Trattamento fiscale degli stipendi erogati a cavallo d'anno

Come vanno trattati fiscalmente gli stipendi erogati a cavallo d’anno? Risponde Antonio Gigliotti.

Stipendi erogati a cavallo d’anno

QUESITO: Una società ha corrisposto gli stipendi ai dipendenti relativi al 2012 in data 16 gennaio. Si chiede come debbano essere trattati fiscalmente?

 

Risposta

Per la determinazione dei redditi di lavoro dipendente (e assimilati), l’articolo 51, comma 1, del Tuir consente di considerare percepiti in un anno anche le somme in genere corrisposte entro il 12 gennaio dell’anno successivo se riferiti all’anno precedente.

Per la deducibilità del compenso in capo all’impresa bisogna fare una distinzione tra il compenso erogato all’amministratore e quello erogato a un dipendente.

Per la società erogante, il compenso degli amministratori dal punto di vista contabile concorre alla formazione del bilancio e del risultato di esercizio secondo il principio di competenza economica, mentre dal punto di vista fiscale, invece, i compensi degli amministratori sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti (principio di cassa).

L’articolo 95, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) dispone infatti che “i compensi spettanti agli amministratori delle società, sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti”.

Come affermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 18.6.2001, n. 57/E, la finalità del citato art. 95 è quello di:

“far coincidere il periodo d’imposta in cui i compensi sono assoggettati a tassazione in capo all’amministratore con quello in cui gli stessi sono dedotti dal reddito dell’erogante”.

Quindi, per mantenere la simmetria tra l’anno di tassazione per l’amministratore e l’anno di deducibilità per il committente, è riconosciuta anche alla società l’applicazione del principio di cassa “allargato”, in modo tale che i compensi corrisposti entro il 12.1 siano deducibili nell’anno precedente se relativi a prestazioni rese in tale periodo. I compensi degli amministratori erogati dopo il 12.1 sono inoltre deducibili dal reddito dell’anno in corso anche se riferiti a prestazioni rese nell’anno precedente.

Per quanto riguarda i compensi di lavoro dipendente e assimilato corrisposti ai dipendenti o ai collaboratori la deducibilità segue sempre il criterio della competenza.

Le retribuzioni degli stessi saranno quindi deducibili nel periodo d’imposta precedente anche se saranno corrisposte tra l’1 e il 12 gennaio oppure anche successivamente al 12 gennaio.

Per il caso indicato nel quesito, quando per la società saranno costi deducibili nel 2012.

 

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A cura di Antonio Gigliotti

6 giugno 2013