La notifica a società inesistente, cancellata, estinta

un’analisi di una particolare problematica relativa alla notificazione degli atti
tributari: le notifiche effettuate alle persone giuridiche irreperibili ed alle società inesistetenti

In tema di notifica degli atti tributari a persone giuridiche, la mancata comunicazione, originaria o successiva, del domicilio fiscale da parte di una società, consente al Fisco di eseguire le notifiche in ogni caso nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente ricorrendo alla forma semplificata ex art. 60, D.P.R. n. 600/1973.

La Corte Costituzionale ha distinto il caso di “irreperibilità assoluta” del destinatario dal caso di “irreperibilità relativa” del destinatario.

La cancellazione dal registro delle imprese di una società determina l’estinzione del soggetto giuridico e la perdita della sua capacità professionale.

Rif. normativi

(Sentenza Cassazione civile 30/05/2012, n. 8637)

(Sentenza Cassazione civile o5/09/2012 n. 14880)

Provv. Direttore Agenzia delle Entrate del 5 marzo 2013

 

Premessa

La disciplina della notificazione degli atti e degli avvisi tributari è contenuta fondamentalmente nell’art. 60 del DPR 600/1973.

La notificazione degli atti tributari presso la sede di una persona giuridica è regolare con la consegna dell’atto nelle mani di persona idonea a ricevere la corrispondenza: è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica da un particolare rapporto che, non dovendo necessariamente essere di prestazione lavorativa, può risultare anche dall’incarico, eventualmente provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza. Pertanto, qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente. La società ha l’onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente,non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno. Se il contribuente è irreperibile, il Fisco è legittimato a non informarli con lettera raccomandata dell’avvenuta notifica.

 

Notificazione degli atti tributari: i soggetti e le fasi della notifica

L’attività informativa degli atti tributari avviene tramite comunicazioni, notificazioni e pubblicazioni, attraverso i quali il soggetto contribuente viene portato a conoscenza di una procedura di controllo ( o di una comunicazione o dell’esito di un giudizio) da parte del Fisco, nei suoi confronti.

Questi mezzi di comunicazione si sostanziano in una serie di attività dirette al perfezionamento ed al conseguimento del risultato perseguito: la conoscenza legale dell’atto.

Di fondamentale importanza è rispettare l’iter delineato dal legislatore in quanto la natura recettizia degli atti tributari persegue tre obiettivi principali:

  • l’effettiva conoscenza legale dell’atto che è garantita attraverso il rispetto della normativa in materia di notifiche;

  • la corretta procedura di notifica mette al riparo l’ente creditore da eventuali decadenze dall’esercizio della funzione impositiva;

  • permettere al contribuente di svolgere una giusta difesa senza preclusioni processuali.

I soggetti della notificazione sono tre:

– la parte istante;

– il destinatario;

– la figura dell’ufficiale notificatore.

Tali soggetti sono parte integrante delle tre fasi della notificazione:

  • l’impulso ( la parte istante dà inizio al procedimento su propria iniziativa);

  • l’intermediazione ( trasmissione o consegna dell’atto);

  • la documentazione (certificazioni annotate dall’ufficiale giudiziario al fine di determinare l’effetto giuridico proprio della notificazione).

 

Notificazione di atti tributari presso la sede sociale e “irreperibilità”.

In base al comma 1 dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, la notifica degli avvisi e degli altri atti è eseguita secondo le norme stabilite dall’art. 137 e seguenti del cod. proc. civ. La lettera e) del primo comma dell’art. 60 del DPR 600/1973 prevede che quando nel comune dove deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o sede della società, la notificazione è validamente eseguita mediante affissione dell’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 cpc all’albo del municipio e la notifica ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione.

Per la disciplina delle notifiche di atti tributari concernenti persone giuridiche risulta applicabile l’art. 145 c.p.c. , secondo cui la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante legale o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede.

Premesso che l’art. 145 c.p.c. non richiede affatto la previa ricerca, presso la sede della persona giuridica, del suo legale rappresentante, ai fini della regolarità della notificazione è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica da un particolare rapporto che, non dovendo necessariamente essere di prestazione lavorativa, può risultare anche dall’incarico, eventualmente provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza. Ne deriva che, qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente. La società, per vincere la presunzione in parola, ha l’onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno.

La notificazione di un atto tributario nei confronti di una persona giuridica che sia sconosciuta presso il domicilio fiscale dichiarato è correttamente eseguita mediante l’applicazione della procedura “degli irreperibili”, prevista dall’articolo 60, primo comma, lettera e), del Dpr 600/1973.
Questo, in sintesi, il principio di diritto affermato dalla sentenza 8637 del 30 maggio, in cui la Cassazione ha anche escluso la necessità, in tali ipotesi, del tentativo di notifica presso il legale rappresentante quando questo risiede in un Comune diverso da quello in cui l’ente ha il proprio domicilio fiscale. La Cassazione con la sentenza n. 8637 ha rilevato che la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul
criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicare all’Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto Ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni.

Nella disciplina della notificazione di atti tributari alle persone giuridiche, l’esposta regola comporta una deroga all’art. 145 del c.p.c.: infatti, in materia fiscale,in caso di impossibilità di eseguire la notificazione presso la sede sociale, la possibilità di notificazione alla persona fisica che la rappresenta è condizionata alla circostanza che tale persona fisica, oltre ad essere identificata nell’atto, risieda nel comune in cui l’ente ha il suo domicilio fiscale. Invece quando non è possibile effettuare la consegna dell’atto presso la sede legale non reperita, risulta legittimo l’utilizzo della procedura di notifica “degli irreperibili” con relativo perfezionamento secondo quanto previsto dalla speciale disposizione tributaria.

