La gestione della tesoreria negli Enti locali e la verifica di cassa

la revisione dei conti negli enti locali sta assumendo caratteri sempre più complessi; analizziamo a fondo le operazioni di verifica di cassa e la cd. “tesoreria unica” (a cura di Cinzia Vannucci)

L’evoluzione normativa della tesoreria negli Enti locali

la gestione della tesoreria negli enti localiIl servizio della tesoreria negli Enti locali è definito come il complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell’Ente o da norme pattizie .

L’evoluzione normativa del sistema di tesoreria, in termini di gestione delle entrate e delle spese, è costituita dalle seguenti disposizioni:

  • n. 720/1984 regolante la “tesoreria unica”;
  • lgs. n. 279/1997 e l. n. 133/2008 di avvio della “tesoreria mista”;
  • l. n. 1/2012, convertito in l. n. 27/2012, di sospensione della “tesoreria mista e ritorno temporaneo alla tesoreria unica”.

Le modalità di gestione della tesoreria hanno un diretto riflesso sull’attività di controllo dell’Organo di revisione degli Enti locali con particolare riferimento alla verifica di cassa disciplinata dall’art. 223 del d.lgs. n. 267/2000.

L’attività di verifica di cassa deve essere svolta con cadenza trimestrale mediante la redazione di apposito verbale, nel quale vengono evidenziati i movimenti di entrata ed uscita e l’analisi della disponibilità di cassa derivante dalle scritture dell’Ente con il confronto con le risultanze del tesoriere.

L’Organo di revisione ha necessità di conoscere le norme che regolano la tesoreria ovvero le modalità di accredito delle entrate e di addebito delle spese, considerando il proprio ruolo di verifica della regolarità delle movimentazioni di cassa e di riconciliazione del saldo presso il tesoriere con le scritture dell’Ente.

Il decreto liberalizzazioni, d.l. n. 1/2012, come convertito nella legge n. 27 del 24 marzo 2012, art. 35, commi 8-13, è intervenuto sulla gestione della tesoreria sospendendo l’efficacia delle disposizioni inerenti la c.d. tesoreria unica mista di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 279/1997, estesa a tutti gli Enti locali dal 1° gennaio 2009 con l’art. 77-quater del d.l. n. 112/2008, e riportando in vigore la tesoreria unica di cui alla legge 720/1984, art. 1.

 

Il regime della tesoreria unica (l. 720/1984)

Il regime di tesoreria unica è stato introdotto con la l. n. 720/1984 e le sue disposizioni, con l’entrata in vigore del d.l. n. 1/2012, sono di nuovo applicate alla gestione delle entrate e delle uscite degli Enti locali.

Nel regime di tesoreria unica gli Enti locali sono titolari di un proprio conto presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato (Banca d’Italia) nel quale confluiscono le entrate e vengono regolarizzati i pagamenti.

Il conto presso Banca d’Italia è suddiviso in:

  • contabilità speciale fruttifera;
  • contabilità speciale infruttifera

Nella contabilità speciale fruttifera presso la tesoreria provinciale dello Stato2 sono registrate le entrate proprie costituite da introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni, sovracanoni ed indennizzi o da altri proventi del settore privato.

Le altre entrate, comprese quelle provenienti da mutui, e le altre operazioni di indebitamento assistite da contributi o garanzie statali, le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio statale a qualsiasi titolo vengono incassati a valere sulla contabilità infruttifera presso la tesoreria provinciale dello Stato.

La liquidità giacente nella contabilità speciale infruttifera non frutta interessi attivi agli Enti locali; invece, sulle disponibilità della contabilità speciale fruttifera, la Banca d’Italia eroga interessi attivi, il cui tasso di interesse è determinato sulla base di specifici decreti ministeriali .

La gestione dei pagamenti disposti dagli enti viene effettuata da parte del tesoriere con prioritario utilizzo e prelevamento delle disponibilità dal conto fruttifero presso la Banca d’Italia.

Solo dopo aver esaurito le giacenze del conto fruttifero, la regolarizzazione dei pagamenti avviene con prelievo dalla contabilità infruttifera.

L’introduzione della tesoreria unica con la legge n. 720/1984 avvenne al fi ne di far confluire le risorse presso le tesorerie provinciali gestite dalla Banca d’Italia, in modo da ridurre il ricorso all’indebitamento e il relativo impatto negativo sul sistema economico del Paese.

