Con quanto denaro contante si può andare all’estero?

viaggiare all’estero con denaro contante è possibile ma a determinate condizioni che tengono conto dei limiti all’utilizzo ed alla circolazione dei contanti; attenzione alle sanzioni: colpiscono in modo pesante le somme in contanti eccedenti il minimo scoperte alla frontiera

Premessa

Viaggiare all’estero con denaro contante è possibile ma a determinate condizioni che sono contenute nell’art. 3 (intitolato ”obbligo di dichiarazione”) del Decreto Legislativo 19 Novembre 2008, n. 195. Tale Decreto è stato adottato in virtù di disposizioni comunitarie in materia ovvero del Regolamento CE n. 1889 del 2005 contenente le norme relative ai “controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa”.

Come disposto dal citato articolo 3, chiunque entra o esce da territorio nazionale e porta con se denaro contante per un ammontare pari o superiore ad € 10.000,00 deve dichiarare tale somma all’Agenzia delle Dogane.

Tale comunicazione si intende assolta solo nel momento in cui le informazioni fornite sono esatte e complete.

Tali disposizioni normative (italiana ed europea) vengono meglio esplicitate anche dalla Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza, n. 83607 del 19 Marzo 2012, nella quale viene esplicitato che qualsiasi persona fisica che entra o esce dall’Italia e porta con se denaro contante di importo pari o superiore ad € 10.000,00 deve darne comunicazione preventiva, mediante apposita dichiarazione all’Agenzia delle Dogane.

Quest’ultimo intervento chiarisce meglio il cosiddetto ambito territoriale, nel senso che tale obbligo va assolto sia dal soggetto che entra o esce da un altro Paese comunitario, che da colui che effettua tali passaggi da paesi extracomunitari.

Il suddetto obbligo vale a prescindere da come il denaro venga trasportato o portato con se dal possessore ovvero a mano, in bagaglio da stiva, per via aerea, marittima, stradale o ferroviaria.

Non è rilevante nemmeno se il soggetto ne sia l’effettivo proprietario, in quanto può agire in nome e per conto di un altro soggetto o di una persona giuridica, dal momento che il possessore (e quindi, il trasportatore del denaro contante), in sede di dichiarazione preventiva alle Dogane, deve dichiararne l’effettivo proprietario o il nome del diverso soggetto per il quale opera.

 

La normativa comunitaria – Regolamento CE n. 1889 del 2005

La necessità di tale Regolamento è scaturita dall’esigenza di creare un sistema armonico sulla circolazione del denaro a fronte dell’esistenza, almeno fino agli anni anteriori al 2005, in capo agli stati membri, di sistemi di vigilanza e controllo assai differenti tra loro e comunque non sufficienti a garantire un’adeguata repressione delle attività illecite provenienti dalla circolazione di denaro in contante.

Le disparità normative esistenti tra i vari Stati fino alla data di emanazione del menzionato Regolamento non consentivano una disciplina uniforme di tale tematica, tanto è vero che è proprio in tale provvedimento comunitario che vengono sanciti, tra le altre cose:

  • il limite di € 10.000,00;

  • l’obbligo della dichiarazione presso la Dogana.

A tal proposito, tornano utili proprio i primi tre articoli del Regolamento, i quali trattano rispettivamente dello “scopo” di tale intervento, delle definizioni di “autorità competenti”, di “denaro contante” e di “obbligo di dichiarazione”.

Vi è da rilevare, invece, che in riferimento al regime sanzionatorio, l’art. 9 del regolamento demanda tale istituto a ciascuno degli stati membri, ed in effetti, in Italia esso è contenuto nell’art. 9 del D. Lgs. n. 195 del 2008, tra l’altro modificato dal cosiddetto “Decreto Semplificazioni” ovvero Decreto Legge del 2 Marzo 2012 n. 16, art. 11.

 

REGOLAMENTO (CE) N. 1889/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2005

relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa

 

Articolo 1

Scopo

1. Il presente regolamento integra le disposizioni della direttiva 91/308/CEE concernenti le operazioni effettuate attraverso enti creditizi e finanziari e taluni tipi di professioni stabilendo norme armonizzate per la sorveglianza, da parte delle autorità

competenti, sul denaro contante che entra nella Comunità o ne esce.

2. Il presente regolamento non pregiudica le misure nazionali volte a controllare i movimenti di denaro contante all’interno della Comunità prese a norma dell’articolo 58 del trattato.

 

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. «autorità competenti», le autorità doganali degli Stati membri o altre autorità autorizzate dagli Stati membri ad applicare il presente regolamento;

2. «denaro contante»:

a) strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali travellers cheque, strumenti negoziabili (compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento) emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna, e strumenti incompleti (compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento) firmati ma privi del nome del beneficiario;

b) denaro contante (banconote e monete in circolazione come mezzo di scambio).

