La nuova detrazione per i figli a carico, il DDT dell'imprenditore artigiano, la mediazione tributaria, il contributo unificato per i processi tributari…

le utilissime e praticissime risposte del dott. Antonio Gigliotti ai quesiti degli utenti, per affrontare i casi dubbi della vita professionale

QUESITO N. 1: Detrazione per figli a carico

La Legge di Stabilità 2013 ha introdotto delle novità in materia di detrazioni per i familiari a carico. Da quando si avranno gli effetti postivi dell’incremento della detrazione?

 

RISPOSTA

A decorrere dal 1° gennaio 2013 la Legge di Stabilità 2013 ha introdotto al comma 483, un incremento delle detrazioni spettanti per i figli a carico, consistente in un incremento del beneficio teorico riconosciuto ai contribuenti. L’intero assetto dell’art.12 del Tuir relativamente alla modalità di calcolo delle detrazioni effettive resta, invece, invariato, come i benefici attribuiti al coniuge e agli altri familiari a carico, nonché le condizioni normative da rispettare per il riconoscimento dell’agevolazione.

La decorrenza 2013 delle predette variazioni arrecherà vantaggi immediati solo per il mondo del lavoro dipendente e delle pensioni, dato che in busta paga si avranno immediatamente gli effetti delle maggiori detrazioni attribuite, mentre per gli altri contribuenti sarà necessario attendere la dichiarazione Unico 2014, salvo che già in sede di versamento degli acconti per l’anno 2013 non si voglia procedere sulla base del metodo previsionale, dunque ridurre gli importi dovuti al Fisco.

Infine si ricorda che le temute modifiche riguardanti il blocco alle deduzioni e detrazioni e l’attesa riduzione delle aliquote marginali, contenute nella prima bozza del disegno di Legge Finanziaria 2013, non hanno avuto alcuna concretizzazione e, dunque, il solo intervento in materia Irpef è stato apportato alla disciplina delle detrazioni dei figli a carico.

L’intervento del legislatore si sostanzia in un aumento delle detrazioni e distingue il beneficio in base all’età e alla condizione dei figli:

  • da € 800,00 a € 950,00 per ciascun figlio a carico;

  • da € 900,00 a € 1.220,00 per i figli minori di 3 anni;

  • se il figlio è portatore di handicap si ha una dote aggiuntiva di 400 euro, che porta il bonus rispettivamente a quota 1.350 euro per i figli superiori a tre anni e a 1.620 per quelli più piccoli.

 

Le regole di ripartizione della detrazione non variano:

  • la detrazione è ripartita al 50% tra genitori non legalmente ed effettivamente separati o viene destinata al 100% al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato;

  • in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio -> detrazione, in mancanza di accordo, al genitore affidatario;

  • in caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione, in mancanza di accordo spetta al 50% tra i genitori;

  • per il coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo;

  • se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, o se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge a carico.

In presenza, infine, di almeno 4 figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro.

 

QUESITO N. 2: Artigiano edile ed emissione del DDT per trasporto materiale

L’artigiano che esegue un appalto (dunque prestazione di servizi) è tenuto all’emissione del DDT per il trasporto dei materiali presso il cliente/cantiere?

 

RISPOSTA

Premesso che, a norma degli articoli 6 e 21 del D.P.R. 633 del 1972 vige l’obbligo per il cedente di emettere fatture al momento della consegna o della spedizione della merce, o di emetterla entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o della spedizione, qualora venga emesso il documento di trasporto, si precisa che l’utilizzo di quest’ultimo comporta la possibilità per il cedente di emetterlo anche dopo la cessione dei beni, spedendolo nel giorno in cui è iniziato il trasporto (si veda il punto 3.2.3 della Circolare 6 gennaio 2006, n. 34/E dell’agenzia delle Entrate).

Fermo restando, inoltre, che la mancata emissione del documento di trasporto, nel caso di fatturazione differita, è punita con la sanzione, a carico del venditore, pari al 100% dell’imposta corrispondente all’imponibile non documentato, con un minimo di 516 euro (articolo 6 del D.Lgs. 471 del 1997), va aggiunto che l’acquirente-artigiano che, nell’esercizio di impresa, ha acquistato beni senza emissione di fattura nei termini di legge, è punito con la sanzione pari al 100% dell’imposta, con un minimo d 258 euro, a meno che non regolarizzi l’operazione nei termini di legge, provvedendo, tra l’altro, a pagare l’Iva evasa (articolo 6, comma 8, del D.Lgs. 471/97).

Nel quesito si affronta, in particolare, la fase successiva, ossia il caso in cui venga trasportato il materiale scaricato nella sede dell’artigiano per essere trasportato nel cantiere.

