Società tra professionisti: un rapido quadro riassuntivo

di Commercialista Telematico

Pubblicato il 19 agosto 2013

E' possibile costituire società tra professionisti per lo svolgimento in forma associata dell'attività professionale (Marcello Mazza).
Ti suggeriamo di leggere l'approfondito aggiornamento: L’associazione professionale e le società tra professionisti

 

La legge di stabilità per il 2012 (n. 183 del 12.11.2011), ha innovato profondamente l’esercizio delle attività professionali consentendo ai professionisti, regolarmente iscritti agli ordini, di esercitare la loro attività, oltre che in forma individuale e in forma associativa, anche secondo uno dei modelli societari previsti dai titoli V e VI del libro V del codice civile, e quindi:

  • società semplice

  • società in nome collettivo

  • società in accomandita semplice

  • società a responsabilità limitata

  • società per azioni

  • società in accomandita per azioni

  • società cooperativa (con almeno tre soci)

 

Le società tra professionisti devono evidenziare la loro particolare natura rispetto alle società “ordinarie” fin dalla loro denominazione, e cioè apponendo, nella ragione sociale, l’espressione “società tra professionisti” (STP).

Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;

b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonchè dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purchè in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale e' iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

  1. criteri e modalità affinchè l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

d) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;

e) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

 

Con decreto 8 febbraio 2013, n. 34 il Ministro della Giustizia - di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico - ha approvato il regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali.

Dal 22 aprile 2013 è possibile pertanto costituire una società tra professionisti. Dopo l’omologazione dell’atto costitutivo e statuto presso un notaio è necessaria una prima comunicazione al registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio territorialmente competente, e successivamente procedere alla comunicazione all'Ordine professionale di appartenenza o a quello dell'attività prevalente nel caso si società interdisciplinari.

Con l'entrata in vigore della nuova disciplina, gli Ordini Professionali dovranno istituire all'interno dei propri elenchi una sezione speciale dove iscrivere le STP.

La domanda da presentare all’ordine o all’albo di appartenenza va presentata corredata dalla seguente documentazione:

  1. atto costitutivo e statuto della società in copia autentica;

  2. certificato di iscrizione al registro delle imprese;

  3. certificato di iscrizione all'albo,

  4. elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'ordine o il collegio cui è rivolta la domanda.

Il diniego di iscrizione o di annotazione per mancanza di requisiti può essere pronunciato solo dopo che il legale rappresentante della società sia stato invitato a fornire al consiglio dell’Ordine competente, anche verbalmente, entro un termine non inferiore a 15 giorni le proprie osservazioni. Il Consiglio dell' Ordine presso cui è iscritta la società procede, nel rispetto del principio del contraddittorio, alla cancellazione della stessa dall'albo qualora, venuto meno uno dei requisiti previsti dalla legge, la società non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi.

 

IL REGOLAMENTO

Il regolamento in materia di società professionali si compone di quattro capi.

Il capo Primo intitolato “Disposizioni Generali” consta di due articoli aventi ad oggetto il primo la definizione di società tra professionisti ed il secondo l’ambito di applicazione delle norme regolamentari.

Il capo Secondo si occupa del conferimento dell’incarico e dell’obbligo di informazione.

Allo scopo di tutelare in modo più completo le ragioni e gli interessi del cliente e consentirgli una scelta libera e consapevole, è previsto, al comma 2 dell’articolo 4, che la società professionale debba consegnare al cliente l’elenco scritto non solo dei soci professionisti, con l’indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, ma anche dei soci con finalità di investimento.

Particolare attenzione dovrà essere posta sulla prova documentale.

Viene espressamente richiesto, dal comma 3 dell’articolo 4, che la prova dell’adempimento degli obblighi di informazione nonché il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto, possibilmente controfirmato dal cliente.

Esecuzione dell’incarico.

L’articolo 5 del regolamento si occupa dell’esecuzione dell’incarico professionale prevedendo che, nel suo svolgimento, il socio professionista può avvalersi della collaborazione di ausiliari sotto la propria direzione e responsabilità. In ogni caso i nominativi dei sostituti vanno comunicati al cliente che può dissentire dandone a sua volta comunicazione al professionista entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il Capo Terzo disciplina la partecipazione nella società tra professionisti. L’art. 6 tratta, così, dell’incompatibilità:

  1. il socio professionista non può partecipare che ad una solo STP. Questa incompatibilità viene ovviamente meno quando il professionista non partecipa più alla STP (recesso, cessione...);

  2. il socio per finalità d’investimento può far parte di una STP solo quando:

  1. sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’albo professionale cui la società è iscritta ai sensi dell’art. 8 del Regolamento;

  2. non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;

  3. non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.

Il capo Quarto disciplina la iscrizione della società all’albo professionale e il regime disciplinare (artt. 8 - 12).

Alcune valutazioni

In Italia i professionisti avvertivano la necessità di organizzarsi in società per specializzarsi ed affrontare meglio le sfide di una società in continuo movimento, ma, questo progetto, volevano realizzarlo con altri professionisti e non con soci di capitali. Aver previsto questa figura, all’interno delle STP, inquieta. Con i suoi 196 miliardi di euro di volume d’affari le attività professionali fanno gola alla grande finanza che da anni cerca di entrare in questo che per i professionisti è lavoro mentre per i "finanzieri" è un mercato. Fanno gola le casse di previdenza che riescono a gestire, quasi sempre, ottimamente il patrimonio amministrato e fanno gola tutti i servizi che i professionisti erogano a favore della pubblica amministrazione.

Per ora il decreto attuativo 8 febbraio 2013 n.34 ha limitato, all’interno della compagine sociale delle STP, i soci capitalisti a non più di un terzo del capitale sociale.

19 agosto 2013

Marcello Mazza