I controlli fiscali sui contribuenti che gestiscono impianti di stoccaggio e distribuzione di carburante soggetti ad accisa seguono regole specifiche: ecco una panoramica (Santi Barbera).
Poteri e controlli del Fisco
L’Amministrazione finanziaria esplica le incombenze necessarie per assicurare la gestione dei tributi relativi all’imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi; negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale, può applicare agli apparecchi ed ai meccanismi bolli e suggelli ed ordinare, a spese del depositario autorizzato, l’attuazione delle opere e delle misure necessarie per la tutela degli interessi fiscali, ivi compresa l’installazione di strumenti di misura.
Presso i suddetti impianti possono essere istituiti Uffici finanziari di fabbrica che, per l’effettuazione della vigilanza, si avvalgono, se necessario, della collaborazione dei militari della Guardia di Finanza, e sono eseguiti inventari periodici.
I funzionari dell’Amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui all’articolo 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e gli appartenenti alla Guardia di Finanza hanno facoltà di eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini dell’accertamento delle violazioni alla disciplina delle imposte sulla produzione e sui consumi possono, altresì, accedere liberamente, in qualsia- si momento, nei depositi, negli impianti e nei luoghi nei quali sono fabbricati, trasformati, detenuti od utilizzati prodotti sottoposti ad accisa o dove è custodita documentazione contabile attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verificazioni, riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per esaminare registri e documenti.
Essi hanno pure facoltà di prelevare, gratuitamente, campioni di prodotti esistenti negli impianti, redigendo apposito verbale e, per esigenze di tutela fiscale, di applicare suggelli alle apparecchiature e ai meccanismi.
Gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di Finanza, oltre a quanto previsto dal comma 2, procedono, di iniziativa o su richiesta degli Uffici finanziari, al reperimento ed all’acquisizione degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi e delle relative violazioni. A tal fine essi possono:
a) invitare il responsabile d’imposta o chiunque partecipi, anche come utilizzatore, all’attività industriale o commerciale attinente ai prodotti sottoposti ad accisa, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati, notizie e chiarimenti o per esibire documenti relativi a lavorazione, trasporto, deposito, acquisto o utilizzazione di prodotti soggetti alla predetta imposizione;
b) richiedere, previa autorizzazione del comandante di zona, ad aziende ed istituti di credito o all’amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, secondo le modalità e i termini previsti dall’articolo 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Gli elementi acquisiti possono essere utilizzati anche ai fini dell’accertamento in altri settori impositivi;
c) richiedere copie o estratti degli atti e documenti, ritenuti utili per le indagini o per i controlli depositati presso qualsiasi ufficio della Pubblica Amministrazione o presso pubblici ufficiali;
d) procedere a perquisizioni domiciliari, in qualsiasi ora, in caso di notizia o di fondato sospetto di violazioni costituenti reato previste dal presente testo unico.
Il coordinamento tra la Guardia di Finanza e l’Amministrazione finanziaria, relativamente agli interventi negli impianti presso i quali sono costituiti gli Uffici finanziaria di fabbrica di cui al comma 1 od uffici doganali, è disciplinato, anche riguardo alle competenze in materia di verbalizzazione, con direttiva del Ministro delle Finanze.
Gli uffici tecnici di finanza possono effettuare interventi presso soggetti che svolgono attività di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi da quelli tributari, l’osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie. Tali interventi e controlli possono essere eseguiti anche dalla Guardia di Finanza, previo il necessario coordinamento con gli Uffici tecnici di finanza.
Il personale dell’Amministrazione finanziaria, munito della speciale tessera di riconoscimento di cui al comma 2, avvalendosi del segnale di cui all’articolo 24 del regolamento esecuzione e di attuazione del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e la Guardia di Finanza hanno facoltà di effettuare i servizi di controllo sulla circolazione dei prodotti di cui presente testo unico, anche mediante ricerche sui mezzi di traspor- to impiegati. Essi hanno altresì facoltà, per esigenze di tutela fiscale, di apporre sigilli al carico, nonché di procedere, gratuitamente, al prelevamento di campioni.
Circolare n. 299/D, protocollo n. 450/UCD del 16 novembre 1995
L’art. 18 [del TUA] riguarda i poteri del personale del Dipartimento e degli appartenenti alla Guardia di Finanza, distinguendo innanzi tutto le incombenze connesse alla gestione delle accise, riportate al comma 1 e di competenza del Dipartimento, che può avvalersi dell’ausilio dei militari della Guardia di Finanza, da quelle di controllo, spettanti sia al Dipartimento sia alla Guardia di Finanza.
Vengono pure meglio specificate determinate facoltà, quali quella di prelevare, gratuitamente, campioni, e viene ribadita la necessità del preventivo coordinamento, nel caso di verifiche della G.d.F. presso impianti dove siano operanti Uffici finanziari di fabbrica od uffici doganali.
Le modalità del predetto coordinamento verranno stabilite con direttiva del Ministro delle finanze, con riguardo anche alle competenze in materia di verbalizzazione.
