Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, l’art. 59-ter del maxiemendamento al DL 1/2012 ha introdotto, all’interno del D. Lgs. n. 171/2005 (c.d. “Codice della nautica da diporto"), il nuovo art. 49-bis che regolamenta il noleggio occasionale di unità, imbarcazioni, navi e natanti da diporto, detenute non in regime di impresa.
La suddetta disposizione è stata oggetto di rilevanti modifiche nel corso del presente periodo d’imposta, che nel proseguo verranno meglio esaminate.
In principio, la suddetta disposizione consentiva soltanto al titolare persona fisica di imbarcazioni e navi da diporto, ovvero all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria delle stesse, di effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità, usufruendo di un regime fiscale di favore e senza che ciò avrebbe costituito uso commerciale dell’imbarcazione noleggiata.
Il legislatore fiscale riconosceva, al soggetto che noleggiava la propria unità da diporto, un regime fiscale di favore: i proventi derivanti dall'attività di noleggio avreb