In base all’articolo 3 del D.P.R. 441 del 1997:

  1. i beni che si trovano in uno dei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni si presumono acquistati se lo stesso non dimostra di averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o ad uno degli altri titoli di cui all’articolo 1, nei modi ivi indicati;

  2. il titolo di provenienza dei beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa e che siano rinvenuti nei luoghi indicati nell’articolo 1, comma 1, risulta dalla fattura, dallo scontrino o dalla ricevuta fiscale aventi le caratteristiche previste dall’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, ovvero dal documento previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, progressivamente numerato dal ricevente, oppure da altro valido documento di trasporto. In mancanza, la presunzione può essere superata da un’apposita annotazione nel libro giornale o in altro libro tenuto a norma del codice civile, o in apposito registro tenuto e conservato ai sensi dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero nel registro previsto dall’articolo 25 dello stesso decreto, contenente l’indicazione delle generalità del cedente, la natura, qualità e quantità dei beni e la data di ricezione degli stessi.

Quindi non è necessaria l’emissione del documento di trasporto da parte dell’artigiano, anche se il materiale resta per qualche giorno in cantiere, purché:

    1. tale materiale corrisponda esattamente a quello descritto nel documento di trasporto emesso dal fornitore;

    2. da tale documento risultino sia la causale della consegna (per il caso in esame, contratto d’opera o di appalto), sia il cantiere di destinazione.

Se l’artigiano non riesce a dimostrare le condizioni sopra indicate è obbligato all’emissione.

L’artigiano dovrà, inoltre, emettere documento di trasporto:

  • sia per il materiale non installato che rientra in sede, facendo riferimento al documento di trasporto emesso dal fornitore;

  • sia per l’attrezzatura uscente dalla propria sede, indicando la causale del trasporto.

Infine, se l’automezzo è guidato da terzi dipendenti, è consigliabile munire chi utilizza l’automezzo intestato all’artigiano/ditta individuale di una dichiarazione da cui risulti il rapporto di dipendenza con l’intestatario.

 

QUESITO N. 3: Lite Ici

Nel caso di impugnazione cumulativa dell’avviso di accertamento ICI e dell’atto di classamento non notificato, come si determina il valore della lite ai fini del contributo unificato?

 

RISPOSTA

Nelle “liti catastali”, l’attività impositiva è posta in essere da più di un soggetto. Infatti sulla base dell’atto di classamento emanato dall’Agenzia del Territorio possono venire determinate, a seconda dei casi, le imposte sui redditi, l’imposta di registro, l’imposta di successione e l’ICI (imposta comunale sugli immobili).

Il contribuente che lamenta l’omessa notifica del provvedimento dagli Uffici del Territorio può liberamente scegliere di impugnare il solo atto successivo (avviso ICI regolarmente notificato), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto o, in alternativa, impugnare con l’atto consequenziale anche l’atto presupposto (atto di classamento non notificato), facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo e contestando alla radice il debito reclamato nei suoi confronti.

Quanto sopra lo si ricava da un principio di portata generale enunciato dalla giurisprudenza di legittimità. Precisamente, secondo le Sezioni Unite (sentenza n. 16412/2007), la legge non impone di impugnare cumulativamente l’atto successivo e l’atto presupposto del quale sia stata omessa la notificazione.

Al contrario, deve essere riconosciuta la facoltà di scelta tra impugnare il solo atto successivo (notificato) ovvero impugnare con l’atto consequenziale anche l’atto presupposto (la controversia esaminata dalle SS.UU. ha riguardato l’impugnazione, di un avviso di mora non preceduto dalla notifica della cartella esattoriale).

Ebbene, laddove il contribuente decida di impugnare congiuntamente l’avviso e l’atto di classamento, ai fini del contributo unificato, il valore della causa deve essere calcolato sui singoli atti.

Nel processo tributario, ai sensi dell’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 546/92, il valore della causa è dato dall’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. La norma collega il valore della lite al singolo atto impugnato; pertanto, in caso di un unico ricorso avverso più atti, il calcolo del contributo unificato deve essere effettuato con riferimento al valore dei singoli atti e non sulla somma di detti valori (direttiva MEF n. 2 del 14 dicembre 2012).

Quindi, nel caso di specie, con riferimento al classamento, il C.U. dovuto dal ricorrente sarà pari a euro 120, poiché si tratta di controversia dal valore indeterminabile. Per quanto concerne invece l’avviso ICI, il valore della causa sarà dato dall’importo preteso dal Comune.

 

QUESITO N. 4: Mediazione tributaria

Il reclamo/mediazione è obbligatorio per liti fiscali di valore non superiore a 20mila euro. Quali sono gli effetti dell’autotutela parziale sulla determinazione del valore dell’atto?

