Liquidazione societaria: l’attività dei liquidatori in sede di apertura, adempimenti ed obblighi informativi

Il processo di liquidazione societaria viene inteso come l’ultima fase di vita di un’azienda: il verificarsi del procedimento liquidativo implica la dissoluzione del patrimonio aziendale; gli amministratori della società cessano dalla loro carica e vengono sostituiti da uno o più liquidatori; i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società adempiendo i loro doveri con professionalità e diligenza richieste dalla natura dell’incarico

La liquidazione d’azienda – Premessa

liquidazione d'aziendaCon la liquidazione si ha la cessazione assoluta dell’azienda; essa dissolve il vincolo di complementarietà tra gli elementi del patrimonio; le attività vengono convertite in denaro attraverso la vendita o la riscossione; le passività sono estinte con il pagamento dei debiti.

Con il verificarsi di una o più cause di scioglimento, previste dall’art. 2484 c.c., dell’azienda gli amministratori della società cessano dalla loro carica e vengono sostituiti da uno o più liquidatori.

La nomina dei liquidatori e la determinazione dei poteri loro attribuiti dall’assemblea sono resi pubblici attraverso l’iscrizione nel Registro delle imprese.

 

 

La nomina dei liquidatori nelle società di capitali

L’art. 2487 c.c. prevede la competenza dell’assemblea alla nomina dei liquidatori con indicazione di quelli a cui spetta la rappresentanza della società se l’atto costitutivo o lo statuto non vi abbiano provveduto, al numero dei liquidatori e alle regole di funzionamento del collegio nel caso di pluralità di liquidatori.

Gli amministratori contestualmente all’accertamento di una delle cause di scioglimento, devono convocare l’assemblea dei soci affinchè deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto, su:

  • Il numero di liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

  • La nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

  • I poteri dei liquidatori.

 

La norma dispone che la nomina ( o la revoca) dei liquidatori deve essere deliberata dall’assemblea dei soci. In caso di inerzia degli amministratori, l’assemblea può essere convocata dal Tribunale su istanza dei singoli soci, degli amministratori o dei sindaci; il Tribunale può anche provvedere alla stessa nomina dei liquidatori, laddove l’assemblea sul punto non si costituisca o non deliberi.

Una volta nominati, i liquidatori devono provvedere ad iscrivere presso il Registro delle imprese sia la determinazione dei loro poteri sia le successive modificazioni che dovessero intervenire al riguardo.

 

Con l’iscrizione presso il Registro delle imprese, gli amministratori cessano dalla carica i quali consegnano ai liquidatori:

  • I libri sociali;

  • Una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento al fine di individuare l’attività posta in essere prima e dopo la messa in liquidazione della società;

  • Un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato.

 

Si discute se la delibera di nomina o revoca dei liquidatori da parte dell’assemblea dei soci di una srl debba essere necessariamente verbalizzata dal notaio, e poi essere iscritta presso il registro delle imprese.

La norma civilistica di riferimento è rappresentata dall’art. 2487 del c.c. , secondo cui la nomina e la revoca dei liquidatori sono deliberate con le maggioranze stabilite per le modificazioni dell’atto costitutivo ovvero dello statuto.

Esistono differenze tra deliberazioni ex art. 2487 c.c. assunte con riferimento alla liquidazione di una s.p.a. e stesse deliberazioni assunte nell’ambito della liquidazione di una srl.

In riferimento alle s.p.a. , l’art. 2487 c.c. non dispone alcun esplicito rinvio all’art. 2436 c.c. che disciplina “…il controllo di legalità che effettua il notaio verbalizzante sulla delibera di modifica dell’atto costitutivo o dello statuto ai fini della relativa iscrizione nel registro delle imprese …”.

Pertanto deve considerarsi legittima la delibera assembleare mediante la quale siano nominati i liquidatori di una società a responsabilità limitata, senza l’ausilio del notaio, in tutti i casi di scioglimento previsti dall’art. 2484 del c.c. che non rappresentino una espressione della volontà dei soci tesa a modificare l’atto costitutivo societario, mentre si dovrà ricorrere al notaio ogniqualvolta l’assemblea dei soci delibera la messa in liquidazione volontaria della società.

 

 

Adempimenti societari dei liquidatori

L’azione dei liquidatori non è finalizzata esclusivamente alla monetizzazione del patrimonio sociale ed alla mera definizione dei rapporti pendenti: essa si concretizza in una vera e propria attività di gestione imprenditoriale che gli stessi sono chiamati a svolgere secondo criteri di economicità e di produttività allo scopo di massimizzare l’importo del patrimonio distribuibile ai soci.

I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori.

I liquidatori una volta nominati devono provvedere ad iscrivere presso il Registro delle imprese la propria nomina.

Con la nomina dei liquidatori, gli amministratori cessano i loro diritti e poteri e consegnano ai liquidatori oltre ai libri sociali anche una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento, ed un rendiconto sulla gestione per il periodo che va dall’inizio dell’esercizio fino alla data di pubblicazione della nomina dei liquidatori.