Negli anni in cui entrò in vigore il regime della tesoreria unica, gli Enti locali disponevano prevalentemente di entrate di provenienza statale ed i pagamenti venivano regolati utilizzando prioritariamente le disponibilità esistenti nel conto fruttifero, di conseguenza disponevano di liquidità nel solo conto infruttifero (il saldo sul conto fruttifero era praticamente sempre azzerato) senza percepire interessi e senza avere la possibilità di gestire la propria liquidità.

Il ritorno alla tesoreria unica per gli Enti locali nell’anno 2012 si è realizzato in un contesto normativo ed economico completamente modificato rispetto a quello degli anni ’80, si è assistito ad una ulteriore limitazione della capacità decisionale e della autonomia di gestione della liquidità in quanto ad oggi sono prevalenti le entrate proprie, mentre le entrate provenienti dallo Stato risultano essere di esigua entità.

 

La tesoreria mista (d.lgs. n. 279/1997)

Il d.lgs. n. 279/1997 ha introdotto la disciplina della gestione di tesoreria mista, che è stata poi estesa a tutti gli Enti locali a partire dal 1° gennaio 2009 con l’art. 77-quater, comma 1, l. n. 133/2008 (di conversione del d.l. n. 112/2008) .

Il d.l. n. 1/2012 (convertito nella l. n. 27/2012) ha sospeso il regime di tesoreria mista fino al 31 dicembre 2014, sulla base dell’attuale normativa, vi sarà il ritorno alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 279/1997 e l. n. 133/2008 a partire dal 1° gennaio 2015.

Nel regime di tesoreria mista gli Enti sono titolari di:

  • conto di tesoreria acceso presso il tesoriere;
  • contabilità speciale infruttifera presso Banca d’Italia.

 

Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato vengono accreditate sulla contabilità speciale infruttifera di Banca d’Italia, mentre tutte le altre entrate confluiscono nel conto di tesoreria.

Nel regime di tesoreria mista la regolarizzazione dei pagamenti disposti dagli Enti locali si realizza con prioritario utilizzo dei fondi del conto di tesoreria ed esaurita la disponibilità di quest’ultimo con prelievo dal conto infruttifero di Banca d’Italia.

Sul conto infruttifero di Banca d’Italia gli Enti non percepiscono interessi, mentre sul conto di tesoreria l’interesse attivo viene determinato dalle condizioni della convenzione di tesoreria.

Il passaggio dalla tesoreria unica alla mista ha comportato vantaggi per gli Enti locali, consentendo:

  • la programmazione, gestione e controllo della risorse confluite nel conto di tesoreria presso il tesoriere;
  • l’autonomia e responsabilizzazione nella gestione della liquidità;
  • la possibilità di percepire interessi attivi al tasso della convenzione di tesoreria generalmente maggiore rispetto a quello applicato dalla Banca d’Italia sul c/ fruttifero (nel caso del regime della tesoreria unica);
  • migliori condizioni complessive nei contratti di tesoreria in quanto il tesoriere trova la propria redditività nella gestione dello stock di liquidità;
  • l’attuazione di operazioni di reinvestimento della liquidità per ottenere rendimenti maggiori rispetto a quelli con il tesoriere.

Il regime della tesoreria mista implica vantaggi anche per i tesorieri, in quanto dispongono delle giacenze depositate presso il conto di tesoreria ottenendo la relativa remunerazione dallo stock di liquidità.

 

Il ritorno alla tesoreria unica (d.l. 1/2012 convertito in l. 27/2012)

Il d.l. n. 1/2012 ha stabilito che a decorrere dall’entrata in vigore del decreto (24 gennaio 2012) e fino al 31 dicembre 2014 è sospeso il regime della tesoreria c.d. mista (d.lgs. n. 279/1997) e sono ripristinate le disposizioni della legge n. 720/1984, tesoreria unica tradizionale.

Gli Enti devono far affluire presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato (sottoconto fruttifero e sottoconto infruttifero acceso presso Banca d’Italia) tutte le entrate ad eccezione di quelle derivanti da operazioni di mutuo, prestito ed ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o conto interessi da parte dello Stato, delle Regioni e delle altre Pubbliche Amministrazioni; tali somme rimangono depositate presso il tesoriere.

