I contributi INPS, le SRL Semplificate, l'IVA sui prodotti editoriali

nei tanti decreti e provvedimenti emanati dal Governo Letta si possono nascondere delle trappole, in quanto i decreti vanno a modificare (quasi di nascosto) anche aspetti importanti del mondo economico: ecco le tre novità più rilevanti

In un contesto (promesso) di semplificazioni e di normativa tendete alla ripresa della nostra disastrata economia, accade di riscontrare i seguenti e dettagliati provvedimenti che lasciano assai perplessi circa l’iniziale intento del legislatore.

In particolar modo il riferimento ricade su:

  • Modifica art 2463bis del c.c. inerente società a responsabilità semplificate

  • Compensazioni crediti INPS IVS per artigiani e commercianti- quadro RR Unico2013, circolare 88 del 7/6/2013 Inps

  • Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali

 

1) Modifica art 2463-bis c.c. inerente società a responsabilità semplificate

Il decreto legge 28 giugno 2013 , n. 76, in vigore dal 28 giugno 2013,disciplina:

“13. All’articolo 2463-bis del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione» sono soppresse;

b) al comma 2, punto 6), le parole: «, i quali devono essere scelti tra i soci» sono soppresse.”.

 

L’effetto concreto di tale provvedimento ha prodotto un corto circuito subito segnalato dal notariato circa l’attuale sistema che prevede un distinguo fra società semplificate e società a capitale ridotto. Il venir meno della condizione di età per come previsto da tale norma, determina di fatto l’abrogazione della società a capitale ridotto e l’esistenza delle sole società a responsabilità limitata semplificate. In attesa di un chiarimento specifico accade però che costituire una società a capitale ridotto da lunedì 2 luglio è di fatto impossibile (i notai tendono a congelare tale tipologia societaria in assenza di ulteriori chiarimenti); cosi come costituire una società semplificata trova le ordinarie resistenze della categoria in considerazione della gratuità della prestazione.

Al momento pertanto costituire una srl diversa da quella ordinaria che costringe ad un capitale minimo di 10.000 con adempimenti preventivo del versamento dei decimi, risulta di fatto sospeso.

Ecco, dunque uno dei primi effetti del decreto lavoro, di cui avremmo fatto volentieri a meno.

 

2) Compensazione crediti INPS – IVS da quadro RR unico2013 chiarimenti da circolare 88 del 7/6/2013

Anche quest’anno l’Inps emana la consueta circolare che reca come oggetto: “Riscossione 2013 dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995 n. 335”

Eravamo di fatto abituati ad una sorta di copia incolla del messaggio che ogni anno rammenta le modalità di compensazione dei crediti derivanti dal modello Unico2013 quadro RR da cui deriva l’utilizzo del modello F24 e relativa codeline afferente il credito.

 

In questo senso il confronto è con l’analoga circolare n. 90 del 27/06/2012 che disciplina la riscossione 2012.

 

Dal confronto emergono differenze sostanziali che mettono in evidenza nuovi adempimenti a carico dei contribuenti, rispetto ai quali già segnalammo numerose incongruenze nel passato fra i dati esposti nel modello Unico quadro RR rispetto a quelli raccolti dalla gestione INPS preposta.

Il problema mai ben chiarito se non con questa ultima circolare, è riconducibile al caso di credito anno precedente che sommato ad eventuale crediti formatesi nell’anno in corso, determina un nuovo credito di fine periodo. A ciò è preposto da sempre il quadro RR che nello spirito e coerenza di ogni imposta liquidata gestisce un credito anno precedente, una sua eventuale utilizzazione in compensazione f24, un eventuale incremento anno in corso per poi esporre il nuovo definitivo credito di fine anno. L’utilizzo di tale credito nella logica del modello Unico (qualunque sia la sua natura, Irpef, Irap…) è riconducibile ad un codice tributo afferente l’annualità di riferimento. Cosi un credito 4001 (Irpef) derivante da unico2012 (redditi 2011) se non utilizzato o anche se incrementato, diventa credito 4001 anno 2012 generato da Unico2013.