 

RISPOSTA

La soluzione al quesito arriva dall’ultimo documento di prassi emesso dall’Agenzia delle Entrate in materia di mediazione tributaria. Si tratta della circolare n. 33 del 3 agosto 2012, che affronta proprio i rapporti tra il nuovo istituto del reclamo/mediazione e quello dell’autotutela “parziale”, chiarendo quanto segue.

Nel caso in cui intervenga un provvedimento di autotutela parziale in pendenza dei termini di proposizione del ricorso (60 giorni dalla notifica dell’atto), per effetto del quale la controversia risulti di valore non superiore a euro 20 mila, il contribuente che intenda radicare il contenzioso in CTP è tenuto a notificare preventivamente l’istanza di cui all’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992 perché ai fini della determinazione del valore della lite conta l’ammontare della pretesa alla data in cui il contribuente intende notificare il reclamo e/o il ricorso.

Nel caso in cui invece, successivamente alla notifica del ricorso giurisdizionale, ma prima del deposito di quest’ultimo nella segreteria della competente CTP, intervenga un provvedimento di autotutela parziale che riduca la pretesa tributaria a un valore non superiore a euro 20mila, l’istituto delineato dall’art. 17 – bis citato non è applicabile in quanto il valore della controversia al momento dell’impugnazione è superiore alla soglia individuata dal Legislatore.

Quindi, gli effetti dell’autotutela sul valore dell’atto variano a seconda che questa avvenga prima o dopo la proposizione del reclamo/mediazione da parte del contribuente.

Se l’autotutela è antecedente e porta l’atto sotto la soglia dei 20mila euro, sarà obbligatorio presentare il reclamo, mentre se il provvedimento di autotutela interviene dopo la notifica del ricorso, ma prima della costituzione in giudizio, il processo prosegue il suo normale corso, senza possibilità di mediazione.

Nella seconda evenienza, resta ferma la possibilità di esperire il tentativo di conciliazione giudiziale di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 546 del 1992; tentativo che invece è precluso laddove la mediazione si sia conclusa con nulla fatto, causando l’instaurazione del contenzioso da parte del contribuente. La mediazione tributaria infatti assorbe sostanzialmente la funzione della conciliazione.

 

QUESITO N. 5: Contributo unificato nel processo tributario

Ai fini del contributo unificato, come si determina il valore della controversia nel caso in cui il ricorrente chieda la rifusione delle spese compensate dalla Commissione Tributaria di primo grado?

 

RISPOSTA

L’articolo 15, comma primo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, stabilisce che:

  • la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese di giudizio che sono liquidate con sentenza;

  • la Commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell’art. 92, comma 2, del Codice di procedura civile, ossia quando via è soccombenza reciproca ovvero ricorrano altre giuste ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione.

È principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che le sentenze delle Commissioni Provinciali che stabiliscono la compensazione delle spese sono impugnabili, anche solo con riferimento a tale motivo, davanti alle Commissioni Tributarie Regionali.

La compensazione delle spese pronunciata dalla Commissione Regionale può essere invece oggetto di ricorso in Cassazione quando la motivazione è illogica o assente (anche implicitamente), o se essa è manifestamente in contrasto con le risultanze degli atti di causa.

Venendo ora al quesito sottoposto, con la direttiva n. 2/DF del 14 dicembre 2012, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha avuto modo di precisare che nel processo tributario il valore della lite si determina ai sensi dell’articolo 12, quinto comma, del D.Lgs. n. 546 del 1992, quindi lo stesso è dato dall’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.

La predetta norma, come si vede, tace in merito alle modalità di calcolo del valore della lite dei ricorsi concernenti esclusivamente le spese del giudizio. Di qui la necessità di fare riferimento alle norme che regolano il processo civile – le quali sono applicabili al processo tributario in virtù del rinvio espresso previsto dall’articolo 1, secondo comma, del D.Lgs. n. 546/1992 – e alle disposizioni contenute nel Testo unico sulle spese di giustizia (TUSG – D.P.R. n. 115 del 2002).

Precisamente, si dovrà fare riferimento all’articolo 10 del Codice di procedura civile, secondo cui il valore della lite si determina in base al cosiddetto “principio della domanda” e, ai fini del contributo unificato, all’articolo 14 del TUSG, per il quale il valore della causa va determinato ai sensi del codice di procedura civile, “senza tenere conto degli interessi”.

Ne deriva che il valore della controversia concernete il recupero delle spese di giudizio è pari all’importo richiesto a tale titolo (“principio della domanda”), al netto degli interessi.

Il valore della lite deve essere dichiarato nelle conclusioni del ricorso, nonché indicato nella nota di iscrizione a ruolo. Pena, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

La dichiarazione di valore della causa resa al di fuori del ricorso – vale a dire con atto successivo debitamente sottoscritto dalla parte o dal difensore – è valida, purché ciò avvenga entro il termine di 30 giorni dalla data di deposito del ricorso.

 

7 marzo 2013

Antonio Gigliotti