 

Articolo 3

Obbligo di dichiarazione

1. Ogni persona fisica che entra nella Comunità o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10 000 EUR deve dichiarare tale somma alle autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale essa entra nella Comunità o ne esce a norma del presente regolamento. L’obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete.

2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 specifica:

a) il dichiarante, inclusi nome completo, data e luogo di nascita e cittadinanza;

b) il proprietario del denaro contante;

c) il destinatario del denaro contante;

d) l’importo e la natura del denaro contante;

e) l’origine e la destinazione del denaro contante;

f) l’itinerario seguito;

g) il mezzo di trasporto utilizzato.

3. Le informazioni sono fornite in forma scritta, orale o elettronica secondo quanto deciso dallo Stato membro di cui al paragrafo 1. Tuttavia il dichiarante, qualora lo desideri, ha diritto di fornire le informazioni per iscritto. Qualora sia stata presentata una dichiarazione scritta, una copia autenticata è rilasciata al dichiarante su richiesta.

 

I movimenti transfrontalieri di denaro contante

La disciplina normativa di cui al D. Lgs. n. 195/2008 (e successive modifiche ed integrazioni) cioè inerente il passaggio di denaro contante da uno stato all’altro si riferisce in senso pratico a:

  • banconote e monete metalliche aventi corso legale (con esclusione di quelle che sono da collezione e non più in uso corrente);

  • strumenti negoziabili al portatore, come ad esempio i traveller’s cheque;

  • strumenti negoziabili compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna;

  • strumenti incompleti compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario.

Per quanto riguarda gli strumenti di pagamento relativi a vaglia postali o cambiari tratti, assegni bancari e postali o circolari, non trasferibili e riportanti il nome del beneficiario, emessi da istituti bancari o dalle Poste Italiane S.p.A., i limiti e gli obblighi di cui al D. Lgs. n. 195/2008 non si applicano poiché si tratta di operazioni per loro natura tracciabili, fatte salve le eccezioni relative disposizioni in materia di “limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore” (art. 49 del D. Lgs. n. 21 Novembre 2007, n. 231 ).

 

La dichiarazione di trasferimento del denaro contante

Sulla base della richiamata normativa comunitaria e poi nazionale, il trasporto di denaro contante, per importi superiori ad € 10.000,00, non è di per se vietato se si assolve all’obbligo della dichiarazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 19 Novembre 2008 n. 195.

Tale dichiarazione la si effettua compilando il relativo modello reperibile sul sito web dell’Agenzia delle Dogane.

Essa può essere, in alternativa:

  • trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Dogane, prima dell’attraversamento della frontiera, secondo le modalità e le specifiche pubblicate nel sito dell’Agenzia delle dogane. Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione e il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale.

  • consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione del ricevimento da parte dell’ufficio. Il dichiarante deve portare al seguito copia della dichiarazione con attestazione del ricevimento.

  • L’obbligo di portare con se denaro per un importo superiore ad € 10.000,00 si applica anche a tutti i trasferimenti di denaro contante, da e verso l’estero, effettuati mediante plico postale o equivalente. La dichiarazione (messa in uso dall’Agenzia delle Dogane e sulla base del modello ministeriale), debitamente compilata, deve essere consegnata a Poste italiane s.p.a. o ai fornitori di servizi postali ai sensi del Decreto Legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (recante disposizioni in materia di servizi postali), all’atto della spedizione o nelle 48 ore successive al ricevimento. Nel computo dei termini non si tiene conto dei giorni festivi.

  • Gli uffici postali ed i fornitori di servizi postali privati che ricevono la dichiarazione, ne rilasciano ricevuta al dichiarante e provvedono alla trasmissione della dichiarazione per via telematica all’Agenzia delle dogane entro sette giorni.

 

Il contenuto della dichiarazione

In conformità con i precedenti richiami normativi, in riferimento alla “DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE DI IMPORTO COMPLESSIVO PARI O SUPERIORE AL CONTROVALORE DI € 10.000 (Reg. CE/1889/2005 – Dlgs. n. 195/2008)”, rilevabile presso le dogane o il relativo sito web – Agenzia delle Dogane, la persona fisica interessata deve porre attenzione, in sede di compilazione ai seguenti campi riportati nella tabella che segue.

