Il Legislatore, con l’art. 52 del D.L. n. 69 del 2013, ha introdotto delle semplificazioni in tema di dilazione di pagamento.
Il fine è quello di tutelare i contribuenti che hanno debiti con l’Agente della Riscossione.
Il contribuente decade dal beneficio della dilazione di pagamento nel caso di omesso versamento, nel corso di un periodo di rateazione, di 8 rate anche non consecutive (piuttosto che di 2 rate consecutive come fino ad ora previsto).
Nel caso in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, la dilazione può essere aumentata a 120 rate (e quindi 10 anni) quando ricorrono, congiuntamente, le seguenti condizioni:
- accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
- valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile.
Le modalità di attuazione delle predette novità devono essere stabilite con apposito decreto.
Ulteriore dilazione
In particolare, il citato Decreto ha introdotto una serie di modifiche alla disciplina della riscossione mediante ruolo disciplinata dall’art. 19, D.P.R. n. 602/73.
In primo luogo è stata introdotta (nuovo comma 1-quinquies dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/73) la facoltà per il debitore di ottenere una ulteriore dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo.
In particolare la rateazione concessa al contribu