Secondo la sentenza in esame, che conferma sul punto l’orientamento già espresso nella 1206/2011, il necessario coordinamento tra la particolare procedura “degli irreperibili” e le regole fissate dall’articolo 145 cpc per la notificazione ai soggetti diversi dalle persone fisiche, impone di provvedere alla notifica alla persona giuridica presso la sede della stessa, entro l’ambito territoriale del domicilio fiscale; qualora peraltro tale modalità si riveli inapplicabile – perché, come nel caso de quo, l’ente risulti “sconosciuto” all’indirizzo noto all’ufficio – occorre applicare il terzo comma dell’articolo 145 provvedendo alla notifica presso il legale rappresentante, sempre che, però, il domicilio fiscale di quest’ultimo sia ricompreso nel comune del domicilio fiscale della società.
Quando quest’ultima condizione non si verifichi e, quindi, non sia possibile giungere al legale rappresentante, è legittimo procedere con la notifica ai sensi dell’articolo 60, primo comma, lettera e), del Dpr 600/1973, cioè con il deposito di copia dell’atto nella casa comunale e l’affissione dell’avviso di deposito nell’albo del medesimo comune.

 

Ipotesi di irreperibilità “assoluta” ed irreperibilità “relativa”

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento direttoriale del 5 marzo 2013 ha modificato la relata di notifica della cartella di pagamento. L’obiettivo è rendere più sicuro il credito dell’Erario o degli altri enti impositori. Per raggiungere tale obiettivo la cartella recepisce gli insegnamenti della Corte Costituzionale.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. del 19 novembre 2012, n. 258, ha dichiarato illegittimo il terzo comma dell’art. 26 del D.P.R. n. 600/1973, nella parte in cui recita “Nei casi previsti dall’art. 140 del c.p.c., la notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600” invece che “ Quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, la notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60 primo comma, alinea e lettera e) del D.P.R. n. 600/1973”.

Per quanto riguarda la notificazione della cartella di pagamento, la Corte Costituzionale ha stretto la sfera di applicazione del combinato disposto degli art. 26, quarto comma, del D.P.R. n. 600/1973 e 60 primo comma, lettera e) del D.P.R n. 600/1973 alla sola ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario, cioè nel caso di mancanza nel Comune dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del contribuente.

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, cioè in caso di temporanea assenza, o incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere gli atti in luogo del destinatario, si procede alla notifica mediante:

  • deposito dell’atto nella casa comunale;

  • affissione dell’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla casa di abitazione, ufficio o azienda del contribuente, e invio della raccomandata con avviso di ricevimento per informare il contribuente degli adempimenti effettuati.

 

Notifica degli atti impositivi alle società commerciali estinte: l’estinzione della società determina la perdita della sua capacità processuale..

Una volta liquidata e cancellata la contribuente società di capitali dal registro delle imprese, il processo tributario non può proseguire né nei confronti della persona giuridica, non più esistente, né nei confronti dell’ex liquidatore o dell’ex socio- amministratore, atteso che la legge non prevede alcun subentro automatico di costoro nei rapporti con l’amministrazione finanziaria. (sentenza della Corte di Cassazione n. 14880 del 5 settembre 2012.)

Infatti, secondo la giurisprudenza, la cancellazione dal registro delle imprese di una società determina l’estinzione del soggetto giuridico e la perdita della sua capacità processuale. Ne consegue che, nei processi in corso, anche se essi non siano interrotti per mancata dichiarazione dell’interruzione da parte del difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110 cod. proc. civ, ai soci, che, per effetto della vicenda estintiva, divengono partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione, e, se estranei ai precedenti gradi del processo (Cass. 9110/2012).

Pertanto la notifica della cartella esattoriale al liquidatore è viziata, dal momento che obbligati risultano i soci partecipi della comunione dei beni residuati o sopravvenuti alla estinzione. Quindi, a parere dei giudici di legittimità, il contenzioso tra una Agenzia fiscale ed il liquidatore di una società estinta, al quale sia stata erroneamente notificata una cartella esattoriale per debiti della società, ha ad oggetto una lite sostanzialmente “improponibile”, perché la cartella a suo tempo notificata è priva di efficacia in ragione della già avvenuta estinzione del soggetto passivo dell’obbligazione afferente (Cass. 22863/2011).

Ad ogni buon conto, la C.T.R. di Milano avverte in ogni caso che il “socio illimitatamente responsabile resta tale anche dopo l’estinzione della società”, pertanto la cartella resta valida se la medesima fosse stata emessa e notificata ai singoli soci e non nei confronti della società.

Tuttavia ciò che si evidenzia è che l’atto amministrativo è viziato da nullità, qualora vi sia il dubbio sull’esistenza giuridica del destinatario dell’atto: il destinatario deve essere sempre determinato, determinabile, nonché giuridicamente esistente.

L’art. 2495 , secondo comma c.c. stabilisce che dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese resta ferma l’estinzione della società, quindi se la medesima è stata cancellata, giuridicamente non esiste più, non può, quindi, essere configurata come centro di imputazione dei rapporti giuridici e rispondere, quindi, ai debiti societari.

Con l’estinzione della società non si apre alcuna successione, né a titolo universale né a titolo particolare, in virtù del principio che non esistono eredi di una società cancellata.

In conclusione la notifica di un atto tributario nei confronti del soggetto giuridicamente inesistente non solo consegue la nullità del provvedimento per inesistenza del destinatario, ma comporta anche la cessazione della materia del contendere per il sopravvenuto venir meno dell’oggetto e del soggetto.

 

16 marzo 2013

Maria Benedetto