proviamo ad esemplificare le fasi ed il contenuto dei controlli e degli eventuali accertamenti che scaturiranno dall’attivazione del nuovo accertamento redditometrico
L’art. 22 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 ha sostanzialmente e proceduralmente modificato la disciplina dell’accertamento sintetico, con riferimento agli accertamenti relativi ai redditi dichiarati per il 2009 e seguenti, superando il previgente impianto normativo, che rimane tuttavia in vigore per i controlli relativi ai periodi d’imposta precedenti. In sintesi, la determinazione sintetica del reddito avviene “mediante la presunzione relativa che tutto quanto è stato speso nel periodo d’imposta sia stato finanziato con redditi del periodo medesimo”. Con la Circolare 31.7.2013, n. 24/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito gli attesi chiarimenti in merito alla nuova disciplina.
È importante, quindi, illustrare, alla luce dei predetti chiarimenti, le fasi e il contenuto dei controlli e degli eventuali accertamenti che scaturiranno dall’attivazione del nuovo accertamento redditometrico.
Il nuovo metodo di ricostruzione del reddito si fonda principalmente sulle “spese certe” e sulle “spese per elementi certi” tenendo conto, per tali ultime tipologie di spese, del cluster familiare e territoriale. Nello specifico, la determinazione del reddito avviene prendendo in considerazione:
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le spese “certe”, ovvero quelle desunte dalle banche dati dell’Anagrafe tributaria legate a elementi oggettivi;
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le spese “per elementi certi”, legate al possesso di beni la cui disponibilità non è messa in discussione, come i costi per il mantenimento dell’auto;
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la quota di incremento patrimoniale attribuibile nell’anno;
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la quota di risparmio formatasi nell’anno.
I soggetti che rischiano di essere selezionati dal fisco saranno, ad ogni modo, soltanto coloro che presentano scostamenti significativi, e non i soggetti che versano in situazioni di marginalità economica. Peraltro, in sede di selezione si terrà conto del reddito complessivo dichiarato dalla famiglia, per evitare di intraprendere attività di controllo nei confronti di coloro le cui spese risultano coerenti a livello di reddito familiare.
E’ espressamente riconosciuto a ciascun contribuente, il diritto di provare che le maggiori spese sostenute (rispetto al reddito dichiarato) siano state finanziate con altri mezzi (redditi esenti, soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o esclusi dalla base imponibile), ovvero che la relativa provvista finanziaria sia stata offerta da altri soggetti, in particolare dai propri familiari. Al termine della selezione l’Agenzia delle Entrate individuerà il differenziale tra il reddito dichiarato e quello atteso e se quest’ultimo è superiore al 20% potrà inviare agli uffici periferici una lista dei soggetti da sottoporre a controllo. Sul punto, è stato precisato che, il calcolo della predetta franchigia del 20% deve avvenire con riferimento al reddito dichiarato, e non con riferimento al reddito accertato: “se il reddito dichiarato è pari a 100, si può procedere, quindi, all’accertamento qualora il reddito accertabile sia pari almeno a 121 (100 + 20% = 120)“.
Non devono essere considerate, in questa fase, le spese correnti quali, ad esempio, generi alimentari, bevande, abbigliamento, la cui determinazione non avviene in base a effettive rilevazioni, ma sulla base di una spesa media Istat: dette spese, però, potranno essere considerate dal fisco solo in fase di contraddittorio con l’organo di controllo e solo se le informazioni fornite dal contribuente non si rivelassero soddisfacenti, ovvero se il contribuente non si presentasse all’incontro fissato con l’agenzia delle Entrate.
Come appena accennato, l’ufficio centrale (sulla base delle analisi di incompatibilità) attiva gli uffici periferici responsabili per competenza per l’attività di controllo, inviandogli le risultanze della selezione. Detti uffici chiameranno il contribuente (recapitando allo stesso un apposito invito od una comunicazione) chiedendo a quest’ultimo giustificazioni in merito alle incompatibilità riscontrate tra reddito dichiarato e spese accertate.
Ricevuta la predetta comunicazione, il contribuente, munito delle relative pezze giustificative, dovrà comparire di persona (o per mezzo di rappresentanti) per fornire i dati rilevanti ai fini del successivo eventuale accertamento. Il confronto con l’Agenzia dell’Entrate risulta essere determinante poiché, in questa occasione, il contribuente potrà fornire le prove contrarie, per evitare l’attivazione della fase di accertamento successivo. Peraltro, in questa fase, è fondamentale chiarire bene le condizioni familiari e territoriali in cui il contribuente va correttamente inquadrato. Le prove contrarie che il contribuente deve fornire possono consistere, ad esempio, nella dimostrazione che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta, oppure con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Questa fase si può chiudere con l’archiviazione della pratica, oppure con l’attivazione di ulteriori controlli, ivi comprese le indagini finanziarie, qualora i chiarimenti forniti dal contribuente non risultassero soddisfacenti.
Conclusasi la fase precedente senza che il contribuente abbia potuto fornire prove soddisfacenti, l’ufficio provvede a predisporre un invito al contraddittorio attivando la procedura dell’accertamento con adesione. Questa fase, rispetto a quella precedente, è maggiormente formalizzata e l’attività istruttoria, che prevede un confronto diretto il contribuente (il quale potrà ancora fornire ulteriori elementi di valutazione e prove contrarie), si conclude con la redazione di un atto finale di definizione nel quale l’ufficio motiva il suo disaccordo sulle giustificazioni formulate dal contribuente ed individua, sulla base delle prove acquisite, esattamente la pretesa a cui il contribuente può eventualmente aderire.
L’attivazione del procedimento di accertamento con adesione può concludersi con l’adesione del contribuente all’accertamento, mediante il pagamento dell’intero importo o della prima rata in caso si optasse per la rateizzazione, oppure con la presentazione del ricorso giurisdizionale, in caso di non avvenuta definizione. In quest’ultima fattispecie, il contribuente può presentare ricorso giurisdizionale, fermo restando che se l’importo della controversia (maggiore imposta accertata) risulta essere inferiore ad € 20.000, si dovrà prima formulare istanza di mediazione/reclamo. Se il contribuente decide di opporsi in contenzioso all’atto di accertamento, costui può produrre, nella fase di primo grado, nuove prove e elementi che consentano al giudice di verificare se gli elementi assunti dall’ufficio consentano allo stesso la rettifica del reddito con l’accertamento sintetico di cui all’articolo 38 del Dpr 600/73.
29 ottobre 2013
Sandro Cerato