il prossimo 1 marzo le società di persone e gli imprenditori individuali, che intendono calcolare l’IRAP col metodo da bilancio proprio delle società di capitali, devono comunicare l’opzione vincolante al Fisco
Premessa generale
In un periodo di crisi economica come quello odierno è sempre più importante per le aziende prendere in considerazioni tutte le possibilità previste dalla normativa fiscale che potrebbero risultare utili ai fini di un ipotetico risparmio . La scadenza oggetto del presente intervento potrebbe pertanto rappresentare una potenziale occasione positiva che il Contribuente deve valutare in via preventiva caso per caso prima di poter esprimere correttamente la sua scelta.
Premessa normativa
Entro il prossimo 1 Marzo 2013 le società di persone e le persone fisiche esercenti attività commerciali possono optare per la determinazione della base imponibile con le stesse regole previste per le società di capitali(le società di persone o le imprese individuali che possono manifestare tale scelta devono trovarsi obbligatoriamente nel regime di contabilità ordinaria, sia naturale che per opzione). Le società di persone e le imprese individuali appena costituite possono effettuare l’opzione per la determinazione della base imponibile con le predette modalità entro 60 giorni dalla data di costituzione o di inizio attività. In caso di trasformazione di un soggetto IRES in società di persone l’intenzione di mantenere il regime di determinazione della base imponibile di cui sopra dovrà essere manifestata entro il termine di 60 giorni dalla data di efficacia giuridica della trasformazione stessa.I soggetti che in passato hanno esercitato l’opzione (si ricorda che l’opzione è entrata in vigore nel 2008) alla scadenza del triennio possono scegliere se proseguire col regime prescelto in modo tacito o, in caso contrario, esercitare la revoca. Si rammenta che l’opzione è irrevocabile per 3 periodi d’imposta(2013-2015) ed al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio (nel caso in cui l’opzione sia stata comunicata , per esempio, nell’anno 2010, la stessa si rinnova per un altro triennio fatta salva la possibilità di esprimere la revoca entro la data dell’1 marzo 2013).
Anche le imprese in contabilità semplificata nel periodo 2012 possono optare per il calcolo Irap con il metodo da bilancio se con decorrenza 2013 hanno adottato, per obbligo o per opzione, il regime di contabilità ordinaria. Anche la Comunicazione di un’eventuale revoca dell’opzione per il calcolo IRAP col metodo di bilancio vincola il contribuente all’applicazione del metodo fiscale per almeno un triennio (questo comporta che se lo stesso Contribuente intenda nuovamente optare per il calcolo con metodo da bilancio non può effettuare la scelta in tal senso per almeno un triennio dalla revoca ).
La remissione in bonis
Il Decreto Legge n. 16-2012ha introdotto il nuovo “Istituto della Remissione in Bonis” da applicarsi in caso di omessa o tardiva presentazione della comunicazione di opzione. In buona sostanza l’istituto della “Remissione in bonis” si può equiparare alla procedura del ravvedimento operoso e per poterne usufruire occorre che:
1) la violazione non sia già stata oggetto di contestazione da parte dell’Amministrazione;
2) non siano iniziati accessi ,ispezioni o verifiche;
3) il contribuente deve inviare la comunicazione di opzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione fiscale utile (modello Unico) il cui termine di presentazione scade successivamente al termine per l’esercizio dell’opzione;
4) provvedere al versamento contestuale della sanzione prevista nella misura di euro 258 attraverso modello F24 con codice tributo 8114 riportando come anno di riferimento l’anno per il quale si effettua il versamento (il versamento di 258 euro non può essere compensato con altri crediti).