Ambito soggettivo e modalità operative

Gli Enti ed organismi pubblici soggetti al regime della tesoreria mista, di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 279/1997, in virtù del

d.l. n. 1/2012 sono ritornati al regime della tesoreria unica di cui alla l. n. 720/1984. Ai fini dell’individuazione degli Enti ai quali si applica il regime della tesoreria unica, si richiamano le Tabelle A e B allegate alla legge n. 720/1984.

Le Tabelle A e B sono state oggetto di recenti aggiornamenti con il d.P.C.M. 29 novembre 2011 e con il comma 33, art. 7 del d.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012 c.d. spending review, che ha disposto l’inserimento anche delle istituzioni scolastiche ed educative statali nella Tabella A .

Gli Enti soggetti al ritorno alla tesoreria unica sono in particolare:

  • Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
  • Province
  • Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non usufruiscono di contributi statali
  • Unioni di Comuni con popolazione complessiva non inferiore a 000 abitanti
  • Organi straordinari della liquidazione degli Enti locali dissestati
  • Aziende sanitarie e aziende ospedaliere (d.lgs. 502/1992)
  • Aziende ospedaliere universitarie (d.lgs. 517/1999)
  • Università statali e istituti di ricerca universitaria
  • Comunità montane con popolazione non inferiore a 000 abitanti
  • Consorzi per esercizio di funzioni con partecipazione di Province e Comuni con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti.

Il Ministero dell’economia ha pubblicato la circolare n. 11 del 24 marzo 2012 per fornire le modalità operative ad Enti e tesorieri di sospensione della tesoreria mista e contemporaneo ritorno alla tesoreria unica.

Le fasi con le quali si è realizzato il ritorno alla tesoreria mista sono di seguito riepilogate:

  • versamento alla tesoreria statale delle disponibilità presso i tesorieri in due tranches: la prima pari al 50% delle somme presenti presso il tesoriere alla data del 24 gennaio 2012 entro il 29 febbraio 2012; la seconda fase, fissata al 16 aprile 2012, con il versamento delle disponibilità rimanenti in tesoreria;
  • le disponibilità versate in Banca d’Italia hanno riguardato tutte le somme presso il tesoriere ad eccezione delle disponibilità depositate presso il sistema bancario a titolo di operazioni di mutuo o di altra forma di indebitamento non assistite da intervento da parte dello Stato, delle Regioni o di altre Pubbliche Amministrazioni sia in conto capitale che in conto interessi;
  • lo smobilizzo degli eventuali investimenti finanziari, individuati con apposito decreto ministeriale, ed il riversamento nelle contabilità di Banca d’Italia è stato fissato al 30 giugno;
  • il riversamento di somme depositate presso soggetti diversi dai tesorieri si è realizzata entro il 15 marzo;
  • l’avvio effettivo delle disposizioni in materia di tesoreria unica è stato stabilito alla data del 17 aprile 2012; i tesorieri hanno provveduto ad imputare i pagamenti prioritariamente alle disponibilità esistenti nel conto di tesoreria, pertanto, anche per quanto riguarda gli incassi da entrate proprie, non sono stati tenuti ad effettuare il riversamento giornaliero in Banca d’Italia destinando le stesse ai pagamenti. In caso di saldi negativi le regolazioni hanno avuto luogo utilizzando le disponibilità del sottoconto fruttifero presso Banca d’Italia;
  • l’attivazione dei conti fruttifero ed infruttifero presso Banca d’Italia è avvenuta automaticamente.

 

Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 27 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2012, ha disciplinato le modalità di smobilizzo degli investimenti fi nanziari degli Enti ed organismi pubblici passati al regime della tesoreria unica.

Al fine di aumentare la redditività, gli Enti hanno smobilizzato entro il 30 giugno gli investimenti precedentemente effettuati costituiti da impieghi di disponibilità liquide in prodotti finanziari, così come definiti dal d.lgs. n. 58/1998, esclusi i buoni e libretti postali.

Gli Enti hanno potuto conservare gli investimenti finanziari di cui al d.lgs. n. 58/1998 solo nel caso in cui il loro valore di mercato al 30 aprile 2012 sia risultato inferiore al prezzo di acquisto.