Circolare n. 335 del 30 dicembre 1992
L’art. 32, comma 1, [d.l. n. 513/1992] attribuisce agli Uffici tecnici di finanza la potestà di effettuare interventi per accertamenti tecnici, anche di carattere extra-fiscale, relativi all’osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie, presso le ditte che operano nel settore dalla produzione e distribuzione di beni e servizi.
A questo proposito occorre far rilevare che in passato sono state istituite e man- tenute imposte di fabbricazione su determinati settori (ad esempio, per gli oli semi e per le armi) non tanto per conseguire un gettito fiscale (che in ogni caso era di entità irrilevante) ma solo per consentire l’esecuzione di determinati ac- certamenti anche per le finalità extra-fiscali.
In un contesto operativo più funzio- nale è preferibile prevedere questa potestà senza dover ricorrere all’istituzione di tributi che, in ogni caso, determinano servizi onerosi e per gli operatori e per la stessa Amministrazione finanziaria. La disposizione contenuta nel comma 2 ri- guarda il regime di vigilanza fiscale previsto per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico ed assimila, a tal fine, i prodotti di provenienza comunitaria a quelli nazionali. Nel comma 3 si prevede la sanzione della pena pecuniaria per tutte le irregolarità ed infrazioni di carattere amministrativo relative ad adempimenti previsti dalla legge e dalle norme di attuazione. Ciò, naturalmente, indipendente- mente dall’esercizio dell’azione penale per le violazioni costituenti reato previste dalle norme che disciplinano i singoli tributi.
Art. 19 TUA
(Artt. 28 e 29 r.d.l. n. 334/1939 – art. 27, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 105/1990)
Accertamento delle violazioni
1. L’accertamento delle violazioni in materia di imposte sulla produzione e sui consumi compete, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari dell’amministrazione finanziaria. La Direzione compartimentale delle Dogane e delle Imposte indirette è competente per l’applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni nel cui ambito territoriale sono state accertate.
2. I processi verbali di accertamento dei reati sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti in originale all’autorità chiamata a giudicare ed in copia al competente Ufficio tecnico di finanza, il quale, a sua volta, liquidate l’imposta e le penalità, curerà l’invio di altre copie alla Direzione compartimentale delle Dogane e delle Imposte indirette ed al ricevitore doganale.
3. I verbali di constatazione attinenti alle accise, non relativi ad accertamento di reati, compilati dalla Guardia di Finanza nei depositi fiscali sono trasmessi, in copia, all’ufficio tecnico di finanza od alla dogana competenti.
Circolare n. 299/D protocollo n. 450/UCD del 16 novembre 1995
L’art. 19 [TUA] chiarisce, al comma 1, che la Direzione compartimentale è competente per l’applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni accertate nel proprio ambito territoriale e dispone, al comma 3, che tutti i verbali di constatazione attinenti alle accise, non relativi all’accertamento di reati, compilati dalla G.d.F. nei depositi fiscali siano trasmessi, in copia, all’UTF od alla dogana competenti.
– Attività di verifica del Fisco
In sede di accesso per l’attività di verifica il rapporto fra l’organo preposto al controllo e il contribuente, relativamente ai diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifica fiscale, riportate nell’art. 12 della legge n. 212/2000, comporta i seguenti adempimenti:
a) Eseguire le operazioni di verifica, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati, durante l’ordinario orario di esercizio dell’attività e con modalità tali da comportare la minore turbativa possibile allo svolgimento dell’attività ed alle relazioni commerciali e professionali.
b) Riportare a verbale le osservazioni ed i rilievi del contribuente o del professionista che lo assiste o rappresenta. Nel merito, vale il principio per cui, ove l’intervento si svolga in più giornate, occorre redigere un verbale giornaliero delle operazioni eseguite; i contenuti dei singoli verbali giornalieri saranno ripresi nel verbale di constatazione da compilarsi alla chiusura delle operazioni di verificazione.
c) La permanenza presso la sede del soggetto controllato non può superare i trenta giorni lavorativi prorogabili, per altri trenta giorni, nei casi di particolare complessità delle indagini riconosciuti e motivati dal dirigente dell’Ufficio.
Si ritiene che i 30 giorni lavorativi vadano conteggiati progressivamente, dalla data di accesso, anche in assenza di attività di verifica.
Si ritiene, altresì, che nel caso di verifica ad un gruppo e non ad una singola azienda, la durata di 30 giorni vada applicata ad ogni singola società del gruppo. È prevista la possibilità di ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per:
- esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dopo la conclusione delle operazioni di verifica;
- per specifiche ragioni, previo assenso motivato del dirigente dell’Ufficio.