TABELLA RIEPILOGATIVA ADEMPIMENTI OPZIONE IRAP
TIPOLOGIA DEL SOGGETTO |
TERMINE PER EVENTUALE OPZIONE |
Società di persone e imprese individuali in contabilità ordinaria |
Eventuale opzione entro il 01 marzo 2013 |
Imprese individuali in contabilità ordinaria neo costituite |
Eventuale opzione entro 60 giorni dall’inizio attività |
Società di persone neo costituite |
Eventuale opzione entro 60 giorni dall’inizio attività |
Società di capitale che si trasforma in società di persone |
Eventuale opzione entro 60 giorni dalla data di iscrizione del provvedimento nel registro Imprese |
Società di persone che si trasforma in società di capitale |
Nessuna opzione in quanto nel caso di specie è obbligatorio il calcolo Irap con il metodo di bilancio |
TABELLA DATI RICHIESTI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO
PRIMO RIQUADRO |
OCCORRE BARRARE LA CASELLA OPZIONE O REVOCA |
SECONDO RIQUADRO |
COMPILARE I DATI DEL CONTRIBUENTE CHE EFFETTUA LA COMUNICAZIONE |
TERZO RIQUADRO |
OCCORRE INDICARE I DATI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETA’ E IL CODICE DI CARICA |
QUARTO RIQUADRO |
FIRMA DEL SOGGETTO CHE PRESENTA LA COMUNICAZIONE |
QUINTO RIQUADRO |
DATI INTERMEDIARIO FISCALE CHE TRASMETTE IN VIA TELEMATICA L’OPZIONE |
TABELLA DELLE PRINCIPALI DIFFERENZE DI CALCOLO DELL’IMPONIBILE IRAP COL METODO FISCALE E COL METODO DA BILANCIO
CALCOLO SENZA OPZIONE OVVERO METODO FISCALE |
Il regime “naturale” prevede la determinazione della base imponibile come differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’art. 85, c. 1, lett. a, b, f – g, del TUIR, e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del medesimo TUIR, e l’ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell’ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali:
NON SONO DEDUCIBILI LE SEGUENTI SPESE: •le spese per il personale dipendente e assimilato); •i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; •i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa; •i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente; •gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano solo lavoro; •la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; •le perdite su crediti; •l’IMU. I contributi erogati in base a norme di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. I componenti rilevanti si assumono secondo le regole d’imputazione temporale e le classificazioni valevoli per la determinazione del reddito d’impresa ai fini dell’imposta personale. |
CALCOLO CON L’OPZIONE O COL METODO DI BILANCIO |
Con l’opzione il valore della produzione da assoggettare ad IRAP viene calcolato come differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del Codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9 (costi per il personale), 10, lettere c (altre svalutazioni delle immobilizzazioni) e d (svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide), 12 (accantonamenti per rischi) e 13 (altri accantonamenti), così come risultanti dal conto economico dell’esercizio. Rilevano le plusvalenze derivanti da cessione di beni strumentali (non rilevano quelle derivanti da cessione d’azienda). Non sono detraibili: •le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla lettera B), numero 9), dell’art. 2425 c.c.; •i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; •i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa; i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente; •gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano solo lavoro; •la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; •le perdite su crediti; •l’IMU. |
TABELLA COMPARATIVA TRA I DUE METODI DI CALCOLO
BENEFICI PER I SOGGETTI CHE MANIFESTANO L’OPZIONE |
I soggetti Ires o i soggetti che effettuano l’opzione determinano l’imposta dal bilancio d’esercizio e non devono prendere in considerazione le variazioni in aumento e in diminuzione previste ai fini delle imposte dirette. Tra le voci più significative che possono determinare una differenza significativa abbiamo: i costi auto (non si applica la variazione del 40% ovvero del 20% con decorrenza 2013), le spese telefoniche (non si applica l’80%), spese di rappresentanza, manutenzioni eccedenti il 5%, canoni leasing (per i soli canoni non si applica la norma del 40% ovvero del 20 % per il 2013); concessa la deduzione nella determinazione della base imponibile IRAP delle spese classificate come “oneri diversi di gestione“ (possibilità non ammessa per i soggetti che non utilizzano tale metodo). ONERI DI GESTIONE Questa voce comprende tutti i costi della gestione caratteristica non iscrivibili nelle altre voci dell’aggregato B) ed i costi delle gestioni accessorie (diverse da quella finanziaria), che non abbiano natura di costi straordinari. Essa comprende inoltre tutti i costi di natura tributaria che non rappresentano oneri accessori di acquisto (imposte indirette, tasse e contributi vari) diversi dalle imposte dirette. ELENCO PRINCIPALI VOCI : •imposta di registro; • imposte ipotecaria e catastale; • tassa concessioni governative; •imposta di bollo; •I.M.U.; • imposta comunale sulla pubblicità; • altri tributi locali (comunali, provinciali e regionali); •contributi ad associazioni sindacali e di categoria; • omaggi ed articoli promozionali; liberalità; abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni varie; spese per deposito e pubblicazione di bilanci, verbali assembleari. AMMORTAMENTI: Gli Ammortamenti sono dedotti in via generale senza tener conto delle variazioni fiscali (40 % o 20%) mentre per l’ammortamento di avviamento e marchi si utilizza il criterio fiscale e non civilistico.Anche con il calcolo da metodo da bilancio rimane indeducibile il costo del personale compreso Amministratori e lavoratori a progetto (fatte poi salve per entrambi i metodi di calcolo le deduzioni del cuneo fiscale, spese apprendisti, Inail…). Non sono inoltre deducibili gli Ammortamenti relativi alla quota da attribuire al valore del Terreno. |
CONDIZIONI DI SFAVORE PER IL CALCOLO COL METODO DA BILANCIO: |
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27 febbraio 2013
Celeste Vivenzi