Il versamento del diritto annuale è prorogato insieme ad Unico?

la proroga per i versamenti di Unico comporta anche la proroga del termine per il versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio? Quest’anno la proroga non vale per tutti i contribuenti…

Per effetto del DPCM 13.6.2013, i contribuenti che esercitano attività per cui sono stati approvati gli studi di settore possono beneficiare, al ricorrere di talune condizioni, anche del differimento dei termini per il versamento del diritto camerale annuale, il cui importo è stato precisato nella Nota Ministero Sviluppo economico 21.12.2012, prot. n. 261118 che ha, in sostanza, confermato le medesime misure previste per il 2012 e il 2011 dal D.M. Sviluppo economico 21.04.2011.

Sono tenuti al pagamento del diritto camerale annuale i soggetti che risultano iscritti nel Registro delle imprese, ovvero nel repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA), alla data del 1° gennaio di ciascun anno, oppure si iscrivono nel medesimo registro o repertorio in corso d’anno. Il diritto camerale è dovuto, anche, per le unità locali di imprese residenti in Italia, nonché per le unità locali e le sedi secondarie di imprese residenti all’estero. Per tali soggetti, il versamento va effettuato in favore della CCIAA della Provincia in cui tali entità hanno sede. Son esonerati, invece, dal versamento del diritto camerale per l’anno 2013:

  • le imprese (individuali e collettive) per le quali sia stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa nel 2012, fatta eccezione per il caso in cui vi sia (e fino a quando non sia cessato) l’esercizio provvisorio dell’attività;

  • le imprese individuali che hanno cessato l’attività nel 2012, purché abbiano presentato domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro la data del 30.01.2013;

  • le società e gli altri enti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nel 2012, purché abbiano presentato domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro la data del 30.01.2013;

  • le società cooperative che ricadono nell’ipotesi dell’art. 2545-septiesdecies c.c. (scioglimento per atto dell’autorità governativa), purché il provvedimento di scioglimento sia stato assunto dall’autorità governativa nel 2012.

Sono parimenti esonerate dal pagamento del diritto annuale, le start up innovative e gli incubatori certificati: l’esenzione in parola è subordinata al mantenimento dei requisiti qualificanti ed ha un ambito temporale limitato, decadendo dopo il quarto anno di iscrizione nella sezione speciale del Registro (art. 26 c. 8 e art. 31 c. 4 del DL 179/2012).

Relativamente ai termini di versamento occorre distinguere tra imprese iscritte nel corso del 2013, oppure già iscritte per gli anni precedenti: le prime (imprese iscritte nel corso del 2013) devono corrispondere il diritto camerale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda d’iscrizione o d’annotazione al Registro delle imprese o al REA; le seconde (imprese già iscritte per gli anni precedenti) devono provvedere al pagamento del diritto in commento, entro lo stesso termine per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Disposizioni particolari sono previste, inoltre, per i soggetti IRES tenuti all’approvazione del bilancio d’esercizio: tali soggetti sono tenuti al versamento del contributo in parola entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, oppure entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, se l’approvazione avviene oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso). In ogni caso, i versamenti possono comunque essere effettuati entro il 30° giorno successivo a quello “ordinariamente” previsto, con la maggiorazione dello 0,4%.

Come sopra anticipato, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2013 ha prorogato per l’anno 2013 i termini per effettuare i versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Per tali contribuenti sono differiti, in sostanza, i versamenti di tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni i cui termini risultavano fissati al 17 giugno 2013: i versamenti dovranno essere effettuati entro l’8 luglio 2013 senza alcuna maggiorazione oppure dal 9 luglio al 20 agosto 2013 con la maggiorazione dello 0,40%.

La proroga dei termini in esame opera, anche, per il versamento del diritto annuale per il 2013 dovuto dai predetti contribuenti e dai soggetti REA eventualmente compresi in tali fattispecie. Nel caso specifico, possono approfittare della proroga del versamento del diritto camerale, i contribuenti (diversi dalle persone fisiche) che esercitano un’ attività economica per la quale sia stato elaborato lo studio di settore, ovvero che hanno ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio di settore, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente € 5.164.569,00). Possono altresì aderire alla proroga (comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13.06.2013 n. 94) anche i soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli studi di settore, diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al suddetto limite di 5.164.569,00 euro (inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito…), nonché cause di inapplicabilità degli studi stessi (società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, ecc.).

Sempre attraverso il predetto comunicato, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che la proroga riguarda anche i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali che adottano il regime fiscale agevolato dei c.d. “nuovi contribuenti minimi” se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore ancorché gli stessi ne siano esclusi. Sono, invece, esclusi dalla proroga del versamento del diritto camerale, i soggetti tenuti all’applicazione dei parametri, gli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario, nonché i soggetti che hanno conseguito ricavi / compensi di ammontare superiore a € 5.164.569. Per tali soggetti (che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma) è confermata la scadenza del 17 giugno 2013, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 17 luglio 2013 con la maggiorazione dello 0,40%.

 

25 giugno 2013

Sandro Cerato