Nell’ambito dell’azione di verifica, l’accesso presso i locali destinati all’esercizio delle attività del contribuente deve essere motivato da “esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo”. Le effettive esigenze di controllo in loco si sostanzia- no praticamente nei casi seguenti:
- ricerca di rilevazioni contabili o altre documentazioni probanti o utili all’indagine;
- esecuzione di accertamenti e misurazioni possibili soltanto presso la sede del contribuente, quali:
- determinazioni quantiqualitative delle merci soggette ad imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi (quantificazione giacenze; prelievo di campioni, ecc.);
- definizione rese di lavorazione o consumi specifici;
- rilevazione dati degli strumenti di misura;
- esecuzione di prove sperimentali;
- altri riscontri materiali o fisici. All’accesso, i verificatori devono:
- qualificarsi, esibendo la tessera di servizio;
- informare la parte delle ragioni che hanno giustificato l’azione di controllo;
- formalizzare l’oggetto della verifica (fare visionare o estrarre copia della lettera d’incarico);
- rappresentare al contribuente i diritti che gli devono essere riconosciuti e gli obblighi ai quali è soggetto.
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Informazioni da fornire al contribuente all’inizio dell’attività di verifica
In applicazione della legge 27 luglio 2000, n. 212, all’atto dell’accesso presso le attività soggette al controllo (impianti di produzione e/o deposito, commercianti, ecc.) per l’esecuzione delle verifiche, i funzionari, dopo essersi presentati nei modi di rito, devono informare la parte (fornendo copia della lettera d’incarico firmata dal Capo Ufficio) specificando gli elementi seguenti:
→ Sorgente di innesco
Indicare se trattasi di intervento:
• di iniziativa;
• attività informativa autonoma o risultanze agli atti dell’Ufficio;
• segnalazioni di irregolarità da parte di altri Uffici;
• centralizzata:
• programma di verifiche in base alla direttiva ministeriale;
• su richiesta di mutua assistenza amministrativa.
→ Tipologia della verifica
Precisare se trattasi di verifica parziale o generale.
→ Settore d’imposta
Specificare le imposte sulla produzione e sui consumi a tutela delle quali è eseguita la verifica:
• oli minerali;
• metano;
• altro.
→ Limite temporale
Precisare il periodo del controllo, ad esempio:
• dalla data dell’ultima verifica Ufficio delle Dogane a quella dell’intervento;
• dalla data dell’ultima verifica della Guardia di Finanza a quella dell’intervento;
• dal 01/01/…. al ………….;
• altro periodo.
→ Oggetto della verifica
Occorre precisare la finalità dell’azione di verifica, ad es.: controllo della regolarità fiscale della gestione dell’impianto, deposito, ecc., determinazione delle giacenze fisiche e delle rilevazioni contabili, riscontro atti di gestione (registri carico/scarico, contabilità fiscale, ecc.) dei vari prodotti.
→ Poteri che legittimano la verifica
– Articolo 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
– Legge 7 gennaio 1929, n. 4
– Articoli 52 e 63 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
– Articolo 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
– Articoli 25 e 26 del T.U. delle Leggi Metriche r.d. 23 agosto 1890, n. 7088
– Diritti e doveri del contribuente durante la verifica
→ Diritti del contribuente
Durante le operazioni di verifica, il contribuente ha i seguenti diritti che, per- tanto, gli devono essere dichiarati e riconosciuti:
• assistere personalmente a tutte le operazioni di verifica;
• farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria;
• richiedere che l’esame dei documenti amministrativi e contabili sia effettuato nell’ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o che lo rappresenta;
• muovere rilievi o formulare osservazioni in relazione alle operazioni di controllo eseguite, delle quali deve esserne dato atto nel verbale di verifica;
• rivolgersi al Garante del contribuente, nei casi in cui ritenga che i verificatori stiano procedendo con modalità non conformi alla legge;
• rappresentare osservazioni e richieste all’Ufficio, entro sessanta giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione, redatto a conclusione dell’intervento;
• richiedere, consultare, esaminare, estrarre copia di ogni documento acquisito ai fini della verifica, previa adozione di idonee misure cautelative;
• esercitare ogni altro diritto previsto dalla legislazione tributaria vigente.
→ Doveri del contribuente
Nel corso delle operazioni di verifica, il contribuente deve sottostare ai seguenti
doveri:
– consentire l’accesso nei locali destinati alle proprie attività. Giova rammentare che l’accesso è un atto d’autorità, che fa riferimento al potere:
• di entrare in un luogo anche senza o contro il consenso di chi ne ha la disponibilità;
• di soffermarvisi al fine di eseguire le operazioni di verifica fiscale;
– esibire, a richiesta dei verificatori dell’Amministrazione finanziaria, i libri, i registri, le scritture ed i documenti;
– non apporre rifiuto. Per rifiuto di esibizione s’intendono anche le dichiarazioni di non possedere libri, registri, documenti e scritture e/o la sottrazione di essi al controllo. I documenti di cui sia rifiutata l’esibizione non potranno essere presi in considerazione, a favore della parte, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa;
– consentire l’ispezione delle scritture contabili e dei documenti, la cui tenuta e conservazione sono obbligatorie per legge o dei quali risulta l’esistenza.
29 aprile 2013
Santi Barbera
Estratto dal libro: CARBURANTI Fisco, contabilità e ambiente di Santi Barbera; Maggioli Editore – 2013