Sono stati esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 35, comma 9, d.l. n. 1/2012 le seguenti tipologie:

  • investimenti in titoli e depositi, che costituiscono accantonamenti per fondi di previdenza a capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente;
  • investimenti, di norma temporanei, di risorse derivanti da operazioni di indebitamento non sorrette da contributi pubblici;
  • investimenti in valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati che hanno posto uno specifico vincolo di destinazione ai lasciti;
  • investimenti delle somme accantonate per costituire meccanismi obbligatori di ammortamento graduale del debito, resi obbligatori dall’art. 41, comma 2, primo periodo della legge n. 448/2001 per l’emissione di buoni obbligazionari con rimborso in una unica soluzione alla scadenza, compresi gli eventuali reinvestimenti di importi nel frattempo divenuti disponibili.

La gestione delle entrate

Le entrate, con il ritorno al sistema della tesoreria unica, confluiscono nel sottoconto fruttifero o infruttifero di Banca d’Italia in relazione alla loro natura.

Nel sottoconto fruttifero acceso presso Banca d’Italia vengono accreditate:

  • le entrate proprie ovvero introiti tributari, extratributari, vendita di beni e servizi, canoni, sovracanoni, indennizzi o altri introiti provenienti dal settore privato. I soggetti privati, che devono effettuare un versamento a favore degli Enti locali, procedono ad effettuare il pagamento sul conto di tesoreria; è compito del tesoriere provvedere al riversamento degli importi nella contabilità fruttifera;
  • le entrate spettanti agli Enti locali, riscosse con le procedure di versamento unificato di cui al d.lgs. n. 241/1997 (modello F24 e modello F24 ep), comprensive di interessi e sanzioni.

Nel sottoconto infruttifero presso Banca d’Italia confluiscono:

  • le altre entrate che comprendono mutui e altre operazioni di indebitamento assistite da contributi o garanzia statali, le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio statale a qualsiasi titolo e i pagamenti disposti da Enti ed organismi di cui alle Tabelle A e B della l. n. 720/1984. I mutui assistiti da contributi o garanzia delle Regioni e di altre Amministrazioni Pubbliche sono assimilati a quelli assistiti da contributo statale;
  • mutui Cassa depositi e prestiti assistiti da contribuzione o garanzia pubblica; in questo caso la Cassa depositi e prestiti eroga le relative quote con bonifico sul c/c bancario dell’Ente e sarà cura del tesoriere procedere al versamento presso la tesoreria statale.

Per quanto riguarda le entrate degli Enti locali accreditate nei conti correnti postali, resta valido il principio del prelevamento con cadenza quindicinale, provvedendo da parte del tesoriere al riversamento delle somme nella contabilità fruttifera.

 

La gestione dei pagamenti

La circolare MEF del 24 marzo 2012 precisa che i pagamenti disposti dagli Enti soggetti al sistema della tesoreria unica (di cui alle Tabelle A e B della l. n. 720/1984) nei confronti degli Enti ricompresi nelle medesime tabelle, devono essere effettuati con accreditamento sulle contabilità speciali di Banca d’Italia, sottoconto infruttifero degli Enti beneficiari tramite operazione di girofondi .

Il d.m. 26 luglio 1985 e ss.mm.ii. prevedeva che le operazioni di girofondo venissero accreditate nella contabilità fruttifera dell’Ente beneficiario, nel caso in cui nell’ordinativo di pagamento fosse espressamente indicato che si trattava di entrate proprie, e questo a seguito di richiesta dell’Ente destinatario nei confronti dell’ente cedente.

Il decreto del 4 agosto 2009 ha sostituito integralmente le disposizioni di cui al d.m. 26 luglio 1985 e ss.mm.ii., quindi occorre fare riferimento a quanto precisato dalla circolare MEF del 24 marzo 2012 ovvero che i pagamenti disposti a qualsiasi titolo dagli Enti soggetti alla tesoreria unica devono essere eseguiti con girofondo con accredito nella contabilità infruttifera di Banca d’Italia.

I pagamenti effettuati dagli altri soggetti (non ricompresi nella Tabelle A e B degli Enti soggetti alla tesoreria unica) vengono accreditati nel conto di tesoreria e sarà cura del tesoriere provvedere al riversamento nella contabilità fruttifera accesa presso Banca d’Italia con cadenza giornaliera.

