Money transfer: gli obblighi di comunicazione all’Anagrafe dei rapporti finanziari

chi gestisce le attività definite “Money trasfer” è soggetto agli obblighi di comunicazione dei dati relativi ai rapporti finaziari: ecco il quadro degli adempimenti da assolvere

Premessa

In ordine all’attività di prestazione di servizi di pagamento svolta per conto degli Istituti di pagamento comunitari autorizzati a prestare in Italia senza succursali servizi di pagamento in regime di libera prestazioni di servizi,

  • gli istituti di pagamento italiani,

  • gli agenti in attività finanziaria italiani,

  • gli agenti esteri,

sono tenuti, relativamente alle informazioni da essi detenute, a:

  1. comunicare mensilmente all’Archivio dei rapporti finanziari l’esistenza e la natura di qualsiasi rapporto od operazione compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, con l’indicazione dei dati anagrafici, nonché annualmente le informazioni integrative di cui all’articolo 11 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201;

  2. predisporre la procedura telematica necessaria per rispondere alle richieste di indagini finanziarie inoltrate dall’Amministrazione finanziaria.

Inquadramento normativo

Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recependo la direttiva 2008/48/CE in materia di credito al consumo, oltre ad introdurre significative novità in materia bancaria e creditizia, ha realizzato una completa rivisitazione del funzionamento degli intermediari non bancari e dei loro canali distributivi, tra cui quello degli agenti in attività finanziaria.

Al riguardo, attese le particolari problematiche che nel tempo si erano registrate, il legislatore ha inteso perseguire lo scopo di:

  1. introdurre una serie di requisiti maggiormente selettivi al fine di incrementare l’affidabilità, la qualità dei servizi offerti da tali operatori finanziari e la tutela dei clienti che si rivolgono a queste figure professionali;

  2. prevedere un diretto coinvolgimento dell’intermediario finanziario ed un più elevato livello di responsabilizzazione rispetto all’attività di agenti e mediatori che operano in suo nome;

  3. separare nettamente le diverse categorie di soggetti, al fine di evitare sovrapposizioni che possano ingenerare confusione nel cliente.

In questo senso, l’art. 128 quater del TUB, introdotto dal decreto 141/2010 ha previsto che l’esercizio dell’attività di agente in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco, tenuto dall’Organismo di autoregolamentazione di cui all’art. 128 undecies del TUB1.

Tuttavia, viene definita una regolamentazione specifica, dedicata agli operatori money transfer, dal momento che:

  1. gli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento sono iscritti in una sezione speciale del citato elenco (art. 128 quater, comma 6, del TUB); per tali soggetti vengono altresì previsti di requisiti di professionalità e onorabilità distinti da quelli delle altre tipologie di agenti, da definirsi con un apposito decreto ministeriale;

  2. la riserva di attività prevista in generale per gli agenti in attività finanziaria non si applica agli operatori che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari. Ciò significa che, accanto agli agenti iscritti nell’elenco italiano, potranno operare nel territorio nazionale anche gli agenti in attività finanziaria iscritti nell’elenco dell’Autorità di vigilanza del corrispondente istituto di pagamento comunitario.

Relativamente a tali specificità è opportuno sottolineare come solo recentemente siano state adottate le misure necessarie a superare le problematiche applicative evidenziatesi in sede di prima analisi del d. lgs. 141/2010.

Il primo aspetto che aveva destato perplessità era quello dei profili di vigilanza nei confronti degli agenti operanti in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari. Su tale punto però è intervenuto il decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, che, modificando il d.lgs. 141/2010, ha:

  1. introdotto, in capo a tali operatori, un obbligo di comunicazione, all’Organismo previsto dall’art. 18-undecies del TUB, delle informazioni sull’avvio e/o cessazione di operatività, nonché dei propri dati aggiornati, a mezzo di posta elettronica certificata;

  2. previsto la costituzione del “punto di contatto centrale”, obbligatorio in caso di pluralità di operatori, che costituisce l’interlocutore delle Autorità di vigilanza per gli adempimenti che fanno capo agli agenti insediati nel nostro Paese;

  3. ridefinito con chiarezza i compiti e i poteri dell’Organismo Autonomo di cui dall’art. 18-undecies del TUB, disciplinando l’intervento anche nei confronti dei soggetti che operano per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari, qualora in caso di violazioni le misure adottate dall’Autorità di vigilanza del paese di origine risultino mancanti o inadeguate.