L’Inps non ha mai gestito i crediti in questo contesto probabilmente perché (a detta delle sedi locali) non hanno i dati derivanti dal quadro RR. Ciò è ulteriormente confermato dalla costante necessità degli iscritti IVS artigiani e commercianti di comunicare, mediante specifico modello, i redditi conseguiti d’impresa oggetto di calcolo contributi a percentuale. Informazioni ben note da quadro RR che propone la determinazione di quanto dovuto!!

Accade pertanto che il credito INPS Ivs anno 2010 (ad esempio) seppur confluito nel modello Unico2012 nel credito di fine anno tendenzialmente 2011, debba essere utilizzato con la codeline del 2010 e non con quella del 2011, ciò che molti software tendono a proporre. Ma utilizzare un credito 2010 con codeline 2011 seppur ben coerente con l’esposizione del quadro RR non è affatto gradito dal sistema Inps che fa fatica a riallineare i vari anni esponendo alla fine un anno con minor contributi ed un altro con eccedenze. Ciò che emerge a distanza di anni con evidente difficoltà a posteriore di ricostruzione.

 

Ecco allora le novità di quest’anno laddove la circolare nuova prevede espressamente che i crediti anno precedente indicati:

 

“Per effettuare la compensazione il contribuente compilerà uno o più righi di uno o più modelli F24 indicando la causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti), il codice sede, il codice INPS (17 caratteri) relativo alla riscossione dell’anno 2011, se il credito è evidenziato nella colonna 16 o 28 del Quadro RR (credito dell’anno precedente) o dell’anno 2012 se il credito emerge dalla dichiarazione 2013 (i codici INPS sono rilevabili dai prospetti inviati unitamente ai modelli F24 dei predetti anni).

Sarà quindi indicato il periodo di riferimento (l’anno 2011 ovvero il 2012, secondo quanto appena evidenziato) e l’importo che si intende compensare”.

 

Pertanto il modello RR seppur è previsto che nel campo 34 del rigo RR2 esponga una somma algebrica del credito di fine anno complessivo compensabile comprensivo di 2011 e 2012, comporta una netta distinzione ai fini della compensabilità e relativa compilazione delle codeline.

 

Le istruzione non sembrano però chiare in relazione a quanto previsto dal modello Unico quadro RR; dalla lettura del nuovo riferimento compensazione tratto dalla circolare:

“Al fine di unificare con l’attuale normativa fiscale i criteri riguardanti la compensazione di somme versate in misura eccedente rispetto al dovuto, la compensazione tramite mod. F24 potrà avvenire solo con somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con l’emissione dei modelli di pagamento avvenuta nel 2012. Tutte le somme riferite ad emissioni precedenti rispetto all’anno 2012, dovranno essere oggetto di domanda di rimborso oppure, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti, di compensazione contributiva (cfr. circ. 182 del 10 giugno 1994).

Per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti le domande per effettuare le operazioni indicate dovranno essere presentate esclusivamente online collegandosi all’indirizzo www.inps.it, selezionando dall’opzione Elenco di tutti i servizi l’applicazione Cassetto previdenziale artigiani e commercianti; dal menù posto a sinistra dello schermo selezionare Domande telematizzate quindi Compensazione contributiva o Rimborso.

L’importo eventualmente risultante a credito dal Quadro RR del modello UNICO 2013 può essere portato in compensazione nel modello di pagamento unificato F24.

Per effettuare la compensazione il contribuente compilerà uno o più righi di uno o più modelli F24 indicando la causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti), il codice sede, il codice INPS (17 caratteri) relativo alla riscossione dell’anno 2011, se il credito è evidenziato nella colonna 16 o 28 del Quadro RR (credito dell’anno precedente) o dell’anno 2012 se il credito emerge dalla dichiarazione 2013 (i codici INPS sono rilevabili dai prospetti inviati unitamente ai modelli F24 dei predetti anni).

Sarà quindi indicato il periodo di riferimento (l’anno 2011 ovvero il 2012, secondo quanto appena evidenziato) e l’importo che si intende compensare.

