Le novità per la tassazione dei redditi dei lavoratori frontalieri

i lavoratori dipendenti residenti in Italia che prestano la loro opera in paesi esteri limitrofi godono di alcune agevolazioni nel calcolo dell’IRPEF per i redditi da lavoro dipendente prodotti all’estero

La legge di stabilità per il 2013 (art. 1 co. 549 della L 228/2012) conferma, anche per il periodo d’imposta 2012 (dichiarativo da presentare nel 2013), l’esenzione da IRPEF, nel limite di € 6.700,00, per i redditi di lavoro conseguiti da soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi (c.d. lavoratori frontalieri).

Il concetto di lavoratore di frontiera (o frontaliere) definisce la figura del lavoratore occupato su un dato territorio di uno Stato, ma residente presso un diverso Paese dove, teoricamente e praticamente, si reca quotidianamente o settimanalmente. La differenza con la definizione di lavoratore all’estero è sostanziale: il lavoratore all’estero è, infatti, colui che presta al di fuori dei confini nazionali, in via continuativa ed esclusiva, il proprio lavoro e che nell’arco di dodici mesi soggiorna nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni (ex art. 51, Dpr n. 917/1986).

L’amministrazione finanziaria, nel cercare di inquadrare nello specifico la figura del lavoratore di frontiera, ha precisato che l’attività lavorativa deve essere svolta “in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato“. Al verificarsi di tale circostanza, viene limitata l’esclusione dalla base imponibile Irpef ai soli redditi derivanti da attività lavorative prestate nelle zone di frontiera (i.e. Francia, Austria e San Marino) ed in altri Paesi limitrofi (i.e. il Principato di Monaco), da soggetti residenti nel territorio dello Stato: il lavoratore frontaliero, a differenza del lavoratore all’estero, è, pertanto, oggetto di una particolare imposizione fiscale in ragione della continua mobilità tra luogo di residenza in Italia e luogo di svolgimento dell’attività lavorativa. Ad ogni modo, ai fini dell’applicazione del regime di tassazione in commento si deve:

  • individuare l’insieme di tutte le somme e valori corrisposti al soggetto in relazione al reddito di lavoro svolto come frontaliero;

  • operare la riduzione, da tale importo globale annuo, della franchigia di esenzione prevista in materia in materia di Irpef per i redditi di lavoro dipendente prestati all’estero in zona di frontiera (art. 3 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388) che risulta quantificata, per il periodo d’imposta 2012, pari ad € 6.700;

  • applicare la tassazione Irpef su tale differenza, secondo le regole ordinarie del Tuir.

E’ bene rammentare che, la franchigia di esenzione prevista in materia di Irpef, per i redditi di lavoro dipendente prestati all’estero (sempre in zona di frontiera) non deve essere parametrata alla durata del rapporto nell’anno, ma deve essere utilizzata in maniera fissa. Da un punto di vista pratico, quindi, il reddito di lavoro dipendente che concorre a formare il reddito complessivo insieme ad altri eventuali redditi dovrà subire una decurtazione dell’importo pari ad € 6.700: sul reddito complessivo verranno applicate, poi, le ordinarie detrazioni di imposta e, sul reddito eccedente la suddetta franchigia di € 6.700, il lavoratore frontaliero sconterà le dovute addizionali regionali e comunali IRPEF.

Si ipotizzi, a titolo meramente esemplificativo, il caso di un lavoratore frontaliero che, nel periodo d’imposta 2012, ha percepito un reddito di lavoro dipendente prestato in Austria pari a € 31.000, e che risulta titolare, sempre per il medesimo periodo d’imposta, di un reddito immobiliare imponibile nel territorio dello Stato di € 1.000. Nella situazione prospettata, le imposte dovute dal contribuente dovranno essere calcolate su un reddito complessivo di € 25.300, ovvero € 31.000 ( reddito di lavoro prestato in zone di confine) – € 6.700 ( franchigia prevista) + € 1.000 ( redditi immobiliari). Assumendo ( per semplicità di calcolo) che non vi siano detrazione applicabili, l’imposta netta dovuta dal suddetto contribuente sarà pari a € 6.231 così meglio quantificata €15.000 x 23% (I scaglione di reddito) + € 10.300 x 27% (II scaglione di reddito).

Peraltro, la Legge di Stabilità 2013, oltre a quantificare l’ammontare della suddetta franchigia, ha previsto che, ai fini del calcolo degli acconti 2013 e 2014, non si deve considerare l’esenzione fiscale concessa: il lavoratore frontaliero dovrà, dunque, ricalcolare, ai fini della determinazione degli acconti, l’imposta dovuta come se non fosse prevista alcuna esenzione dal reddito, ovvero facendo concorrere integralmente il reddito di lavoro dipendente. Riprendendo i dati dell’esempio appena esposto, il lavoratore frontaliero per calcolare l’acconto dovuto per il 2013 dovrà computare l’imposta netta come se non si applicasse l’esenzione di € 6.700. Pertanto, il reddito complessivo sarà dunque pari a € 32.000 e l’acconto dovuto sarà pari ad € 8.480, così meglio quantificato: € 15.000 x 23% (I scaglione di reddito) + € 13.000 x 27% (II scaglione di reddito) + € 4.000 x 38% (III scaglione di reddito).

Si rammenta, infine, che, la suddetta disciplina impositiva – che prevede la riduzione del reddito di lavoro svolto come frontaliero della franchigia di esenzione prevista – deve essere tuttavia coordinata con le specifiche disposizioni contenute nelle diverse convenzioni stipulate dall’Italia con i governi limitrofi: a titolo esemplificativo si riporta il contenuto della convenzione con l’Austria, in vigore dal 6 aprile 1985, ratificata con legge n. 762 del 18 ottobre 1984, secondo cui i redditi di frontiera sono assoggettati ad imposta in via esclusiva solo da parte dello Stato in cui il lavoratore è residente. In ogni caso, le norme contenute nelle diverse convenzioni, in quanto speciali, prevalgono su quelle interne: in caso di contrasto, pertanto, si deve applicare la norma contenuta nel trattato internazionale

 

4 aprile 2013

Sandro Cerato