Le operazioni legate al turismo ed effettuate in deroga al limite di circolazione del contante: i modelli di comunicazione

ai fini di una semplificazione degli adempimenti, anche per la comunicazione dei dati relativi alle operazioni di incasso per contanti eccedenti i limiti previsti, in quanto effettuati in ambito turistico, si utilizzerà il modello spesometro

Col provvedimento direttoriale del 02.08.2013 n. 94908, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità tecniche e i termini relativi alla comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini IVA di cui all’art. 21 del DL 78/2010 (spesometro) e delle operazioni legate al turismo, di cui all’art. 3 c. 2-bis del DL 16/2012, effettuate dai soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter del DPR 633/72 nei confronti di persone fisiche extracomunitarie, regolate in denaro contante e di importo almeno pari ad € 1.000,00. In questo contributo verrà analizzato l’adempimento dichiarativo con riferimento, però, alle sole operazioni legate al turismo, effettuate in deroga ai limiti di circolazione del denaro contante.

Come noto, l’art. 12, c. 1, D.L. 6.12.2011, n. 201 (convertito con modifiche dalla L. 22.12.2011, n. 214, decreto “salva Italia“) ha ridotto ad € 999,99 la soglia di trasferimento di denaro contante senza l’intervento di operatori finanziari (art. 49 c. 1 D.Lgs. 21.11.2007 n. 231). Il divieto in parola, non opera, però, nei confronti dei soggetti che svolgono attività di commercio al dettaglio ed assimilate, ovvero di agenzia di viaggi e turismo, qualora effettuino operazioni legate al turismo nei confronti di persone fisiche aventi cittadinanza al di fuori dell’Italia e dell’Unione Europea (o dello Spazio Economico Europeo) e residenti fuori dai confini nazionali.Più precisamente, l’art. 3, cc. da 1 a 2-bis del DL 2 marzo 2012 n. 16 (decreto sulle semplificazioni fiscali) convertito nella Legge 26 aprile 2012, n. 44, ha aumentato la soglia di utilizzo di denaro contante da parte di determinate persone fisiche che effettuano acquisti di beni o di servizi presso commercianti al minuto e soggetti assimilati, nonché agenzie di viaggio e turismo: il limite di € 1.000 previsto dall’art. 49, D.Lgs. 21.11.2007, n. 231 viene innalzato, al verificarsi di determinate condizioni, ad € 15.000. Tale limitazione non opera, dunque, per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati:

  • da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea (ovvero dello Spazio economico europeo), che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato italiano;

  • presso esercenti il commercio al minuto o le attività assimilate disciplinate all’art. 22 del Dpr 633/1972 per prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande, prestazioni di trasporto di persone, agenzia di viaggi e turismo di cui all’art. 74-ter del Dpr Iva.

Oltre tale soglia (€ 15.000), l’operazione di acquisto e di prestazioni di servizi legate al turismo deve avvenire necessariamente in “modalità tracciata”, ovvero per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..

Per poter usufruire del regime di deroga al tetto per l’utilizzo del denaro contante (limitatamente agli acquisti effettuati da stranieri) i commercianti al minuto e gli operatori del settore turistico devono rispettare taluni adempimenti. Da un punto di vista prettamente operativo, la deroga in commento è applicabile solo se il cedente del bene o il prestatore di servizio provvede a:

  • inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione preventiva di adesione alla disciplina in esame, nella quale occorre indicare il conto corrente che si intende utilizzare, per il versamento del denaro contante ricevuto dallo straniero;

  • identificare il cliente straniero (fotocopiando il passaporto);

  • acquisire dal cliente straniero un’autocertificazione, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, in cui attesta il fatto di non essere cittadino italiano né cittadino di uno dei Paesi dell’Unione europea (ovvero dello Spazio economico europeo), nonché di possedere la residenza fuori del territorio dello Stato italiano;

  • versare immediatamente, nel primo giorno feriale successivo a quello dell’operazione, il contante sul conto corrente indicato nella suddetta comunicazione ed intrattenuto presso un “operatore finanziario” (consegnando allo stesso copia della ricevuta della comunicazione preventiva).

A fronte della deroga sopra commentata, i soggetti che beneficiano del regime in parola sono tenuti, per espressa previsione normativa, a comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti di importo unitario non inferiore ad € 1.000,00, effettuate dal 29 aprile 2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto sulle semplificazioni fiscali) secondo modalità e termini che si sarebbero dovuti precisare con un apposito provvedimento della stessa Agenzia (art. 3 c. 2-bis DL 16/2012 convertito). Si attendeva, quindi, la pubblicazione di un modello ad hoc da utilizzare per l’invio delle informazioni riconducibili alle operazioni di importo unitario non inferiore ad € 1.000 regolate in contanti e legate al turismo.

Ebbene, con la pubblicazione del provvedimento del 02.08.2013 n. 94908, i soggetti che operano in deroga al limite di circolazione del denaro contante dovranno utilizzare il medesimo modello dello spesometro per comunicare le predette operazioni. Quanto ai termini di invio della predetta comunicazione, si segnala che, per le comunicazioni relative al 2012 (ovvero quelle effettuate a decorrere dal 29 aprile 2012), il termine è fissato al 12.11.2013 per i contribuenti mensili e al 21.11.2013 per i contribuenti trimestrali. A partire dalle comunicazioni relative al 2013, invece, i contribuenti mensili dovranno inviare la predetta comunicazione entro il 10 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, mentre per i contribuenti trimestrali il termine sarà quello del 20 aprile dell’anno successivo.

 

19 settembre 2013

Sandro Cerato