La contabilità in nero equivale ad un accertamento induttivo

Se il Fisco reperisce della contabilità nera, allora è sempre legittimato ad accertare induttivamente il reddito del contribuente, in quanto è presumibile che la contabilità dichiarata non sia reale.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.4126 del 20 febbraio 2013, ha confermato che il ritrovamento di una contabilità in nero – nel caso in questione di un manoscritto dell’amministratore della società, nel quale erano elencate numerose opere d’arte (il cui commercio costituisce l’oggetto dell’attività sociale), con l’indicazione, a fianco, del relativo valore (pari, complessivamente, ad oltre lire 4.590.000.000) – genera per l’ufficio la possibilità di effettuare un accertamento induttivo.

 

La sentenza

“Secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la contabilità in nero, che ben può essere costituita da appunti personali dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall’art. 39 del d.P.R. 29 settembre l973, n. 600, dovendo ricomprendersi tra le scritture contabili disciplinate dagli arrt. 2709 e seguenti cod. civ. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività svolta: ne consegue che detta contabilità, per il suo valere probatorio, legittima di per sé, ed a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso all’accertamento induttivo di cui al citato art. 39, incombendo al contribuente l’onere di fornire la prova contraria, al fine di contestare l’atto impositivo notificatogli (da ultimo, Cass. n. 24051 del 2011).

Analogamente, in tema di Iva, qualora, a seguito di ispezione, venga rinvenuta presso la sede dell’impresa documentazione non obbligatoria astrattamente idonea ad evidenziare l’esistenza di operazioni non contabilizzate, tale documentazione, pur in assenza di irregolarità contabili, è legittimamente utilizzata dall’Ufficio ai fini dell’accertamento ai sensi dell’art. 54, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 e non può essere ritenuta di per sé probatoriamente irrilevante dal giudice – anziché avente valore di prova, sia pure presuntiva –, senza che a tale conclusione conducano l’analisi dell’intrinseco valore delle indicazioni dalla stessa promananti e la comparazione delle stesse con gli ulteriori dati acquisiti e con quelli emergenti dalla contabilità ufficiale del contribuente (ex plurimis, Cass. n. 19329 del 2006, 3388 del 2010)”.

 

 

Contabilità nera e accertamento induttivo – Le nostre riflessioni

La sentenza che si annota, in pratica, pone in risalto la legittimità dell’accertamento induttivo in presenza di contabilità nera.

Sul punto vanno registrate una serie di recenti interventi giurisprudenziali di Cassazione, confermativi dell’orientamento espresso:

  • con la sentenza n. 14770 del 5 luglio 2011 (ud. del 7 giugno 2011) la Corte di Cassazione aveva avuto modo di ribadire che il rinvenimento di documenti, elementi, dati e notizie non altrimenti riconducibili alle scritture contabili formalmente tenute costituisce indizio suscettibile di fondare la presunzione di maggiori redditi non dichiarati, autorizzando l’Amministrazione finanziaria alla rettifica induttiva:
    “il rinvenimento di una contabilità informale, tenuta su un brogliaccio (ma anche di agende-calendario, block notes, matrici di assegni, estratti di conti correnti bancari), costituisce indizio grave, preciso e concordante dell’esistenza di imponibili non riportati nella contabilità ufficiale, che legittima l’Amministrazione finanziaria a procedere ad accertamento induttivo, ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633” (Cass. n. 6949/2006);

  • con l’ordinanza n. 12944 del 14 giugno 2011 (ud. del 19 maggio 2011), la Corte ha ritenuto che la c.d. contabilità in nero rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall’art. 39, D.P.R. n. 600/1973, dovendo ricomprendersi tra le scritture contabili tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività svolta, incombendo al contribuente l’onere di fornire la prova contraria;

  • con lasentenza n. 24055 del 16 novembre 2011 (ud 5 ottobre 2011) la Corte dà ancora una volta conferma della legittimità dell’utilizzo dell’accertamento induttivo tutte le volte in cui si è in presenza di una contabilità nera.

    Per la Suprema Corte,

    sentenza corte di cassazione“non può revocarsi in dubbio che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la c.d. ‘contabilità in nero’, costituita da appunti personali ed informazioni dell’imprenditore, rappresenti un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39.
    Nella nozione di ‘scrittura contabile’, che – a norma dell’art. 2709 c.c. – fa prova contro l’imprenditore, devono ritenersi, per vero, ricompresi – ad avviso della Corte – tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti di impresa, o che comunque siano suscettibili di rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività svolta”.
    Da ciò ne consegue che la predetta “contabilità in nero”, per il “suo valore probatorio, legittima di per sè, ed a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso all’accertamento induttivo di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, incombendo al contribuendo, a fronte degli elementi fortemente presuntivi desumibili da detta contabilità informale ed ufficiosa, l’onere di fornire la prova contraria, al fine di contestare l’atto impositivo notificatogli (Cass. 25610/06, 19598/03, 11459/01)”.
    Nel caso di specie, osserva la Corte,
    “la CTR ha, perciò, tratto del tutto legittimamente, per le ragioni suesposte, elementi di convincimento dai brogliacci e dai quaderni della società, nonchè dall’altro documentazione extracontabile reperita dalla Guardia di Finanza, dalla quale poteva desumersi – come, del resto, riconosciuto dallo stesso ricorrente (v. p. 4 del ricorso) – che il T. negli anni 1994-1998 era stato uno dei principali collaboratori della M.G. s.r.l., e che al medesimo era stata corrisposta una rilevante parte degli incassi della società. A fronte di tali elementi – di innegabile rilevanza sul piano probatorio – l’odierno ricorrente non era, per contro, in grado di fornire, come si rileva dall’impugnata sentenza, alcun elemento di prova convincente, idoneo a giustificare la consistente situazione patrimoniale riscontrata in capo ai vari componenti della sua famiglia”.

 

 

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26 marzo 2013

Roberta De Marchi