La situazione patrimoniale della società al momento dello scioglimento viene redatta dagli amministratori secondo i criteri previsti dal codice civile. Successivamente i liquidatori devono redigere il loro primo bilancio di liquidazione ( cui vanno allegati i prospetti contabili ricevuti dagli amministratori) indicando le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all’ultimo bilancio approvato.

In questo primo bilancio vanno iscritti anche i criteri di valutazione delle varie voci di bilancio come:

  • Spese impianto, pubblicità, di ricerca e sviluppo vanno stralciate;

  • Vanno iscritti tutti i beni immateriali (brevetti, Know-how aziendale, rete di vendita, marchio);

  • Vanno iscritti tutti i beni materiali compreso i crediti valutati al presunto valore di realizzo e i debiti;

  • Va iscritto il fondo spese future relative alla fase liquidatoria;

  • Vanno evidenziate le rettifiche di liquidazione.

 

Se la liquidazione dura per più di un esercizio i liquidatori devono procedere alla redazione dei bilanci intermedi di liquidazione.

I liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dal bilancio risulti che la ripartizione non incide sulle somme idonee alla tempestiva e integrale soddisfazione dei creditori sociali. In tali circostanze la ripartizione può essere subordinata alla prestazione di idonee garanzie da parte del socio.. L’art. 2491 c.c. prevede che se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti.

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale di liquidazione unitamente all’eventuale piano di riparto, indicando la parte spettante a ciascun socio nella suddivisione dell’attivo.

Nel bilancio finale di liquidazione, i liquidatori riportano i risultati sia economici sia patrimoniali dell’intera gestione liquidatoria ed espongono la quota di patrimonio netto da destinare ad ogni singolo socio.

Trascorsi 90 giorni senza che i soci abbiano proposto reclami, il bilancio finale di liquidazione si intende approvato, ed i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese.

Dopo la cancellazione dal registro delle imprese, i creditori rimasti insoddisfatti possono rivolgersi solo ai soci ed al liquidatore. Questo significa che l’estinzione è irrevocabile e non può essere rimessa in discussione dai creditori sociali ritenuti non soddisfatti. I creditori possono fare domanda per ottenere quanto loro dovuto, e se tale domanda viene effettuata entro un anno dalla cancellazione, potrà essere notificata presso l’ultima sede sociale.

 

 

Adempimenti fiscali dei liquidatori

Gli adempimenti riguardanti l’IVA per le società in liquidazione con eventuale distribuzione degli utili ai vari soci, sono i seguenti:

  • entro 30 giorni devono essere comunicate la modificazione statutaria conseguente allo scioglimento della società e la variazione del nome del rappresentante legale

  • entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle operazioni riguardanti la liquidazione dell’azienda deve essere fatta dichiarazione di cessazione di attività

  • presentazione della dichiarazione finale della Liquidazione entro la scadenza generale normativamente stabilita.

 

 

Il Decreto legge 16/2012 ha introdotto, tra l’altro, alcune novità fiscali in tema di liquidazione e scioglimento della società o enti soggetti all’Ires di società o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR.

L’art. 2, comma 5 del decreto, ha sostanzialmente allineato la disciplina fiscale a quella civilistica prevista nel capo VIII del codice civile in materia di liquidazione e scioglimento delle società di capitali intervenendo sull’art. 5 del DPR 322/1998.

In particolare, il liquidatore è tenuto a presentare:

  • Dichiarazione dei redditi Ires e Irap relativa al periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio e la data in cui ha effetto la delibera della liquidazione che, per le società di capitali coincide con la data dell’iscrizione nel registro delle imprese, determinando il reddito sociale secondo le regole ordinarie applicabili sulla base di apposito conto economico, che deve essere presentata entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo alla delibera di messa in liquidazione esclusivamente in via telematica. I nove mesi decorrono dalla data di iscrizione presso il Registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa di scioglimento e quindi la messa in liquidazione della società.

  • Dichiarazione dei redditi Ires e Irap relativa al bilancio finale di liquidazione: da presentare entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo alla chiusura della procedura o al deposito del bilancio finale (se previsto) esclusivamente in via telematica.

Con il D.L. n. 16/2012 (Decreto Semplificazioni fiscali) sono state apportate alcune modifiche in merito agli obblighi di presentazione delle dichiarazioni dei redditi nell’ambito della procedura di liquidazione societaria. E’ stato previsto che in caso di revoca della liquidazione ex art. 2487-ter c.c., il nuovo comma 3 bis dell’art. 5 DPR n. 322/98 dispone che, qualora i relativi effetti si producano prima del termine di presentazione della dichiarazione, il liquidatore non è tenuto a presentare la dichiarazione del periodo ante e post liquidazione, ma un’unica dichiarazione relativa al periodo di imposta ordinario.

La revoca della liquidazione rende definitive le dichiarazioni già presentate, ad eccezione del caso in cui la revoca abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo di liquidazione.

 

15 aprile 2013

Maria Benedetto