L'esdebitazione dei soggetti non fallibili

con la nuova legislazione fallimentare, al termine della liquidazione del patrimonio del soggetto non fallibile è possibile ottenere la liberazione dei debiti residui non soddisfatti integralmente

Come già commentato in un precedente intervento, la legge n. 3/2012 ha previsto, in alternativa alla proposta di composizione della crisi da sovra indebitamento, una procedura specifica per la liquidazione del patrimonio mediante la quale, il soggetto non fallibile (ivi compreso il consumatore), liquida i beni a sua disposizione per risarcire i propri creditori.

La procedura viene attivata mediante la presentazione di apposita istanza al Tribunale competente in ragione della residenza del debitore, in caso di consumatore, ovvero in ragione della sede principale del debitore, in caso di debitore non fallibile. La liquidazione del patrimonio può essere attivata anche dai creditori del debitore, qualora la procedura di composizione della crisi, precedentemente proposta dallo stesso, si rivelasse meno conveniente rispetto al ricavato ottenibile dalla liquidazione dei beni del debitore stesso.

Al termine della liquidazione del proprio patrimonio, viene riconosciuta al debitore, a norma dell’’art. 14-terdecies della Legge n. 3/2012, la facoltà di richiedere, mediante istanza da depositarsi entro l’anno successivo alla chiusura della liquidazione, la liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali rimasti insoddisfatti, a condizione che costui abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per la proficua esecuzione delle operazioni (c.d. esdebitazione).

A tal fine è richiesto che il debitore non abbia, in alcun modo, ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura, ovvero abbia beneficiato di altra esdebitazione negli 8 anni precedenti la domanda.

Ai fini dell’ottenimento dell’esdebitazione è altresì necessario che il debitore abbia svolto, nei 4 anni successivi al deposito della domanda, un’attività produttiva di reddito adeguata alle proprie competenze, e alla situazione di mercato, oppure, in ogni caso, abbia cercato un’occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego.

Una ulteriore condizione imprescindibile, per accedere all’istituto in esame, è la soddisfazione, almeno in parte, dei creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione. Ancora, per poter richiedere l’esdebitazione il debitore richiedente non deve essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall’art. 16, L. 3/2012. Quest’ultima disposizione punisce con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da euro 1.000 ad euro 50.000 (salvo che il fatto costituisca un reato più grave), il debitore che:

  • al fine di ottenere l’accesso alla procedura di composizione della crisi, aumenta o diminuisce il passivo, oppure sottrae o dissimula una parte rilevante dell’attivo, ovvero dolosamente simula attività inesistenti;

  • con l’intento di beneficiare dell’istituto di composizione della crisi, o della liquidazione del patrimonio, produce documentazione contraffatta od alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge – anche soltanto in parte – la documentazione contabile oppure quella relativa alla propria situazione debitoria;

  • omette l’indicazione di beni nell’inventario;

  • nel corso della procedura, effettua pagamenti in violazione dell’accordo;

  • dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, aggrava la propria posizione debitoria;

  • non rispetta intenzionalmente i contenuti dell’intesa.

A norma dell’art. 14-terdecies, c. 2, della Legge n. 3/2012, l’esdebitazione è in ogni caso esclusa quando il sovraindebitamento è imputabile ad un ricorso al credito colposo del debitore, e sproporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali: analogamente, l’istituto in commento non è applicabile se il debitore (nei 5 anni precedenti l’apertura della liquidazione, o nel corso della stessa) ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti od altre operazioni dispositive del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri. Peraltro, quest’ultima ipotesi, se accertata dopo l’emanazione del provvedimento di esdebitazione, può altresì costituire la causa di revoca dell’atto, su istanza dei creditori, così come quando risulta che è stato dolosamente, o con colpa grave, aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo oppure simulate attività inesistenti (art. 14-terdecies, c. 5, della Legge n. 3/2012).

L’esdebitazione non opera, inoltre, nei confronti delle passività derivanti da obblighi di mantenimento ed alimentari, da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti: parimenti, non è prospettabile per i debiti fiscali che, pur avendo una causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di composizione della crisi, sono stati successivamente accertati, in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

Al di fuori delle predette cause di esclusione od inefficacia, ed in presenza delle citate condizioni di applicazione, il provvedimento di esdebitazione è assunto, previa verifica dei relativi presupposti e sentiti i creditori pagati parzialmente, dal tribunale, con decreto, che dichiara inesigibili nei confronti del debitore i crediti non soddisfatti integralmente. I titolari di questi ultimi possono, tuttavia, proporre reclamo di fronte al tribunale, ai sensi dell’art. 739 c.p.c., e del collegio non può far parte il giudice che ha emesso il decreto.

 

13 novembre 2013

Sandro Cerato