Le perdite su crediti di modesto ammontare possono andare direttamente a costo

Le perdite su crediti di modesto ammontare (cioè di valore inferiore ad € 2.500 o ad € 5.000) godono di un regime di deducibilità fiscale semplificato.

L’art. 101, c. 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 definisce i criteri di deducibilità delle perdite su crediti, da adottare in sede di determinazione dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche:tali costi rappresentano un componente negativo di reddito se, alternativamente, risultano da elementi certi e precisi, ovvero nel caso in cui il debitore è assoggettato ad una procedura concorsuale.

L’applicazione della norma presuppone, tuttavia, la preventiva individuazione della perdita subita, che deve essere operata in ossequio alle previsioni del codice civile, opportunamente integrato dai corretti principi contabili: dal punto di vista civilistico, infatti, i crediti devono essere iscritti in bilancio, al momento dell’acquisizione del relativo diritto, al valore di presumibile realizzo (art. 2426 c. 1 n. 8 c.c.): valore, quest’ultimo, che deve essere opportunamente rettificato per tenere conto delle perdite per inesigibilità, mediante l’utilizzo di un fondo svalutazione crediti appositamente stanziato in bilancio. In ogni caso, la svalutazione del credito non deve gravare sul conto economico dell’esercizio in cui la perdita diviene certa, ma su quello in cui diviene ragionevolmente prevedibile, senza che il redattore del bilancio sia influenzato dalle normative fiscali: qualora la svalutazione operata ecceda quella consentita fiscalmente, la differenza deve essere ripresa a tassazione in sede di dichiarazione dei redditi.

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 ha introdotto alcune novità di rilievo nell’ambito della disciplina fiscale delle perdite su crediti ed, in particolare, sul concetto di elementi certi e precisi, al verificarsi dei quali il contribuente avrà diritto, in sede di dichiarazione dei redditi, alla deducibilità fiscale della perdita rilevata. In particolare, per effetto delle novellate disposizioni, i predetti elementi certi e precisi sussistono, in ogni caso, allorquando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento del credito stesso: il credito si considera di modesta entità quando è di importo non superiore ad € 2.500 per le piccole e medie imprese, oppure inferiore ad € 5.000 per le imprese di rilevante dimensione che conseguono un volume d’affari o ricavi non inferiori a 150 milioni di euro (art. 27, comma 10, D.L. n. 185/2009).

Il dubbio principale si pone, però, in presenza di distinti crediti verso lo stesso cliente di importo inferiore alla predetta soglia (€ 2.500 ed € 5.000 per le imprese di maggiori dimensioni) che considerati complessivamente eccedono i predetti limiti. Non è chiaro, infatti, se, detto limite debba essere considerato per ciascun credito, ovvero in considerazione dell’intera posizione del cliente.

A favore della prima interpretazione (limite considerato in relazione al singolo credito) depone l’interpretazione letterale della norma che pare riferirsi all’importo e alla scadenza di ogni singolo credito, anche verso lo stesso debitore: questa interpretazione finirebbe, peraltro, per legittimare deduzioni anche di importi rilevanti per lo stesso debitore, che avrebbero giustificato un’azione di recupero del credito. A ciò si aggiunga che, se così fosse, ogni fornitore sarebbe incentivato a frazionare le forniture verso il medesimo cliente (ciascuna per un importo inferiore alla soglia limite che ne legittima la deducibilità decorsi 6 mesi dalla scadenza;  i.e. tre forniture da € 2.000) in luogo di un’unica fornitura di ammontare rilevante (i.e. una fornitura di € 6.000).

Peraltro, in presenza di un credito prescritto e scaduto da oltre 6 mesi, la deducibilità della perdita deve in ogni caso osservare il principio di previa imputazione a conto economico stabilito dall’art. 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, atteso che le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza: in presenza delle condizioni verificate nel periodo d’imposta 2012 (crediti di modesto ammontare scaduti da oltre 6 mesi), qualora il contribuente imputi a conto economico la perdita di modesto ammontare, lo stesso potrà dedurre anche fiscalmente la perdita stessa.

Tuttavia, sebbene il tenore letterale della disposizione sembrerebbe riconoscere “in ogni caso” la deducibilità automatica dei crediti di modesto importo decorsi 6 mesi dalla scadenza del pagamento di detti crediti, è preferibile, con uno spirito meramente prudenziale e in attesa di auspicati chiarimenti ufficiali sul tema, che il contribuente documenti, anche in vista di un possibile accesso o ispezione dell’Amministrazione Finanziaria, di aver tentato, comunque, di recuperare i crediti di modesto importo attraverso, ad esempio, l’invio di lettere di sollecito al debitore. Infatti, in linea di principio, si deve ritenere non ammesso, al fine di dedurre il relativo costo, il comportamento omissivo (remissivo o liberale) del creditore che, non attivandosi in nessun modo per il recupero della somma spettante, preferisca sostituire il mancato incasso con il risparmio fiscale che otterrebbe dall’imputazione a conto economico del costo.

A supporto di tale tesi, si rinvia al contenuto della circolare 1/2008 del Comando Generale della Guardia di finanza, nella parte in cui: “nel caso in cui la perdita venga contabilizzata per inesigibilità, i verificatori dovranno esaminare, nel merito, la sussistenza delle condizioni previste, cioè se la perdita risulta da elementi certi e precisi. Si tratta quindi di una valutazione di fatto, che deve riscontrare l’esistenza attuale di una causa di inesigibilità”.

 

6 maggio 2013

Sandro Cerato