La notifica da parte della posta privata è valida?

segnaliamo una recente ed interessante sentenza della CTP di Napoli che sembra sdoganare la possibilità di utilizzare anche i servizi postali privati per la notifica dei ricorsi tributari

Le notifiche dei ricorsi tributari a mezzo posta, senza l’ausilio di un ufficiale notificatore, per essere valide e rituali non devono essere obbligatoriamente effettuate tramite il servizio riservato a Poste Italiane” è questo l’interessante principio che si evince dalla sentenza n. 152 depositata il 4 marzo 2013 dalla sez. 35 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli.

Il Collegio partenopeo ha, infatti, rigettato l’eccezione di nullità della notifica del ricorso proposto dal contribuente sollevata in Giudizio dall’Agenzia delle Entrate, a seguito della spedizione del ricorso a mezzo operatore privato e non per tramite di Poste Italiane.

In attuazione della Direttiva n. 97/67/CE, concernente le regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio, il Legislatore è intervenuto sulla materia inizialmente col D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, e successivamente con il DL. 31 marzo 2011, n. 58.

Col D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261 fu chiarito che “… si definisce fornitore del servizio universale il fornitore di un servizio postale, pubblico o privato, che fornisce un servizio postale universale sul territorio nazionale” (art. 1), ricomprendendovi anche “… i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati… ” (art. 3).

Tale previsione normativa consentì l’ingresso nel mercato postale degli operatori privati i quali, previa richiesta di una licenza individuale, avrebbero potuto svolgere una serie di servizi non riservati esclusivamente a Poste Italiane, ma comunque rientranti nel c.d. “servizio universale” (art. 5).

Per la problematica oggetto della sentenza in commento, occorre, tuttavia, far riferimento all’art. 4, D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal D.L. 31 marzo 2011, n. 58.

La norma recita che, per esigenze di ordine pubblico, sono affidate in via esclusiva a Poste Italiane:

a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;

b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”

Questa disposizione, secondo la sentenza in esame, riserva al monopolio di Poste Italiane “esclusivamente i servizi inerenti le notificazioni di atti giudiziari ai sensi della Legge 890/92 e delle violazioni del codice della strada ai sensi dell’art. 201 del D.Lgs. 285/92, e quindi non quelli inerenti la notifica dei riorsi tributari”.

In realtà, l’ambito di applicazione della Legge 20 novembre 1982, n. 890 è più ampio di quello descritto in sentenza, perché se è vero che i destinatari della Legge sono, in primo luogo, gli ufficiali giudiziari1, non può sottacersi che l’art. 11, estende la normativa alle notifiche fatte dal messo conciliatoreper i procedimenti innanzi ai giudici conciliatori, mentre gli art. 12 e 13 fanno riferimento alla notifica dei verbali di contravvenzione per infrazioni riguardanti la circolazione stradale da parte degli Uffici emittenti l’atto stesso ed alla notificazioni degli atti tavolari.

In particolar modo, l’art. 14 disciplina le modalità di notifica degli “Avvisi ed atti che per legge devono essere notificati al contribuente”, indicando come soggetti deputati alla notifica dei suddetti atti: gli ufficiali giudiziari, i messi comunali ed i messi autorizzati dalla Amministrazione Finanziaria.

In virtù di questo, in caso di notifica al contribuente di avvisi o atti a mezzo posta è l’Amministrazione Finanziaria, a mezzo soggetto abilitato, che deve obbligatoriamente operare per tramite di Poste Italiane.

L’ esame della Legge 20 novembre 1982, n. 890 porta, tuttavia, ad escludere che la notifica dei ricorsi tributari, a mezzo posta, senza l’ausilio dell’ufficiale giudiziario, rientri nella riserva a favore di Poste Italiane; non a caso, la stessa Legge proprio nella sua intitolazione- Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari – ricalca con singolare corrispondenza la riserva di cui alla lettera a), art. 4, D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal D.L. 31 marzo 2011, n. 58, restringendone e specificandone l’ambito di applicazione.

Questa interpretazione, come evidenziato dal Collegio napoletano nella sentenza n. 152 depositata il 4 marzo 2013, trova conforto nei comunicati del Ministero per lo Sviluppo Economico, anche l’ultimo reso a seguito del decreto interministeriale del 23 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.35 dell’11 febbraio 2013, così recita:

Il decreto legislativo 31 marzo 2011, n.58, entrato in vigore il 30 aprile 2011, ha, come noto, completato il processo di liberalizzazione del mercato postale con l’abolizione della riserva sui limiti di peso e prezzo degli invii di corrispondenza, della pubblicità diretta per corrispondenza e delle raccomandate attinenti alle procedure della pubblica amministrazione.

Contestualmente, il d.lgs. n.58/2011 lascia affidati in via esclusiva al Fornitore del servizio universale (Poste Italiane Spa) alcuni servizi, per esigenze di ordine pubblico, ossia i servizi inerenti le notificazioni di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni e i servizi inerenti le notificazioni di cui all’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).

Pertanto, a far data dal 30 aprile 2011 gli operatori postali in possesso di licenza individuale e di autorizzazione generale possono fornire i servizi che rientrano nel campo di applicazione del titolo abilitativo conseguito purché non compresi tra quelli affidati in esclusiva al Fornitore del servizio universale, come sopra specificati”.

 

9 aprile 2013

Valeria Nicoletti

1 Art.1, Legge 20 novembre 1982, “In materia civile, amministrativa e penale, l’ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti, salvo che l’autorità giudiziaria disponga o la parte richieda che la notificazione sia eseguita personalmente.

L’ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l’ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona.”