Archivio dei rapporti finanziari: i cosiddetti conti scudati e il quadro RW

Ecco quali sono gli obblighi per gli intermediari finanziari in materia di comunicazione relativa ai rapporti nati a seguito di scudo fiscale; le novità impattano sulle informazioni da inserire nel modello UNICO nel quadro RW.

Scudo fiscale ed obblighi informativi

indagini finanziarie su conti scudatiL’Agenzia delle entrate con il provvedimento del 9 agosto 2013 ha fornito precisazioni sulle regole con cui gli intermediari finanziari (es. Banche, Sim, Fiduciarie) devono trasmettere all’Amministrazione finanziaria i dati previsti nella “nuova” comunicazione integrativa annuale dei rapporti finanziari.

In particolare con tale provvedimento l’Agenzia ha precisato che detti obblighi di informativa operano anche relativamente ai conti che hanno fruito dello scudo fiscale.

Come è noto, l’art. 37 del D.L. 223 del 2006 ha introdotto (modificando i commi 7 e 11 dell’art. 7 del D.P.R. 605/1973) l’obbligo per gli operatori finanziari di comunicare all’Anagrafe Tributaria l’esistenza e la natura dei rapporti da essi intrattenuti con la clientela a decorrere dal 1° gennaio 2005 (1).

 

 

Soggetti obbligati

La comunicazione deve essere effettuata da tutti i seguenti soggetti: banche, Poste Italiane S.p.A., OICR, Fondi di Investimento, SICAV, SGR, società fiduciarie, holding finanziarie, cambiavalute, IMEL, SIM, addetti al commercio in oro, società ed enti di assicurazione ed in generale ogni intermediario finanziario.

Tali obblighi di comunicazione devono essere assolti anche con riferimento ai conti accessi presso gli operatori finanziari a seguito delle operazioni di “scudo fiscale” (ossia della speciale procedura di emersione di attività finanziarie trasferite o detenute all’estero irregolarmente da soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi delle disposizioni previste prima dal D.L. 350/2001, poi dal D.L. 282/2002 e, infine, dal D.L. 78/2009).

Con la circolare n. 18/E/2007 l’Agenzia delle entrate ha infatti chiarito che tra i rapporti da comunicare all’Archivio sono compresi anche i “conti scudati” e ciò poiché

“il regime di riservatezza che contraddistingue tali rapporti non rileva ai fini della comunicazione prevista dall’art. 7, comma 6 del Decreto n. 605/1973, ma può essere eventualmente opposto all’Amministrazione finanziaria all’atto della richiesta di informazioni specifiche circa i contenuti del rapporto.”

 

Gli operatori finanziari sono dunque tenuti, già da tempo, a comunicare all’Anagrafe tributaria l’esistenza del rapporto anche se “scudato”, senza peraltro dovere fornire evidenza della specifica natura del rapporto medesimo (in sostanza, ad es., una banca o una fiduciaria comunica all’Anagrafe Tributaria che intrattiene un rapporto con un cliente, fornendo all’amministrazione i dati e le informazioni sopra precisate, ma non comunica che il rapporto é conseguenza di una operazione di scudo fiscale).

 

 

Ulteriore obbligo per gli operatori finanziari

L’art. 11, comma 2, del D.L. 201/2011 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’ulteriore obbligo per gli operatori finanziari di comunicare periodicamente le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all’art. 7 del DPR 605/1973 ed ogni altra informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l’importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione.

Come precisato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 marzo 2013 gli operatori finanziari sono dunque tenuti a comunicare all’Anagrafe tributaria anche le seguenti informazioni, relative ai rapporti attivi nel corso dell’anno di riferimento:

  1. i dati identificativi del rapporto, compreso il codice univoco del rapporto, riferito al soggetto persona fisica o non fisica che ne ha la disponibilità, inclusi procuratori e delegati, e a tutti i cointestatari del rapporto, nel caso di intestazione a più soggetti;
  2. i dati del rapporto relativi ai saldi iniziale e finale dell’anno cui è riferita la comunicazione;
  3. i dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare e avere per ogni rapporto.

 

Detta comunicazione, che si affianca a quella già prevista dal 2006, dovrà essere effettuata annualmente entro il 20 aprile dell’anno successivo a quello cui sono riferite le informazioni; tuttavia le informazioni relative all’anno 2011 (primo anno di osservazione) dovranno essere trasmesse entro il 31 ottobre 2013.

Le informazioni trasmesse verranno elaborate dall’Agenzia delle entrate con procedure centralizzate per la formazione di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione e saranno altresì utilizzate in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica.

 

 

Comunicazione integrativa annuale: “conti scudati”

Infine, con la comunicazione del 9 agosto 2013 l’Agenzia delle entrate ha precisato che detti obblighi di informativa introdotti dal D.L. 201/2011 devono essere assolti anche riguardo ai conti che hanno fruito dello scudo fiscale.

L’Agenzia ha, infatti, stabilito che “poiché tutti i conti perverranno in maniera indistinta, appare coerente che nel flusso vengano inclusi anche i conti “scudati”, corredati dalle informazioni richieste ai commi 2 e 3 dell’art. 11 del D.L. 201/2011, e, quindi anche con l’evidenza degli importi dei saldi e dei totali dare e avere delle movimentazioni di periodo.