Qualora venga portata in compensazione soltanto una quota parte della contribuzione originariamente versata con una delle quattro rate relative al minimale imponibile, il codice INPS (codeline di n. 17 caratteri) dovrà essere rideterminato in funzione del nuovo importo secondo i criteri di cui al punto 3 della circolare n. 98 del 7 maggio 2001.

A tal fine potrà essere utilizzata la funzione di calcolo della codeline rilevabile nel sito Internet www.inps.it – servizi on line – elenco di tutti i servizi – calcolo codeline.

Anche per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è possibile portare in compensazione l’eventuale importo risultante a credito ed esposto al rigo RR12 colonna 1 del quadro RR sez. II del modello UNICO 2013 sia con la contribuzione dovuta nella Gestione separata che con altri tributi.

Si ricorda che la compensazione deve avvenire sempre ed esclusivamente tramite modello unificato F24 (anche a saldo 0) secondo le modalità indicate nelle istruzioni relative allo stesso.

Per la contribuzione risultante a credito e non utilizzata in compensazione il professionista deve presentare istanza di rimborso, utilizzando esclusivamente la modalità online collegandosi all’indirizzo www.inps.it, selezionando dall’opzione Elenco di tutti i servizi Gestione separata: domanda di rimborso”.

 

Emergono alcune perplessità che sarebbe bene fossero oggetto di chiarimento:

  • La compensazione del credito 2011 indicata mediante codeline 2011 deve essere oggetto di domanda di compensazione contributiva per come parrebbe al primo capoverso?

  • Il credito 2011 che non ha trovato capienza di utilizzo mediante compensazione con debiti 2012 DEVE essere chiesto a rimborso oppure come da istruzione del modello è facoltativo richiederlo a rimborso o riportarlo a nuovo? La circolare inps tenderebbe a far emergere. Ciò non emerge con chiarezza e gli stessi istituti locali appaiono confusi su come procedere.

 

In generale emerge un appesantimento delle procedure a carico dei contribuenti soprattutto in relazione alla modalità di comunicazione all’inps ormai solo telematica, ciò che presuppone il possesso dei codici di accesso.

 

3) Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali

Il riferimento ricade su Dl sotto riportato che si presenta come riguardante prestazioni energetiche nell’edilizia, oltre che coesione sociale.

In tale decreto è inserita una norma che nulla a che vedere con l’oggetto del decreto che modifica pesantemente il regime agevolata dell’editoria seppur con effetto 1/1/2014

Il riferimento ricade ai supporti integrativi dei prodotti editoriali e il meccanismo abrogato della “connessione funzionale” del materiale allegato.

Ebbene tale provvedimento nella storia recente dell’editoria parrebbe fondato a fronte degli abusi che sono stati osservati negli anni di applicazione. Addirittura è noto il caso del venditore di materassi che vendeva gli stessi con Iva al 4% (riservata ad editoria) in forma di prodotto funzionalmente connesso ad un rivista editoriale.

E’ chiaro in questi caso l’abuso ma non si può danneggiare l’intero settore già fortemente provato dalla crisi a causa dei poche che hanno eluso la normativa.

Il settore è in fermento per questo provvedimento e ci si augura che verrà corretto il tiro.

 

Non ultimo non si comprende l’inserimento di questa importante modifica in un contesto normativo del tutto diverso.

 

D.L. 4 giugno 2013, n. 63. (Gazz. Uff. n. 130 del 5 giugno 2013 Serie Generale)

Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.

Art. 19

Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali

1. Alla lettera c) dell’articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quinto periodo è sostituito dal seguente: “In ogni caso, l’imposta si applica con l’aliquota di ciascuno dei beni ceduti.”;

b) al sesto periodo le parole: “se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione è superiore al dieci per cento del prezzo dell’intera confezione” sono sostituite dalle seguenti “in ogni caso”;

c) l’ottavo periodo è abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prodotti editoriali consegnati o spediti a partire dal 1° gennaio 2014.

 

9 luglio 2013

Pierpaolo Bilotta