Imposta sostitutiva sul TFR: il 16 dicembre si paga l'acconto

come ogni anno, il 16 dicembre scade il termine per pagare l’acconto dell’imposta sostitutiva sul TFR: un ripasso della modalità di calcolo e degli obblighi di versamento

L’obbligo di assoggettare ad imposta sostitutiva la rivalutazione del Tfr è contenuto nell’articolo 11 del decreto legislativo n. 47/2000 (e successive modificazioni) in cui viene specificato, al comma 3, che a decorrere dal 1° gennaio 2001, “sui redditi derivanti dalla rivalutazione dei fondi per il trattamento di fine rapporto è applicata l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11%”. L’art. 11 del D. Lgs. 47/2000 disciplina, anche, le modalità per determinare e versare l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr.

 

Nel dettaglio, è previsto che l’acconto è da versare al 16 dicembre di ogni anno, mentre il saldo dovrà essere versato al 16 febbraio dell’anno successivo a quello a cui si riferisce la quota di rivalutazione sulla quale l’imposta sostitutiva viene calcolata. Pertanto, limitatamente all’anno in corso (e salvo in casi eccezionali, meglio illustrate nel proseguo), il datore di lavoro deve provvedere al pagamento della ritenuta sulle rivalutazioni del Tfr secondo le seguenti modalità:

  • entro il 16.12.2013 deve essere versato l’acconto della ritenuta;

  • entro il 17.02.2014 (poiché il 16 cade di domenica) deve essere versato il saldo dell’imposta sostitutiva.

 

L’acconto dell’imposta sostitutiva sul Tfr può essere calcolato utilizzando, alternativamente, o il metodo storico, oppure il metodo previsionale o presuntivo. La norma consente, infatti, al datore di lavoro di scegliere, in ciascun anno, la modalità di calcolo dell’acconto che ritiene più conveniente.

 

Il metodo storico prevede il versamento di un acconto dell’imposta sostitutiva calcolato sul 90% della rivalutazione maturata nell’anno precedente, tenendo conto delle rivalutazioni relative ai Tfr erogati nel corso del suddetto anno. Per determinare l’imponibile occorre, quindi, fare riferimento al fondo Tfr al 31.12.2012 rivalutato e alle rivalutazioni relative ai Tfr erogati nel corso del 2013. Tali somme andranno considerate, ai fini del calcolo dell’acconto, limitamente al 90% e su tale importo dovrà applicarsi l’aliquota dell’11%.

 

Con il metodo previsionale, invece, l’acconto viene calcolato, presuntivamente, nella misura pari al 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l’acconto è dovuto. In questo caso l’imponibile è costituito dal Tfr maturato al 31 dicembre dell’anno precedente ed è relativo ai soli dipendenti in forza al 30 novembre dell’anno per il quale si calcola l’acconto.

 

Per i dipendenti cessati nel corso dell’anno ed entro il 30 novembre, l’acconto è dovuto nella misura del 90% dell’imposta trattenuta sulle rivalutazioni all’atto della cessazione del rapporto. L’imponibile da utilizzare per la determinazione presuntiva dell’acconto dell’imposta sulla rivalutazione è costituito, invece, dal Tfr maturato fino al 31 dicembre dell’anno precedente relativo ai dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell’anno in corso (C.M. n. 50 del 12 giugno 2002). La citata circolare 50/E/2002 chiarisce, inoltre, che, al fine della determinazione della percentuale di rivalutazione si deve utilizzare l’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato nel mese di dicembre dell’anno precedente. In pratica, per determinare l’imponibile è necessario fare riferimento al Tfr maturato sino al 31.12.2012, facendo riferimento ai dipendenti ancora in forza al 30.11.2013. Tale somma andrà poi moltiplicata per l’indice ISTAT. Di tale importo dovrà essere considerato, ai fini del calcolo dell’acconto, limitatamente il 90% e su quest’ultimo ammontare dovrà applicarsi l’aliquota dell’11%.

 

A prescindere dalla modalità di calcolo dell’acconto adottata (previsionale o storico), il saldo deve essere calcolato sulla base dell’effettiva rivalutazione 2013, accertabile a gennaio 2014, scomputando l’acconto già versato nel mese di dicembre 2013.

 

Come sopra anticipato, il saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr deve essere effettuato entro il 16 febbraio dell’anno successivo. Considerato che nel 2014 il 16 febbraio cade di domenica, il termine per il versamento del saldo dell’imposta sostitutiva slitta al giorno successivo (17.2.2014). Quanto alle modalità di effettuazione del pagamento, il versamento dell’acconto e del saldo deve essere effettuato, a norma 17 del D.L.gs. 241/97, esclusivamente tramite modello F24: si applicano le disposizioni del capo III del D.Lgs. 9.7.1997 n. 241 che consentono la compensazione con altre imposte o contributi (c.d. compensazione “orizzontale”). Peraltro, nel caso in cui l’acconto versato risulti eccedente rispetto al dovuto (saldo) l’eccedenza può essere scomputata dai versamenti relativi alle altre ritenute alla fonte effettuate dal sostituto d’imposta, ovvero utilizzata in compensazione (in tal senso Agenzia delle Entrate C.M. n. 29/E/2001 e 34/E/2002).

 

Rammentiamo, inoltre, che, i sostituti d’imposta costituiti nell’anno precedente a quello per il quale è dovuto l’acconto (2012) possono versare direttamente il saldo dell’imposta sostitutiva entro il 16 febbraio dell’anno successivo a quello per il quale è dovuto l’acconto (16.2.2014 o, meglio, 17.2.2014), ovvero, in alternativa, determinare l’acconto in via presuntiva avendo riguardo al 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno (2013). Diverso risulta essere il discorso per i soggetti che si costituiscono nell’anno di riferimento (2013): detti soggetti non devono versare l’imposta sostitutiva dell’11%.

 

Se il Tfr è corrisposto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta, l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni maturate complessivamente con riferimento all’intero Tfr percepito deve essere liquidata dal percettore del trattamento stesso in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui lo stesso è percepito e deve essere versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte relative alla medesima dichiarazione. Tale disposizione si applica, anche, nell’ipotesi di percezione di un’anticipazione di Tfr.

 

28 novembre 2013

Sandro Cerato