Come noto, l’art. 2, cc. da 36-terdecies a 36-duodevicies, del D.L. 13 agosto 2011, n.138, ha introdotto, a decorrere dal periodo d’imposta 2012, alcune disposizioni finalizzate a contrastare il fenomeno della concessione in godimento di beni relativi all’impresa a soci (o familiari dell’imprenditore), a condizioni più favorevoli rispetto a quelle che caratterizzano il mercato, prevedendo:
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la tassazione di un reddito diverso determinato confrontando il valore di mercato del diritto di godimento e il minor corrispettivo pattuito in capo ai soci (o loro familiari) che ricevono in godimento i beni aziendali;
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l’indeducibilità (totale o parziale) dei relativi costi sostenuti in capo alla società concedente, laddove non sia stato addebitato al socio (in tutto o in parte) il valore di mercato dell’utilizzo del bene dell’impresa.
Qualora oggetto del godimento risulti essere un autoveicolo, l