L’accertamento preceduto da invito a comparire

l’accertamento preceduto da invito a comparire non consente, in caso di richiesta di accertamento con adesione, di avviare una seconda volta il contraddittorio, né da diritto alla sospensione dei termini di 90 giorni

Accertamento preceduto da invito a comparire: negato il secondo contraddittorio e il diritto alla sospensione dei termini 

Con sentenza 14/39/2013 della CTR del Lazio, deposita il 21 gennaio 2013, i giudici capitolini hanno confermato che l’accertamento preceduto da invito a comparire non consente di avviare una seconda volta il contraddittorio né da diritto alla sospensione dei termini di 90 giorni:

“ non poteva produrre alcun effetto né tantomeno la sospensione dei termini, poiché impedita dal precedente contraddittorio attivato dall’ufficio”.

 

 

Breve nota

L’art. 6 del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 stabilisce, al comma 2, che il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall’invito di cui all’art. 5, del medesimo decreto legislativo, può formulare anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

In questa ipotesi, sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente.

Il chiaro disposto normativo è stato perfettamente interpretato dai giudici capitolini.

Infatti, lo strumento dell’adesione può essere avviato sia ad iniziativa degli uffici finanziari che del contribuente. Nel primo caso, ai sensi dell’art.5 del D.Lgs. n.218/1997, l’ufficio locale dell’Agenzia spedisce al contribuente un invito a comparire nel quale sono specificati il giorno e luogo del contraddittorio ed i periodi d’imposta suscettibili di accertamento.

La circolare n. 235/1997 ha previsto che l’invito debba essere ritualmente notificato, ai sensi dell’art. 60 del DPR n. 600/1973, oppure spedito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento .

L’avvio della procedura da parte dell’ufficio non è generalmente obbligatorio e l’Amministrazione finanziaria deve valutare attentamente la fondatezza degli elementi in suo possesso, nonchè “… tenere conto delle proprie esigenze e capacità operative, soprattutto in prossimità dei termini di decadenza dell’azione di accertamento”1 .

A sua volta, il destinatario dell’invito emesso ai sensi dell’art. 5, non è obbligato a presentarsi presso l’ufficio e tale inottemperanza non è autonomamente sanzionabile, fermo restando, ovviamente, la potestà dell’ufficio stesso di procedere alla notifica di atti di accertamento o rettifica.

In effetti, per tale comportamento, sussiste una “sanzione” indiretta, perché al contribuente destinatario dall’invito a comparire, sia nel caso di inottemperanza che nel caso in cui il procedimento si concluda con esito negativo, è preclusa la possibilità di richiedere ed instaurare di sua iniziativa il procedimento di adesione, qualora l’ufficio proceda alla notifica dell’avviso di accertamento.

E di conseguenza viene meno il vantaggio della sospensione dei termini per 90 giorni.

L’Amministrazione, quindi, instaura il contraddittorio con il contribuente una sola volta.

Sul punto segnaliamo la recente sentenza n. 43 della la quindicesima sezione della CTR di Milano del 28 novembre 2011, depositata in segreteria il 2 aprile 2012, con cui anche i giudici meneghini hanno sbarrato la strada al doppio contraddittorio.

I giudici, in via preliminare, al fine di scrutinare la contestata tempestività del ricorso introduttivo del giudizio, esaminano l’eccezione di inammissibilità della domanda di accertamento con adesione, la cui presentazione è stata invocata dal contribuente al fine di beneficiare della sospensione del termine per proporre impugnazione avverso l’avviso di accertamento. Secondo i giudici del riesame, il contribuente non avrebbe potuto proporre l’istanza di accertamento con adesione, ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 218/1997 in quanto l’accertamento impugnato era già stato preceduto da un invito a comparire (ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 218/1997) con esperimento di regolare contraddittorio tra le parti, il cui esito è stato negativo (come da verbale in data 5 maggio 2008). La finalità dell’istituto è quella di prevedere una fase preliminare in contraddittorio tra le parti per la definizione dell’imponibile ed evitare l’insorgere della controversia. Detto contraddittorio con il contribuente finalizzato all’accertamento con adesione può instaurarsi o ad iniziativa dell’Amministrazione, mediante l’invito a comparire di cui all’art. 5 D.Lgs. 19/6/1997 n. 218, anteriormente alla notificazione dell’avviso di accertamento, ovvero ad iniziativa del contribuente, mediante l’istanza prevista dall’art. 6 D.Lgs. 218/1997, posteriormente alla notificazione dell’avviso non preceduto dall’invito di cui all’art. 5.

“La formulazione del testo di legge induce a ritenere del tutto ragionevole che al contribuente destinatario di un avviso di accertamento si consenta di esercitare la facoltà di formulare l’istanza di accertamento con adesione solo quando l’avviso di accertamento non sia stato preceduto dall’invito a comparire; infatti, consentirlo anche in presenza di un precedente invito a comparire significherebbe procedere all’inutile duplicazione di un contraddittorio già risultato infruttuoso (tanto da non aver impedito l’emissione dell’avviso di accertamento)”. Tale duplicazione, infatti, “costituirebbe un ingiustificato appesantimento procedurale, in contrasto con il principio di efficienza e speditezza dell’azione amministrativa, essendo palesemente superfluo attribuire al contribuente la facoltà di provocare un secondo contraddittorio”. Di conseguenza, è inammissibile “ l’istanza di accertamento con adesione in quanto presentata dal contribuente dopo l’invito a comparire e l’esperimento della fase in contraddittorio con la sottoscrizione del verbale con esito negativo. L’inammissibilità dell’istanza rende inapplicabile il regime di sospensione automatica del termine per l’impugnazione, con conseguente inammissibilità, per tardività, del ricorso di primo grado, come correttamente affermato dalla commissione di primo grado”.

 

27 marzo 2013

Francesco Buetto

1 Cfr. circ. n. 235/1997.