Aumento di capitale sociale mediante compensazione di crediti dei soci

Analisi delle problematiche e della prassi da seguire, in particolare sull’obbligo o meno di perizia di conferimento, quando l’aumento di capitale sociale avviene utilizzando i crediti che i soci vantano nei confronti della società.

finanziamento dei sociCon la Massima n. 125 del 5 marzo 2013, il Consiglio Notarile di Milano ha esaminato il caso, molto frequente nella prassi aziendalistica, dell’utilizzo, per la liberazione dell’aumento di capitale sociale, di crediti vantati dal socio sottoscrittore verso la società che ha deliberato l’aumento stesso.

È il caso, questo, del sig. Mario Rossi che ha effettuato un apporto alla società ALFA (di cui è socio) a titolo di “finanziamento soci” (e quindi un apporto che per la società finanziata non rappresenta un incremento di patrimonio, bensì una voce di debito soggetta a restituzione al soggetto finanziatore) e che successivamente partecipa a un’operazione di aumento a pagamento del capitale sociale, compensando il debito da sottoscrizione con il credito derivante dall’eseguito finanziamento.

La caratteristica principale dell’operazione consiste, in buona sostanza, nella preesistenza di un debito certo e liquido della società verso il sottoscrittore che, al momento della sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale, forma oggetto di compensazione con il credito della società per la liberazione dell’aumento di capitale stesso.

Sul punto, è bene rammentare che, l’operazione in parola, è da tempo riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità atteso che, nel caso di sottoscrizione di aumento del capitale sociale, oggetto del conferimento non deve essere necessariamente un bene suscettibile di espropriazione forzata, essendo sufficiente che esso abbia una consistenza economica: il conferimento attuato con la compensazione di un credito del socio presenta tale carattere, essendo evidente che la società, pur perdendo il suo credito per estinzione, tuttavia acquista un valore economico, perché è liberata di un debito.

Ad ogni modo, con particolare riferimento al debito della società verso il socio, è necessario distinguere due fattispecie:

  • il debito è liquido ed esigibile, nel qual caso la compensazione con il credito verso il socio può operare, in applicazione dell’articolo 1243 c.c. (Compensazione legale e giudiziale), a prescindere da qualsiasi previsione contenuta nella delibera di aumento del capitale sociale, e dal consenso da parte dell’organo amministrativo che riceve la sottoscrizione;

  • il debito non presenta il carattere della esigibilità (e di ciò potrebbe aversi evidenza anche consultando lo stato patrimoniale del bilancio, a ragione della separata indicazione prevista dall’articolo 2424 c.c. per i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo), nel qual caso per operarsi la compensazione con il credito della società è necessario il consenso della società (art. 1252 c.c.), che può risultare dal verbale assembleare di aumento del capitale sociale, in cui l’organo amministrativo consente a tale operazione.

A chiarimento di quest’ultima fattispecie, si presenta il caso di un finanziamento concesso da un socio alla società scadente in data 31 dicembre 2014.

Nel caso in cui nel corso del corrente anno (anno 2013) venisse deliberato un aumento di capitale, il socio che sottoscrive le nuove azioni o quote non ha alcun titolo per imporre alla società la compensazione del proprio credito, atteso che il credito in parola non risulta liquido ed esigibile alla data in cui deve essere onorato il debito del socio verso la società per la sottoscrizione delle azioni o quote di nuova emissione.

Tuttavia, la società potrà comunque rinunciare volontariamente, procedendo di fatto ad una restituzione anticipata del finanziamento, ma nel caso in cui gli amministratori preferiscano non procedere in tal senso, la compensazione non potrà effettuarsi e gli importi sottoscritti dovranno essere versati dal socio.

Le ragioni che potrebbero indurre la società a non consentire la compensazione in parola potrebbero essere riconducibili, ad esempio, al fatto che il finanziamento con scadenza 31 dicembre 2014 presenta un saggio di interesse particolarmente conveniente, ovvero è stato erogato dal socio a titolo infruttifero.

Peraltro, secondo il Notariato di Milano, la fattispecie appena descritta è ammissibile, anche senza ricorrere alla redazione di apposita perizia di stima: l’operazione in parola non rientra nell’ambito del conferimento di crediti, per i quali si renderebbe necessario la perizia di stima, che si caratterizza, infatti, per essere il debitore soggetto terzo e diverso dall’emittente.

Quanto descritto riguarda certamente l’ipotesi di compensazione di un debito finanziario verso il socio con il credito per la sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale, mentre si deve pervenire a conclusioni differenti laddove il debito del socio origini non da operazioni finanziarie (tipicamente un finanziamento soci), bensì da operazioni commerciali.

Questa operazione può avere risvolti assai patologici, atteso che la stessa può essere fraudolentemente utilizzata per evitare le norme sulla perizia di stima dei conferimenti in natura, ovvero ottenere il risultato di una formazione fittizia del capitale sociale.

Si ipotizzi, per fare un esempio, il caso di una società che abbia acquistato da un socio un immobile ad un prezzo spropositato (€ 1.000.000 a dispetto di un valore di mercato pari ad € 100.000) senza tuttavia corrisponderne il relativo prezzo; successivamente la medesima società delibera un aumento di capitale sociale di € 1.000.000 da far sottoscrivere interamente al socio cedente l’immobile mediante compensazione del debito sorto a suo carico (per effetto dell’aumento di capitale), con il credito vantato nei confronti della società, pari al prezzo relativo alla cessione dell’immobile eseguita.

Nel caso ipotizzato, il capitale sociale viene formalmente aumentato di € 1.000.000, ma la garanzia patrimoniale per i terzi si è incrementata soltanto di € 100.000.

Al fine di arginare queste patologie, il Notariato di Milano dispone che, qualora vi sia una sostanziale contestualità e corrispondenza tra la prestazione eseguita a favore della società e l’aumento di capitale sottoscritto dal creditore (ovvero quando risulti che le due operazioni sono tra loro comunque preordinate),

“si reputa che la sussistenza di una relazione di stima eseguita nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 2343, 2343-ter o 2465 codice civile costituisca elemento idoneo ad assicurare l’osservanza dei principi che presiedono alla corretta formazione del capitale sociale”.

In altre parole, in tale circostanza, precisa il Consiglio notarile, deve essere opportunamente valutato se si renda necessaria una perizia di stima, ai sensi degli artt. 2343 c.c. (se trattasi di spa) e 2465 c.c. (se trattasi di srl), al fine di tutelare l’integrità del capitale sociale.

 

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2 aprile 2013

Sandro Cerato