I pagamenti disposti a favore di Inps, Inail, Inpdap (seppur titolari di contabilità speciali) per contributi previdenziali ed assistenziali e premi vengono disposti mediante il modello F24ep e non tramite girofondi. Stessa procedura anche per il versamento delle ritenute Irpef, addizionali regionali, comunali ed Irap.

Il tesoriere provvede alla regolarizzazione dei pagamenti impartiti dagli Enti mediante prioritario utilizzo delle disponibilità presso il sottoconto fruttifero di Banca d’Italia.

Dopo aver esaurito le risorse del sottoconto fruttifero presso Banca d’Italia, il tesoriere effettua il prelievo dal sottoconto infruttifero.

 

La rinegoziazione dei contratti di tesoreria

L’art. 35, comma 13 prevede che i contratti di tesoreria in essere alla data di entrata in vigore del decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dai contratti stessi, con diritto per gli Enti di recedere dai contratti se le parti non raggiungono l’accordo.

La normativa prevede:

  • la possibilità di una rinegoziazione diretta senza ricorso ad una nuova procedura di gara;
  • il diritto al recesso nel caso le parti non raggiungano l’accordo;
  • l’avvio di una nuova gara per l’affidamento della gestione della

La motivazione di queste disposizioni è dettata dal fatto che il trasferimento di risorse dal conto di tesoreria alla Banca d’Italia comporta per i tesorieri il venir meno dello stock di liquidità, che rappresenta un elemento fondamentale per la determinazione del complesso delle condizioni della convenzione di tesoreria, in quanto ne garantisce la remunerazione. La rinegoziazione del contratto di tesoreria comporta, quindi, per gli Enti un peggioramento delle condizioni inizialmente pattuite con il tesoriere.

Osservazioni e considerazioni

Le disposizioni in materia di tesoreria unica producono un importante vantaggio per il bilancio dello Stato, con la possibilità di ottenere risparmi di spesa in virtù della minore emissione di titoli pubblici .

Per gli Enti locali il ritorno alla tesoreria unica implica notevoli svantaggi ovvero:

  • limitazione alla capacità di attuare programmazione, gestione e controllo della propria liquidità;
  • minore autonomia gestionale, essendo privi di un importante strumento di gestione finanziaria particolarmente vantaggioso per le casse;
  • riconoscimento da parte della Banca d’Italia di un tasso di interesse attivo generalmente inferiore rispetto alla remunerazione riconosciuta con la convenzione di tesoreria ;
  • peggioramento delle condizioni della convenzione di tesoreria per la rinegoziazione ai sensi dell’art. 35, comma 13, d.l. n. 1/2012 a causa della perdita dello stock di liquidità da parte dei tesorieri;
  • perdita delle entrate legate alle operazioni di reinvestimento della liquidità giacenti presso il conto di tesoreria.
  • Il ritorno alla tesoreria unica ha comportato, inoltre, difficoltà tecniche per gli Enti locali dovute a:
  • adeguamento dei sistemi informatici di tenuta della contabilità per recepire le nuove disposizioni in termini di pagamenti disposti con girofondo e di regolarizzazione delle entrate imputate nei sottoconti fruttiferi ed infruttiferi di Banca d’Italia;
  • verifica costante delle imputazioni effettuate dal tesoriere nel giornale di cassa nella distinzione fra sottoconto fruttifero ed infruttifero;
  • difficoltà a risalire ai soggetti versanti nel caso di girofondi Banca d’Italia ed anche alla motivazione del versamento, infatti, la causale è una stringa limitata di caratteri, per cui non sempre si identifica con immediatezza l’oggetto dell’incasso;
  • trasmissione da parte di Banca d’Italia del modello 56T (relativo alla consistenza mensile dei conti) in via esclusivamente cartacea e con notevole ritardo rispetto alla chiusura mensile, nel mese successivo a quello di riferimento.

 

Il verbale del Collegio dei revisori – La verifica di cassa

L’art. 223 del d.lgs. n. 267/2000 attribuisce all’Organo dei revisori la redazione della verifica ordinaria di cassa con cadenza trimestrale, quale controllo contabile fondamentale ai fini dell’accertamento della regolarità della gestione.

Si tratta di un procedimento amministrativo-contabile teso ad attuare un riscontro fra la situazione delle scritture tenute dagli Enti locali rispetto alle registrazioni della contabilità di Banca d’Italia, dei conti correnti postali e di quelli accesi presso il sistema bancario.

