S.R.L. semplificate: lo statuto standard può essere modificato

è stato il Ministero della Giustizia a chiarire che lo statuto base per le SRL semplificate può essere modificato dai soci, pur mantenendo le caratteristiche previste per la società “semplificata”

L’art. 3, c. 1, del D.L. n. 1/2012 ha previsto la possibilità di costituire un nuovo tipo di società a responsabilità limitata, ovvero la srl semplificata, che può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione.

La costituzione di questo modello societario deve avvenire per atto pubblico, in conformità del modello standard di statuto, pubblicato in data 14 agosto 2012 in Gazzetta Ufficiale, ed in vigore dal 29 agosto 2012, sulla cui modificabilità (per tutto quanto non regolamentato dallo stesso) si è aperto un acceso dibattito.

A fare chiarezza sull’annosa questione, è intervenuto il Ministero della Giustizia con parere del 10 dicembre 2012 (prot. 43644), il quale ha definitivamente chiarito che, le clausole minime essenziali contenute nel predetto modello standard di statuto/atto costitutivo possono essere legittimamente integrate dalla regolamentazione codicistica, al fine di migliorare il funzionamento di questo particolare prototipo di srl. In altre parole, è consentito alle parti contrattuali (soci under 35) di derogare allo schema tipico di statuto mediante la pattuizione di un diverso contenuto per tutte le ipotesi non disciplinate dal predetto schema.

Si tratta, comunque, di un orientamento differente rispetto a quello assunto dal Ministero dello Sviluppo Economico e da altra autorevole dottrina. In principio, infatti, il Ministero dello Sviluppo Economico aveva ritenuto “maggiormente coerente con il quadro normativo in essere” l’interpretazione non favorevole all’integrazione dell’atto costitutivo o di statuto redatto secondo il modello standard, pena l’utilizzo di altre forme societarie per le quali non erano previsti modelli standard, né la prestazione gratuita del notaio.

Dello stesso avviso, anche il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie secondo cui il notaio rogante non avrebbe potuto apportare alcuna modifica alla disciplina sostanziale tipizzata del negozio costitutivo della s.r.l. semplificata (soci fondatori soltanto persone fisiche under 35, indicazione nella denominazione sociale di SRL Semplificata, amministrazione affidata solo a uno o più soci, entità del capitale sociale che deve variare da un minimo di 1 euro a un massimo di 9.999 euro da versarsi integralmente in denaro direttamente agli amministratori della società), ma avrebbe potuto, invece, apportare modifiche alle formule proposte indicate nel modello standard, con le quali vengono disciplinati gli anzidetti contenuti sostanziali.

Di diverso avviso, invece, l’Associazione Italiana delle s.p.a. (circolare n. 29 del 30 ottobre 2012) secondo cui il modello standard di statuto e di atto costitutivo, approvato dal ministero della giustizia, si sarebbe potuto integrare con clausole aggiuntive non in contrasto con le previsioni del modello e le finalità specifiche delle s.r.l. semplificate.

Per effetto, dunque, dell’autorevole chiarimento del Ministero della Giustizia (che ha riconosciuto la possibilità di modificare lo statuto standard delle srl semplificate), oltre agli aspetti sostanziali inderogabili prescritti per questo tipo di srl (requisito soggettivo e anagrafico, denominazione sociale, amministrazione societaria) il modello potrà legittimamente contenere ulteriori clausole quali, ad esempio:

  • clausole di intrasferibilità (che vietano categoricamente qualsiasi cessione);

  • clausole di prelazione (con le quali i soci si riservano il diritto di avere la preferenza, rispetto a chi non sia socio, nell’acquisto delle quote del socio cedente);

  • clausole di gradimento (con le quali i soci diversi dal cedente si riservano il diritto di impedire l’ingresso in società di nuovi soci non graditi);

  • clausole attinenti al trasferimento delle quote in caso di decesso del socio, con le quali si disciplina l’ingresso in società degli eredi del socio defunto o se ne dispone la liquidazione;

  • specifiche clausole inerenti alle maggioranze occorrenti per le decisioni da assumersi nell’assemblea dei soci e in seno all’organo amministrativo.

Ad ogni modo, non è ancora del tutto chiaro se, in caso di nuove clausole apportate dalle parti, i soci fondatori potranno comunque godere del beneficio dall’esenzione dagli oneri di costituzione ed iscrizione nel registro delle imprese (diritti di bollo e di segreteria e onorari notarili). Sul punto, il ministero della Giustizia si limita a dire che “l’adozione del modello standard, anche se ha la finalità di garantire l’esenzione dal pagamento degli onorari notarili, non vieta certo alle parti di richiedere la predisposizione del negozio secondo le esigenze proprie dell’attività di impresa che si intende svolgere mediante l’utilizzo del modello societario semplificato”, ma non spiega se dette modifiche godranno dell’esenzione dei predetti oneri, ovvero debbano essere pagate a parte al notaio rogante.

Tuttavia, in assenza di conferme ufficiali sul tema, si ritiene di aderire alla tesi dominante secondo cui, in caso di rilevanti modifiche/integrazioni apportate al modello standard di statuto, debba essere riconosciuto un compenso al professionista, atteso che il tenore letterale della norma pare ancorare la gratuità della prestazione notarile soltanto all’adozione del modello ministeriale standard, eventualmente integrato con modifiche di limitata significatività quali, ad esempio, l’indicazione della durata in carica dell’organo amministrativo, nonché la definizione della data di chiusura del primo esercizio sociale (e, di conseguenza, di quelli successivi).

6 febbraio 2013

Sandro Cerato