 

Crocetta su casella 2 o 3 a seconda se il denaro entra in Italia oppure esce verso altro Stato

Quadro del dichiarante all’interno del quale devono essere riportati i suoi dati anagrafici (anche Codice Fiscale) e di residenza ivi compresa l’indicazione della cittadinanza

Quadro del soggetto per conto del quale il trasferimento viene effettuato: la compilazione deve essere eseguita nel caso in cui il denaro contante appartenga ad un soggetto diverso da chi lo porta con se

Quadro relativo al denaro contante: va indicato il tipo di denaro (banconote, ad esempio), la valuta, il paese e l’importo

Quadro relativo alle informazioni sul trasferimento del denaro contante”all’interno del quale va indicato la provenienza del denaro (ovvero se trattasi di risparmi, proventi da vendita di immobili o operazioni commerciali), il soggetto destinatario del denaro qualora sia diverso dal dichiarante, l’itinerario di viaggio (ovvero paese di partenza, eventuali paesi di passaggio e paese di arrivo ed il mezzo di trasporto utilizzato (mezzo aereo, stradale, ferroviario, marittimo o altro)

L’ultima parte della dichiarazione è riservata alla data, firma ed estremi del documento di riconoscimento del dichiarante

 

Il regime sanzionatorio

La mancata presentazione della dichiarazione, a norma degli articoli 6 e 9 (entrambi in vigore dal 29 Aprile 2012, per effetto delle modifiche di cui al D. L. 2 Marzo 2012, n. 16, art. 11) del D. Lgs. n. 195/2008, comporta in linea generale:

  • una sanzione amministrativa pecuniaria;

  • il sequestro amministrativo del denaro (a garanzia delle sanzioni).

 

La sanzione amministrativa pecuniaria è applicata, con un minimo di € 300,00:

a) dal 10% al 30% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all’articolo 3, se tale valore non è superiore a 10.000 euro;

b) dal 30% al 50% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all’articolo 3 se tale valore è superiore a 10.000 euro.

 

Il sequestro amministrativo del denaro, eseguibile dall’Agenzia delle Dogane o dalla Guardia di Finanza (con priorità per banconote e monete aventi corso legale e, nei casi di mancanza o incapienza, per strumenti negoziabili al portatore di facile e pronto realizzo), avviene nei seguenti limiti:

1) del 30% dell’importo eccedente quello sequestrato qualora l’eccedenza non sia superiore a 10.000 euro;

2) del 50% dell’importo eccedente, in tutti gli altri casi.

 

Tali limiti non operano se:

a) l’oggetto del sequestro è indivisibile;

b) l’autore dei fatti accertati non è conosciuto;

c) per la natura e l’entità del denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire, il relativo valore in euro non risulta agevolmente determinabile all’atto del sequestro medesimo.

 

In riferimento a questi due ultimi casi (lettere b e c) qualora l’autore dei fatti venga ad essere identificato ovvero quando sia determinato il valore in euro del denaro sequestrato, le somme eccedenti i limiti indicati nei punti 1 e 2 sono restituite agli aventi diritto.

 

Il denaro contante sequestrato garantisce con preferenza su ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.

 

Azioni difensive

Contro il sequestro, gli interessati possono proporre opposizione al Ministero dell’economia e delle finanze entro dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro. Il Ministero dell’economia e delle finanze decide sull’opposizione con ordinanza motivata entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’opposizione e del relativo atto di contestazione (art. 6 c. 5 D.Lgs. n. 195/2008).

 

L’interessato può ottenere dal Ministero dell’economia e delle finanze la restituzione del denaro contante sequestrato, previo deposito presso la Tesoreria provinciale dello Stato di una cauzione ovvero previa costituzione di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari abilitati al rilascio di garanzie nei confronti della pubblica amministrazione. A garanzia del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, la cauzione o la fideiussione devono essere di importo pari all’ammontare massimo della sanzione, comprensivo delle spese (art. 6 c. 6 D.Lgs. n. 195/2008 ).

 

Sulle sanzioni e sui provvedimenti di ablazione

A norma dell’art. 7 del D.Lgs. n. 195/29008, Il soggetto cui è stata contestata una violazione può chiederne l’estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta:

a) pari al 5% del denaro contante eccedente la soglia di € 10.000,00 se l’eccedenza non dichiarata non è superiore a tale somma;

b) pari al 15% se l’eccedenza non supera i 40.000 euro.

 

La somma pagata non può essere, comunque, inferiore a 200 euro.

Una volta determinate le sanzioni, l’importo eccedente rispetto alla somma sequestrata viene restituito agli aventi diritto che ne facciano richiesta (nel termine di 5 anni dalla data del sequestro).

 

L’oblazione, tuttavia non è ammessa in presenza di contante eccedente i 40.000 Euro, oppure nel caso di recidiva. A tal fine assume particolare importanza il fatto che il trasgressore si sia già avvalso della medesima possibilità per una stessa violazione nei 5 anni antecedenti la ricezione dell’atto di contestazione.

 

5 novembre 2013

Luigi Risolo