Con il ritorno al regime della tesoreria unica, la verifica non può essere attuata con il solo riscontro fra scritture contabili dell’Ente e giornale di cassa del tesoriere; infatti, risulta fondamentale acquisire anche le risultanze di Banca d’Italia nel modello 56T, che viene trasmesso per via cartacea nel mese successivo a quello di riferimento ed evidenzia la consistenza dei conti fruttifero e infruttifero.

Le disponibilità del conto fruttifero e infruttifero devono essere confrontate in sede di verifica di cassa con le risultanze indicate nel giornale del tesoriere.

Il verbale dovrà attestare che sono state verificate:

  • la consistenza di cassa rilevata dal tesoriere nel giornale di cassa nel trimestre di riferimento;
  • la corrispondenza fra giacenza risultante dal giornale del tesoriere e modello 56T di Banca d’Italia, nella ripartizione fra disponibilità nel sottoconto fruttifero ed infruttifero.

Le discordanze devono trovare giustificazione in comunicazioni del tesoriere acquisite nella stessa verifica di cassa, che possono essere connesse ad operazioni di entrata e/o uscita registrate dal tesoriere nell’ultimo giorno del mese e poi regolarizzate in Banca d’Italia nel mese successivo; oppure, viceversa, ad entrate da girofondi contabilizzate in Banca d’Italia e non regolarizzate nel giornale del tesoriere nel mese di riferimento.

Al fine di consentire l’attività di verifica al collegio, ma anche allo stesso Ente locale, si ritiene opportuno che il tesoriere, con riferimento ad ogni chiusura mensile, trasmetta, oltre al giornale di cassa ed alle risultanze del mese di riferimento, i giustificativi circa il raccordo con le scritture in Banca d’Italia evidenziando le eventuali discordanze ovvero:

  • operazioni di girofondo impartite dal tesoriere e respinte da Banca d’Italia;
  • addebiti effettuati nel giornale di cassa del tesoriere e non ancora registrati in Banca d’Italia;
  • accrediti registrati in Banca d’Italia e non contabilizzati nel giornale di tesoreria.

I tesorieri dispongono del flusso telematico che Banca d’Italia invia giornalmente; quindi, sono tenuti ad un riscontro costante dei dati circa la corretta contabilizzazione delle operazioni di entrata ed uscita.

Si auspica che, al fine di facilitare l’attività di controllo sulla consistenza di cassa, nell’ambito della verifica di cassa, vengano implementati i flussi informatici fra Banca d’Italia ed Enti locali superando lo strumento cartaceo del modello 56T ed introducendo modalità telematiche.

 

Novembre 2013

a cura di Cinzia Vannucci

 

NOTE

1 D.lgs. n. 267/2000 “tesoreria”, artt. 208-226.

2 La contabilità speciale fruttifera presso Banca d’Italia è nuovamente applicata ai sensi del l. n. 1/2012, convertito in l. n. 27/2012.

3 Decreto 13 maggio

4 La legge n. 388/2000, art. 66, comma 11 ha previsto a partire dal 1° marzo 2001 l’estensione della tesoreria mista per Province e Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

5 La circolare n. 34 del 16 novembre 2012 ha disciplinato l’assoggettamento delle istituzioni scolastiche al sistema di tesoreria unica ai sensi dell’art. 7, commi 33 e 34, d.l. n. 95/2012 (convertito in l. n. 135/2012).

6 La Ragioneria generale dello Stato, Ufficio XI dell’Ispettorato generale per la fi nanza delle Pubbliche Amministrazioni, a seguito di quesiti posti in merito da Amministrazioni provinciali, ha ribadito che “le Amministrazioni provinciali che devono procedere al pagamento nei confronti degli Enti indicati nelle Tabelle A e B) legge n. 720/1984 di somme a qualsiasi titolo (ivi compresi oneri di istruttoria, Dia, Scia, ecc.) devono utilizzare come modalità di pagamento il canale del girofondo tra contabilità speciali aperte presso la Banca d’Italia’’.

7 Nella relazione tecnica al d.l. n. 1/2012 è indicato un risparmio pari a 320 milioni di euro nel 2012 e 150 milioni nel 2013.

8 L’attuale tasso di interesse è pari a 1 p.p. lordo come indicato nel decreto del 13 maggio 2011 in G.U. n. 126/2011.

 

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