il Decreto dle Fare ha ampliato le possibilità di dilazione per quei contribuenti che hanno debiti con l’Agente della Riscossione e si trovano in situazione di difficoltà finanziaria
Il Legislatore, con l’art. 52 del D.L. n. 69 del 2013, ha introdotto delle semplificazioni in tema di dilazione di pagamento.
Il fine è quello di tutelare i contribuenti che hanno debiti con l’Agente della Riscossione.
Il contribuente decade dal beneficio della dilazione di pagamento nel caso di omesso versamento, nel corso di un periodo di rateazione, di 8 rate anche non consecutive (piuttosto che di 2 rate consecutive come fino ad ora previsto).
Nel caso in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, la dilazione può essere aumentata a 120 rate (e quindi 10 anni) quando ricorrono, congiuntamente, le seguenti condizioni:
– accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
– valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile.
Le modalità di attuazione delle predette novità devono essere stabilite con apposito decreto.
Ulteriore dilazione
In particolare, il citato Decreto ha introdotto una serie di modifiche alla disciplina della riscossione mediante ruolo disciplinata dall’art. 19, D.P.R. n. 602/73.
In primo luogo è stata introdotta (nuovo comma 1-quinquies dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/73) la facoltà per il debitore di ottenere una ulteriore dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo.
In particolare la rateazione concessa al contribuente (1) può essere aumentata fino a 120 rate mensili qualora il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria volontà, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.
La comprovata e grave situazione di difficoltà si verifica qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
– Accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
– valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile.
Decadenza dalla rateazione
A seguito della modifica viene adesso prevista la decadenza dal beneficio della rateazione in caso di omesso pagamento, nel periodo di rateazione, di 8 rate anche non consecutive (anziché di 2 rate consecutive).
Espropriazione
Con la modifica del comma 1 dell’art. 76 del D.P.R. n. 602/73 è ora previsto che l’agente della riscossione:
– Non dia corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risieda anagraficamente;
– negli altri casi può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui procede supera € 120.000,00. L’espropriazione può essere avviata se prima è stata iscritta ipoteca e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto.
Al via la notifica via PEC dei ruoli esattoriali
Equitalia, con il comunicato stampa del 24 giugno 2013, ha comunicato l’attivazione del meccanismo di notifica via Posta Elettronica Certificata (PEC) delle cartelle esattoriali.
Ciò poiché la Pec è un mezzo di comunicazione elettronica che consente di inviare posta elettronica con valore legale di notifica.
Tale procedura è ancora in regime sperimentale poiché riguarda solo alcune categorie di contribuenti, in particolare, si tratta delle persone giuridiche (società di persone e di capitali), con sede in quattro regioni pilota: Molise, Toscana, Lombardia e Campania.
Viene, quindi, consentito al contribuente di potere verificare in tempo reale i documenti inviati da Equitalia ed avere la certezza del giorno e anche dell’ora esatta della notifica.
Gli indirizzi e-mail Pec utilizzati sono quelli presenti negli elenchi previsti dalla legge (per le imprese occorrerà far riferimento all’indirizzo comunicato al Registro delle imprese.
Occorre, pertanto, evitare che possa sfuggire la notifica di una cartella esattoriale, a tal fine, le società interessate da tale previsione sperimentale dovranno controllare con costanza ed attenzione la propria casella PEC.
Ovviamente si tratta di una procedura che ben presto sarà estesa a tutte le categorie di contribuenti (in particolare, a quelli in possesso di partita Iva) domiciliati in tutto il territorio nazionale: Occorre, quindi, tenere conto sempre più dall’applicazione della nuova modalità di notifica, prendendo familiarità con l’utilizzo della PEC, verificandola di continuo.
In definitiva, l’invio di un messaggio con la PEC è equiparato ad una raccomandata postale con avviso di ricevimento grazie alla quale si attesta giorno ed orario esatto della spedizione e della ricezione. Inoltre, grazie ai protocolli di sicurezza utilizzati, il sistema è in grado di garantire l’integrità del contenuto e degli eventuali allegati.
Nota 1
– Fino ad un massimo di 72 rate mensili, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà (art. 19, comma 1);
– fino ad ulteriori 72 rate mensili, in caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà posta alla base della concessione della prima dilazione.
Vincenzo D’Andò
20 luglio 2013