Le modifiche introdotte vanno sicuramente nella direzione auspicata di implementare idonei strumenti per evitare che sul mercato italiano operino agenti stranieri che non rispettino a pieno le disposizioni e gli standard di trasparenza fissati dalla normativa italiana.

Un secondo profilo di criticità emerso con riferimento all’attuazione del d. lgs. 141/2010 ha trovato soluzione solo recentemente, con la pubblicazione in gazzetta ufficiale (n. 35 dell’11 febbraio 2013) del D.M. 28 dicembre 2012, n. 256, recante il “Regolamento concernente le condizioni e i requisiti per l’iscrizione nella sezione speciale dell’elenco degli agenti in attività finanziaria da parte degli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento”.

Questo provvedimento, infatti, dando attuazione al rinvio operato dal decreto 141/2010, ha fissato i requisiti il cui possesso è necessario per l’esercizio dell’attività di money transfer. Nel dettaglio:

  1. viene specificato che i requisiti di onorabilità sono gli stessi già previsti per la generalità degli agenti, ovvero quelli di cui all’articolo 15 del d. lgs. 141/2010;

  2. è posto quale requisito per l’iscrizione e la permanenza nell’albo speciale dell’elenco la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento professionale curati dall’intermediario di riferimento, aventi ad oggetto, in particolare, i presidi di tutela della clientela e in materia antiriciclaggio. L’Organismo Autonomo di cui all’art. 18-undieces del TUB individua gli standard dei corsi di formazione ed aggiornamento;

  3. si riconosce la responsabilità solidale dell’intermediario per i danni provocati dall’agente nell’esercizio della sua attività.

Comunicazione all’Archivio dei rapporti finanziari da parte di soggetti che svolgono in Italia attività di prestazione di servizi di pagamento (money transfer) per conto di istituti di pagamento comunitari

Come chiarito da una nota dell’Agenzia delle Entrate e del Territorio dell’11 aprile 2013, i predetti agenti in attività finanziaria, relativamente alla prestazione di servizi di pagamento svolta in Italia per conto di istituti comunitari in regime di libera prestazione di servizi, alla luce di quanto disposto dall’art.11 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, a far corso dal 1° gennaio 2012, sono pertanto vincolati ad osservare sia le disposizioni di cui all’articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, sia le disposizioni di cui l’articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Pertanto, anche gli istituti di pagamento e gli agenti italiani, che svolgono attività finanziaria, nonché gli agenti esteri, ovvero istituti di pagamento comunitari, autorizzati a prestare in Italia servizi di pagamento, anche senza avere succursali, in regime di libera prestazione di servizi, sono tenuti, secondo le loro informazioni, a:

  1. comunicare mensilmente all’Archivio dei rapporti finanziari l’esistenza e la natura di qualsiasi relazione o operazione compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, con l’indicazione dei dati anagrafici, nonché annualmente le informazioni integrative di cui all’articolo 11 del decreto legge 201 del 6 dicembre 2011

  2. predisporre la procedura telematica necessaria per rispondere alle richieste di indagini finanziarie inoltrate dall’Amministrazione finanziaria italiana.

Al riguardo, si rammenta che, ai sensi del comma 4 del citato art.11, l’Amministrazione finanziaria può utilizzate i menzionati dati per l’elaborazione con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione.

Le medesime informazioni sono altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione.

25 gennaio 2014

Nicola Monfreda

1 L’art. 128-quater del TUB regolamenta la disciplina generale per l’agente in attività finanziaria, definito come “soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal Titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica”.

Gli agenti:

  1. possono svolgere esclusivamente tale attività, oltre alle attività connesse e strumentali, nonché attività di promozione e collocamento di contratti relativi a prodotti bancarisu mandato diretto di banche, ed a prodotti Bancoposta su mandato diretto di Poste Italiane S.p.A.;

  2. svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo.