La detassazione della produttività nel 2013

l’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato i chiarimenti sui profili fiscali e applicativi in materia di modalità di calcolo dell’imposta sostitutiva e dei relativi adempimenti

Premessa normativa

Con la pubblicazione sulla G.U. n.75 del 29 marzo 2013 del DPCM 22 gennaio 2013 il Ministero del Lavoro è intervenuto a livello interpretativo con la circolare 3 aprile 2013 n.15 indicando le regole generali da applicare alla detassazione per l’anno 2013. In buona sostanza la detassazione 2013 si applica:

1) ai soli datori di lavoro privati (sono escluse le P.A.);

2) ai lavoratori dipendenti con un reddito nell’anno 2012 non superiore ad € 40.000,00;

3) nel limite individuale massimo di € 2.500,00;

4) la detassazione prevede l’applicazione di una imposta sostitutiva pari al 10 % sulle somme erogate a titolo di produttività.

 

INTERPRETAZIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO PRIMA DEFINIZIONE DI PRODUTTIVITA’

Il Ministero del Lavoro, attraverso la circolare n. 15/13, ha precisato che la retribuzione di produttività può far riferimento alternativamente a indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione e pertanto è sufficiente la previsione della correlazione a uno solo di essi da parte del CCNL per l’applicabilità dell’agevolazione (ad esempio si possono considerare: andamento del fatturato; una maggior soddisfazione della clientela rilevabile dal numero dei clienti cui si dà riscontro; minori costi di produzione a seguito dell’utilizzo di nuove tecnologie; lavorazione durante i periodi di ROL; prestazioni lavorative aggiuntive rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale di categoria; premi di rendimento, premi di produttività, modifiche alla distribuzione degli orari di lavoro esistenti in azienda previste dai CCNL).

 

SECONDA DEFINIZIONE DI PRODUTTIVITA’

In alternativa possono usufruire della detassazione le retribuzioni erogate a seguito di contratti che prevedano l’attivazione di almeno una misura in almeno 3 delle seguenti aree di intervento:

1) nuova definizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili al fine di dare origine ad un utilizzo più efficiente delle strutture produttive con lo scopo di raggiungere gli obiettivi di produttività;

2) introduzione di una flessibilità del godimento delle ferie mediante una programmazione aziendale delle giornate di ferie eccedenti le due settimane;

3) misure volte a rendere compatibile l’impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori al fine di espandere l’utilizzazione di strumenti informatici per lo svolgimento delle attività lavorative;

4) interventi in materia di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica nel rispetto dell’art.13 della L. n.300/70.

 

N.B. le due tipologie di retribuzione possono coesistere all’interno del medesimo contratto collettivo (possibile erogare € 1.500 a titolo di produttività riconducibile alla prima tipologia ed € 1.000 alla seconda tipologia).

 

LE REGOLE DA SEGUIRE E IL DEPOSITO DEL CONTRATTO

La detassazione non potrà applicarsi per il periodo anteriore alla data di sottoscrizione del contratto collettivo al quale è data esecuzione (tuttavia per i contratti sottoscritti con la precedente normativa ma rispettosi delle condizioni previste dal DPCM l’agevolazione potrà essere applicata dal 1° gennaio 2013); i contratti collettivi sottoscritti prima dell’entrata in vigore del DPCM dovranno essere depositati con l’autodichiarazione di conformità entro 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento (entro il 13 maggio 2013); i contratti collettivi sottoscritti successivamente dovranno essere depositati con l’autodichiarazione di conformità entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

 

L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate in materia di detassazione 2013

Con la circolare n. 11/E/2013 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti sui profili fiscali e applicativi in materia di modalità di calcolo dell’imposta sostitutiva e dei relativi adempimenti.

Si ribadisce l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 10% sulla retribuzione di produttività, nei limiti di € 2.500 lordi, per i soggetti che nell’anno 2012 hanno conseguito redditi di lavoro dipendente non superiori ad € 40.000 e, per quanto riguarda i profili fiscali, l’Agenzia rimanda alle disposizioni dettate dal D.L. n. 93/2008. Per poter accedere al beneficio il lavoratore deve aver conseguito nel periodo 2012 un reddito da lavoro non superiore ad € 40.000 tenendo in considerazione i redditi relativi a più rapporti di lavoro e sottoposti a tassazione ordinaria aumentati delle somme assoggettate alla stessa imposta sostitutiva (occorre considerare anche le pensioni e gli assegni equiparati mentre non rientrano nel calcolo i redditi soggetti a tassazione separata). L’agevolazione si applica su un importo massimo di € 2.500 lordi per l’anno 2013 considerando l’importo al lordo della ritenuta fiscale del 10% applicata dal sostituto di imposta e netto delle trattenute previdenziali obbligatorie. L’imposta del 10% è applicata in via automatica dal sostituto ma se il sostituto che deve applicare l’imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato il CUD è necessario che il lavoratore comunichi al datore di lavoro l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2012 (resta salva la possibilità per il contribuente di avvalersi della detassazione in sede di dichiarazione dei redditi ovvero la possibilità di optare per la tassazione ordinaria). L’agevolazione deve riguardare le somme corrisposte in esecuzione di accordi e contratti riguardanti l’aumento della produttività aziendale da depositarsi entro 30 giorni presso la Direzione del lavoro territorialmente competente. L’Agenzia delle Entrate ha specificato che, per tutti i contratti già sottoscritti alla data del 13 aprile 2013 (15° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto attuativo), il termine per considerare il deposito tempestivo è il 13 maggio 2013. Ultima precisazione riguardante i datori di lavoro che, in virtù di contratti firmati prima dell’entrata in vigore del decreto, hanno applicato l’imposta sostitutiva sui premi di produttività erogati nei primi mesi del 2013 : tali soggetti devono verificare il rispetto dei presupposti e dei limiti stabiliti dal D.P.C.M. e, in presenza e nel rispetto dei requisiti, l’applicazione dell’imposta sostitutiva si intende correttamente effettuata.

 

ESEMPIO FAC-SIMILE AUTO-DICHIARAZIONE CONFORMITA’

 

AUTODICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

(art.3, D.P.C.M. 22 gennaio 2013)

 

La/Il sottoscritta/o __________________, nata/o a _____________________, quale legale rappresentante della _______________________________________, con sede legale in ____________________________, P.Iva ___________________________

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

 

visto

 

L’art. 1, co. 481 e 482 della L. 24 dicembre 2012, n. 228;

 

L’art. 3 del D.P.C.M. 22 gennaio 2013

 

dichiara che

 

il Contratto Integrativo Aziendale sottoscritto in data _________________, depositato presso la Direzione Territoriale del Lavoro di ____________________ in data _________________, n. deposito ___________________ è conforme alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 22 gennaio 2013 ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’I.R.Pe.F. e delle addizionali regionali e comunali all’I.R.Pe.F pari al 10 per cento sulla retribuzione di produttività ex art. 2, co. 1 del D.P.C.M. 22 gennaio 2013 ivi presente.

 

 

DATA, _____________________

 

Firma

____________________________

 

7 maggio 2013

Celeste Vivenzi