Il noleggio occasionale delle unità da diporto

la tassazione nel settore della nautica ha subito numerose variazioni negli ultimi anni: ecco l’impatto fiscale che ha il noleggio occasionale di un’imbarcazione da diporto per il proprietario non imprenditore

Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, l’art. 59-ter del maxiemendamento al DL 1/2012 ha introdotto, all’interno del D. Lgs. n. 171/2005 (c.d. “Codice della nautica da diporto”), il nuovo art. 49-bis che regolamenta il noleggio occasionale di unità, imbarcazioni, navi e natanti da diporto, detenute non in regime di impresa.

La suddetta disposizione è stata oggetto di rilevanti modifiche nel corso del presente periodo d’imposta, che nel proseguo verranno meglio esaminate.

In principio, la suddetta disposizione consentiva soltanto al titolare persona fisica di imbarcazioni e navi da diporto, ovvero all’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria delle stesse, di effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità, usufruendo di un regime fiscale di favore e senza che ciò avrebbe costituito uso commerciale dell’imbarcazione noleggiata.

Il legislatore fiscale riconosceva, al soggetto che noleggiava la propria unità da diporto, un regime fiscale di favore: i proventi derivanti dall’attività di noleggio avrebbero potuto essere assoggettati (a richiesta del percipiente), sempreché di importo non superiore ad € 30.000 annui, a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all’attività di noleggio.

L’imposta sostitutiva in parola si sarebbe dovuta versare entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’IRPEF, mentre l’acconto IRPEF dovuto dal contribuente si sarebbe dovuto calcolare senza tenere conto dei predetti redditi assoggettati ad imposta sostitutiva: per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l’imposta sostitutiva in esame trovano, in ogni caso, applicazione le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Successivamente, il DL n. 69/2013 (DL “Fare”), convertito nella L. n. 98/2013 (ed in vigore dal 21.08.2013) è intervenuto sulla formulazione del citato art. 49 bis del D.Lgs. 171/2005 modificando le condizioni – soggettive (non solo persone fisiche) e reddituali (non più il limite di compensi di € 30.000) – previste per fruire del regime di imposizione sostitutiva. In buona sostanza, per effetto delle modifiche intervenute, per fruire dell’imposizione sostitutiva, l’attività di noleggio deve risultare di durata complessiva non superiore a 42 giorni (prima delle modifiche, non era previsto alcun limite di durata) e non è più richiesto che i suddetti proventi siano di importo non superiore ad € 30.000 annui. In pratica, il requisito “reddituale” viene sostituito da quello di “durata”.

Un’ulteriore novità, introdotta anch’essa in sede di conversione del DL n. 69/2013 nella L. n. 98/2013, attiene all’ambito soggettivo della disposizione: la possibilità di effettuare, in forma occasionale, l’attività di noleggio e di fruire del relativo regime fiscale agevolato è stato estesa alle società non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione.

In precedenza, era previsto, invece, che il titolare potesse rivestire esclusivamente la natura di persona fisica.

Ad ogni modo, per le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva, nonché per ogni altra disposizione utile ai fini dell’attuazione della predetta disciplina si sarebbe dovuto attendere un apposito provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate.

Ebbene, in data 17.12.2013, con il provvedimento n. 149348, sono state definite le richiamate modalità attuative per procedere con la dichiarazione e il versamento dell’imposta sostitutiva del 20%. In primo luogo, viene precisato che, per poter fruire dell’imposta sostitutiva è necessario aver precedentemente inviato all’Agenzia delle Entrate la “comunicazione di effettuazione del noleggio in forma occasionale”, reperibile sul sito internet dell’Amministrazione finanziaria: in altri termini è necessario che il predetto modello venga trasmesso prima dell’inizio di ogni noleggio tramite messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo email dc.acc.noleggio@agenziaentrate.it.

Peraltro, i contribuenti titolari o utilizzatori di imbarcazioni, siano esse persone fisiche o società che in base all’oggetto sociale non svolgono attività di noleggio e locazione, dovranno peraltro indicare nella dichiarazione dei redditi i proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale.

La dichiarazione sarà valida anche come richiesta di applicazione dell’imposta sostitutiva, che andrà versata tramite modello F24, secondo le modalità previste dall’art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241.

Con una successiva risoluzione ministeriale, l’Agenzia delle Entrate fornirà, invece, i codici tributo e le istruzioni per compilare il modello di pagamento.

In attesa dell’attivazione della procedura di invio telematico, i contribuenti dovranno comunque conservare, fino allo scadere dei termini di decadenza dell’attività di accertamento, l’originale del predetto modello di comunicazione, la ricevuta dell’invio della comunicazione e la documentazione relativa ai pagamenti ricevuti per l’attività di noleggio, in modo da poter dimostrare di aver diritto al regime agevolativo.

Si rammenta, infine, che, l’effettuazione del servizio di noleggio in assenza della suddetta comunicazione comporta, tra l’altro, l’impossibilità di fruire del regime tributario sostitutivo, ovvero la decadenza del medesimo regime.

 

11 gennaio 2014

Sandro Cerato