Autoveicoli concessi in godimento ai soci di società: il trattamento fiscale

E’ abitudine del Fisco italiano utilizzare le autovetture come fonte di gettito: ecco le implicazioni fiscali restrittive relative alle auto che le società concedono in godimento ai propri soci.

Come noto, l’art. 2, cc. da 36-terdecies a 36-duodevicies, del D.L. 13 agosto 2011, n.138, ha introdotto, a decorrere dal periodo d’imposta 2012, alcune disposizioni finalizzate a contrastare il fenomeno della concessione in godimento di beni relativi all’impresa a soci (o familiari dell’imprenditore), a condizioni più favorevoli rispetto a quelle che caratterizzano il mercato, prevedendo:

  • la tassazione di un reddito diverso determinato confrontando il valore di mercato del diritto di godimento e il minor corrispettivo pattuito in capo ai soci (o loro familiari) che ricevono in godimento i beni aziendali;

  • l’indeducibilità (totale o parziale) dei relativi costi sostenuti in capo alla società concedente, laddove non sia stato addebitato al socio (in tutto o in parte) il valore di mercato dell’utilizzo del bene dell’impresa.

Qualora oggetto del godimento risulti essere un autoveicolo, l’Agenzia delle Entrate, con una interpretazione favorevole al contribuente, ha chiarito che la società non ha l’obbligo di addebitare al socio alcun valore di mercato, pur potendo dedurre i costi con i criteri ordinari: “tale indeducibilità trova tuttavia una deroga in tutti i casi in cui siano concessi in godimento beni per i quali il testo unico delle imposte sui redditi prevede già una limitazione alla deducibilità. Così, ad esempio, la norma non trova applicazione in relazione alla concessione in godimento degli autoveicoli che rientrano nel regime di indeducibilità previsto dall’articolo 164 del TUIR” (C.M. 15 giugno 2012, n. 24/E).

Peraltro, sempre secondo la stessa Agenzia delle Entrate, qualora il bene concesso al socio sia un autoveicolo, il valore del godimento del bene è da assumere al medesimo valore convenzionale previsto per la concessione in godimento dell’autovettura, per il maggior periodo d’imposta, ad un dipendente o amministratore: il valore del godimento dell’autovettura dovrà essere determinato, quindi, in misura pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tariffe predisposte dall’Aci per la determinazione del fringe benefit, al netto del corrispettivo eventualmente pagato (circ. 24 settembre 2012, n. 36/E).

autoveicoli concessi in godimento agli amministratori di societàSul punto, si rammenta che, per i beni diversi dagli autoveicoli concessi in uso esclusivo ai soci, ai fini della determinazione del reddito diverso in capo al socio utilizzatore, deve assumersi il valore normale ex art. 9 del TUIR, ovvero il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza o al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui beni e servizi sono stati acquisiti o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. In buona sostanza, quindi, alla luce dei chiarimenti appena esposti, il socio di una società di capitali assegnatario di un autoveicolo aziendale, potrà essere tassato su di un importo oggettivamente ridotto, ovvero sul valore convenzionale (calcolato sulla base del costo chilometrico desumibile dalle tabelle ACI) e non sulle tariffe mediamente praticate sul mercato dalle società di noleggio auto, ovviamente più alte.

Parimenti, la società che concede al socio in godimento l’autovettura potrà dedurre dal reddito d’impresa (in ossequio alle percentuali di deducibilità di cui all’art. 164 TUIR, ovvero 40% fino al 2012 e 20% dal 2013) tutti i costi dell’autovettura (costo d’acquisto, interessi passivi finanziamento, canoni di noleggio o leasing, carburante, bollo, assicurazione, manutenzione, riparazioni, eccetera) che, salvo diverso accordo tra le parti, restano a carico della società, anche laddove non sia stato addebitato al socio, in tutto o in parte, il valore convenzionale dell’utilizzo dell’autovettura.

In sede di dichiarazione dei redditi 2012 (UNICO 2013) il socio di società di capitali (che ha utilizzato l’autovettura nel periodo d’imposta 2012) dovrà compilare il QUADRO RL 10 avendo cura di indicare, in tale campo, la differenza tra il valore di mercato (rectius valore convenzionale) e l’eventuale corrispettivo annuo corrisposto alla società per la concessione in godimento dell’autovettura.

Si rammenta, inoltre, che, per esigenze di certezza e di corretta documentabilità, l’Agenzia delle Entrate richiede, in caso di concessione in godimento di un bene aziendale al socio, che il corrispettivo annuo e le altre condizioni contrattuali debbano risultare da apposita certificazione scritta di data certa antecedente alla data di inizio dell’utilizzazione del bene (C.M. del 15 giugno 2012 n. 24/E). Sul punto, è preferibile che, la scelta di concedere in godimento un bene al socio, a dispetto di quanto avviene per la concessione del medesimo bene ad un dipendente (che può essere determinata anche dagli amministratori) venga deliberata dai medesimi soci in assemblea.

Infine, si coglie l’occasione per ricordare che, entro il prossimo 2 aprile 2013 (salvo ulteriori proroghe), la società concedente, ovvero il socio utilizzatore (in caso non avesse provveduto la società), è tenuto ad inoltrare un’apposita comunicazione all’Anagrafe Tributaria (cosiddetta Comunicazione Beni ai soci) contenente le informazioni relative agli utilizzatori e ai beni concessi in uso, a prescindere dalla corresponsione di un corrispettivo, anche in linea con quello di mercato.

 

6 marzo 2013

Sandro Cerato