Alla luce di quanto disposto dall’Agenzia delle Entrate gli intermediari finanziari saranno pertanto tenuti a comunicare all’Anagrafe tributaria non solamente l’esistenza rapporto, come avveniva in passato, ma anche a fornire evidenza degli importi dei saldi e dei totali dare e avere delle movimentazioni di periodo relativi al rapporto “scudato” a decorrere dall’anno 2011. Anche in questo caso però non verrà data evidenza specifica che si tratta di rapporti oggetto di “scudo fiscale”. Tuttavia le recenti disposizioni dell’Agenzia delle entrate, come evidenziato in dottrina, di fatto incrinano la segretezza dei conti scudati.

Ciò posto resta in ogni caso fermo che:

  1. le informazioni fornite non potranno essere utilizzate direttamente ai fini dell’accertamento ma solo ai fini della costruzione delle liste selettive;
  2. sulla base della normativa originaria in materia di scudo fiscale (art. 14 del D.L. 350/2001) fino a concorrenza degli importi indicati nella dichiarazione riservata opera la preclusione all’accertamento.

 

 

Controlli del fisco sui movimenti finanziari

Dall’analisi dei movimenti finanziari potranno emergere liste di contribuenti da assoggettare a controllo.

Le anomalie che l’Amministrazione finanziaria potrebbe riscontrare riguarderanno:

  • L’incongruenza dell’andamento del rapporto con riferimento ai dati ed ai flussi reddituali contenuti nelle dichiarazioni dei redditi;
  • le uscite che non trovano raffronto con spese o incrementi patrimoniali individuati nell’Anagrafe tributaria (compravendita di immobili, di auto, di strumenti finanziari, di partecipazioni, ecc.);
  • un numero di posizioni con consistenze totali non coerenti sul piano territoriale e sotto il profilo economico-finanziario;
  • la presenza di redditi dichiarati di importo superiore a quelli che hanno movimentato il conto.

 

Dunque, i contribuenti dovranno abituarsi all’idea che verranno innanzitutto setacciati indiscriminatamente le operazioni, i rapporti finanziari e i risparmi di ogni cittadino.

 

 

Modello RW in Dichiarazione Redditi

L’art. 9 della Legge  n. 97 del 6 agosto 2013, ha apportato alcune significative modifiche alla disciplina in materia di monitoraggio fiscale.

Le novità impattano sensibilmente sul noto modulo RW della dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda gli obblighi dichiarativi (art. 4), è da segnalare l’abrogazione dell’obbligo, a carico dei contribuenti, di compilazione delle sezioni I e III del quadro RW e il permanere in vita del solo obbligo di compilazione della sezione II, relativa agli stock di capitali detenuti all’estero al 31 dicembre di ciascuna annualità.

In particolare, a parte l’eliminazione dell’adempimento relativo alla sezione I, di utilizzo del tutto marginale e residuale, è, invece, rilevante l’abrogazione dell’obbligo riguardante la sezione III, atta a fornire indicazioni in merito ai flussi in entrata e in uscita dall’Italia e/o a trasferimenti di disponibilità estero su estero.

Importante, inoltre, anche la cancellazione del vecchio limite dei 10mila euro come soglia di riferimento superata la quale il contribuente era tenuto a compilare la sezione II.

Peraltro, in caso di omessa trasmissione delle comunicazioni di cui all’art. 1 del D.L. 167/1990, a carico degli intermediari è prevista una sanzione pecuniaria amministrativa dal 10 al 25% dell’importo non segnalato in luogo della precedente sanzione pari al 25%.

Invece, per le violazioni commesse dai contribuenti, dunque nel caso concreto la mancata compilazione della sezione II del quadro RW, le sanzioni variano dal 3% al 15%, mentre prima erano comprese tra il 10% e il 50%.

Al contrario, nelle ipotesi di investimenti o attività estere detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, le sanzioni sono raddoppiate e, ora, oscilleranno tra il 6% e il 30%.

Infine, al contribuente viene riconosciuta la possibilità di sanare la mancata compilazione del quadro RW entro 90 giorni dallo scadere del termine per la presentazione della dichiarazione annuale, con il pagamento di una sanzione pari a 258 euro.

 

 

NOTE

(1) Ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 del D.P.R. 605/1973, come modificato dal D.Lgs. 231/2007, gli operatori finanziari sono tenuti a comunicare all’Anagrafe Tributaria:

a) i dati identificativi, compreso il codice fiscale, del soggetto persona fisica o non fisica titolare del rapporto;

b) i dati relativi alla natura e tipologia del rapporto, la data di apertura, modifica e chiusura;

c) l’esistenza di operazioni di natura finanziaria al di fuori di un rapporto continuativo, compiute in nome proprio o per conto o a nome di terzi, unitamente ai dati identificativi, compreso il codice fiscale dei soggetti che le effettuano;

d) i dati identificativi, compreso il codice fiscale, dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi.

Dette informazioni sono archiviate in un’apposita sezione dell’Anagrafe tributaria denominata “Archivio dei rapporti con operatori finanziari” e sono trattati esclusivamente, previa autorizzazione, nei casi dei soggetti nei cui confronti sono avviate le attività istruttorie per l’esecuzione delle indagini finanziarie

 

Vincenzo D’Andò

5 settembre 2013