La liquidazione dell'attivo fallimentare

il curatore fallimentare, entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario, deve predisporre un programma di liquidazione da sottoporre all’approvazione del comitato dei creditori

L’art. 104-ter della Legge Fallimentare dispone che il curatore fallimentare, entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario, debba predisporre un programma di liquidazione da sottoporre all’approvazione del comitato dei creditori: la redazione dell’atto in parola è, peraltro, una competenza propria del curatore che non può essere in alcun modo delegata a terzi (coadiutori o ausiliari). E’ bene precisare che, prima di procedere alla stesura del piano in parola, il curatore deve valutare le diverse ipotesi di liquidazione dell’attivo fallimentare concretamente praticabili, privilegiando quelle in grado di offrire ai creditori la massima soddisfazione delle loro pretese.

Il programma di liquidazione ha formato oggetto di uno specifico approfondimento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (“Il programma di liquidazione”) che ha esaminato i principali aspetti formali ed operativi, fornendo alcune significative interpretazioni, utili ai professionisti incaricati alla predisposizione del piano in parola.

Il programma di liquidazione deve essere analitico e completo, ovvero deve indicare i singoli atti di liquidazione, la loro tempistica e le relative modalità di attuazione: per tali motivazioni non può essere predisposto in modo sommario, ovvero rappresentare una mera elencazione di “buoni propositi del curatore”. Il programma di liquidazione deve rappresentare, infatti, un piano articolato, attestante dettagliati e puntuali impegni operativi e scansioni temporali, da sottoporre al giudizio del comitato dei creditori. In particolare, il piano deve esporre gli atti liquidatori che il curatore intende porre in essere, i criteri di scelta, il prezzo minimo di realizzo dei beni (desunto dalla relazione di stima del perito nominato alla procedura) ed ogni altro elemento utile a valutare l’opportunità della azioni programmate. Tuttavia, a causa della complessità della procedura e dei termini ristretti a disposizione per la redazione del programma (60 giorni dalla redazione dell’inventario), potrebbe accadere che il curatore non sia oggettivamente in grado di rispettare i predetti presupposti di analiticità e completezza. Al ricorrere di tale ipotesi, il CNDCEC ritiene ammissibile la redazione di un programma di liquidazione parziale, con riserva di successiva integrazione, da presentarsi non appena saranno acquisite e conosciute dal curatore nuove informazioni.

Ai fini della stesura del programma di liquidazione, il CNDCEC suggerisce di strutturare lo stesso in sezioni autonome, dedicate all’esposizione analitica della strategia realizzativa delle componenti dell’attivo:

  • operazioni già svolte alla data di stesura del programma di liquidazione;

  • situazione patrimoniale relativa agli elementi da liquidare (beni immobili e mobili, ovvero altre attività da cedere);

  • ipotesi realizzative dei beni non abbandonati, e relative modalità di vendita (procedure competitive o trattativa privata, forme di pubblicità, professionisti delegati, cessioni in blocco, per lotti o singolarmente, ecc.);

  • azioni recuperatorie, con la precisazione dei crediti iscritti nella contabilità della fallita in base al grado di presumibile esigibilità, e gli strumenti che si intendono adottare per la corrispondente riscossione (ricorso a società specializzate o legali, possibilità di transazione, ecc.);

  • azioni risarcitorie, indicandone i principali elementi su cui si fondano – ad esempio, le notizie accertate in ordine ai profili ascrivibili agli organi sociali della fallita (amministratori, liquidatori, sindaci e direttori generali) – ed il possibile esito, con particolare riferimento alle prospettive di concreto ristoro monetario del danno a favore della procedura;

  • azioni revocatorie, segnalando i relativi presupposti e l’effettiva recuperabilità in capo al fallimento;

  • proposte di concordato fallimentare già formalizzate per iscritto, ed eventuale convenienza rispetto all’ordinaria liquidazione concorsuale;

  • ausiliari, coadiutori e professionisti in genere, nominati – ovvero ancora da designare – alla procedura (periti estimatori dei beni inventariati, consulente del lavoro, legali, ecc.).

Ogni parte del programma di liquidazione deve evidenziare le modalità ed i termini previsti per la corrispondente liquidazione, assicurando la massima flessibilità nella fase di esecuzione, nel rispetto di una puntuale scansione temporale. Con particolare riferimenti alla durata massima per la conclusione delle operazioni di liquidazione, il CNDCEC ha individuato la stessa in due anni dalla dichiarazione di fallimento, prorogabili per altri due anni, in caso di procedure particolarmente complesse. Ulteriori 12 mesi sono, invece, concessi al curatore, per l’esecuzione della ripartizione finale ed il conseguente assolvimento degli adempimenti funzionali alla chiusura della procedura.

Una volta completata la redazione del programma di liquidazione, che deve avvenire entro 60 giorni dall’ultimazione delle operazioni di inventario, questo deve essere obbligatoriamente trasmesso al comitato dei creditori. Successivamente alla trasmissione, il curatore è tenuto ad apportare ( qualora ce ne fossero) le eventuali modifiche di legittimità o merito (opportunità delle scelte di pianificazione) formulate dal comitato dei creditori, entro il termine ordinario dei 15 giorni successivi a quello della ricezione: in caso di accoglimento delle proposte di modifica o di integrazione, il comitato dei creditori approva il programma di liquidazione che, essendo divenuto definitivo ed obbligatorio per il fallimento, verrà poi comunicato dal curatore fallimentare, al giudice delegato alla procedura.

 

21 giugno 2013

Sandro Cerato