Il condono per i mini ruoli antecedenti al 1999: le regole pratiche

la legge di stabilità per il 2013 ha previsto un mini condono per i ruoli ultradecennali anteriori al 31/12/1999; ecco le regole pratiche per questo mini condono

Novella

L’art. 1, c. 527, della cd. «Legge di Stabilità» (legge n. 228 del 24 dicembre 2012 pubblicata in Supplemento Ordinario alla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012), statuisce che: ”decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, vale a dire entro la data del 28 giugno 2013, i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, saranno automaticamente annullati”. Tale disposizione configura l’ annullamento, di diritto, dei ruoli fino ad euro 2 mila non ancora incassati. Pertanto , con il presente contributo si procede ad una analisi o disamina delle varie situazioni debitorie non onorate interessate dal mini-condono. Per usufruire della sanatoria deve trattarsi di cartelle di pagamento con morosità perpetrata fino al 28 giugno 2013. Gli uffici dei concessionari della riscossione hanno quindi sei mesi di tempo per riscuotere i ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, fino ad un importo pari ad euro 2 mila (al netto dell’aggio di riscossione).In caso di mancata riscossione l’esattore potrà operare il discarico e l’eliminazione dalle proprie scritture patrimoniali del carico iscritto a ruolo; le procedure di cancellazione verranno stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze cui sarà demandata altresì l’adozione delle modalità di trasmissione agli enti interessati dell’elenco delle quote annullate e di rimborso agli agenti della riscossione delle relative spese per le procedure esecutive poste in essere.

 

Tipologia dei debiti (crediti per il concessionario) oggetto di annullamento

Il legislatore ha previsto due requisiti per l’annullamento d’ufficio delle somme pretese dal concessionario:

  1. si deve trattare di ruoli resi esecutivi fino al 31/12/1999 (e quindi relativi a pretese sicuramente non successive all’anno 1999);

  2. ai fini dell’individuazione dei ruoli da annullare, l’importo di euro 2.000 si calcola considerando solamente tre componenti dell’iscrizione al ruolo, ossia il capitale, gli interessi per ritardata iscrizione al ruolo e le sanzioni.

    Ai fini della determinazione del suddetto limite (euro 2 mila) non concorre l’aggio dell’agente di riscossione. Può trattarsi, nei limiti della somma anzidetta, di qualsiasi tipologia di ruolo, ivi compresi quelli iscritti a titolo di tributi locali, multe stradali, contributi previdenziali… La norma non specifica assolutamente la natura dei ruoli da annullare e quindi tale sanatoria parrebbe comprendere qualunque tipo di somma iscritta al ruolo (i.e. contributi previdenziali, tributi, rette scolastiche…).

 

Annullamento d’ufficio ruoli al 31 dicembre 1999 di importo pari ad euro 2.000

Tale disposizione configura l’ annullamento, di diritto, dei ruoli fino ad euro 2 mila non ancora incassati; il contribuente non deve porre in essere di propria iniziativa nessuna attività , in quanto l’annullamento opererà d’ufficio. Al fine di avere una esatta e corretta ricognizione delle cartelle non onorate per il ruolo reso esecutivo sino al 31 dicembre 1999 e quindi meritevole di rientrare nell’ambito oggettivo della normativa di cui all’art. 1, c. 572, legge n. 228 è opportuno per il contribuente recarsi presso il Concessionario della riscossione competente al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie, richiedendo anche l’estratto ruolo completo.

 

Sopravvenienza attiva

Sotto il profilo contabile l’annullamento del debito erariale presente in bilancio determinerà il sorgere di una sopravvenienza attiva tassabile riferita ad insussistenza di passività iscritta in bilancio in precedenti esercizi. La soppressione di una passività iscritta in bilancio in esercizi precedenti costituisce una sopravvenienza attiva imponibile, quand’anche tale posta patrimoniale venga accertata come inesistente. In tema di imposte sui redditi, la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, che costituisce sopravvenienza attiva ai sensi dell’art. 88, c. 1, del Tuir, si realizza in tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, e dunque indipendentemente dal sopraggiungere di eventi gestionali straordinari o comunque imprevedibili, una posizione debitoria, già annotata come tale, debba ritenersi cessata, e assuma quindi in bilancio una connotazione attiva(Cass. civ. Sez. V, 8 giugno 2011, n. 12436).

 

Inesigibilità ruoli esecutivi fino al 31 dicembre 1999

Il comma 529 dell’articolo 1 della cd. «Legge di Stabilità» statuisce che ai crediti previsti dal comma 527, vale a dire iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, di importo fino ad euro 2 mila, non si applicano gli artt. 19 (discarico per inesigibilità) e 20 (procedura per discarico inesigibilità e reiscrizione dei ruoli) del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile.

Il comma 528 dell’articolo 1 della cd. «Legge di Stabilità» stabilisce che per i crediti diversi da quelli precedenti (vale a dire fino ad euro 2 mila) iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, esaurite le attività di competenza, l’agente della riscossione provvede a darne notizia all’ente creditore, anche in via telematica, con le modalità stabilite dal decreto di prossima emanazione riferito alle procedure di cancellazione (e modalità di trasmissione dei dati) previste per i crediti iscritti in ruoli esecutivi fino al 31 dicembre 1999, di importo fino ad euro 2 mila. In sostanza, pur non prevedendo l’azzeramento dei carichi iscritti a ruolo come per la fattispecie delle iscrizioni a ruolo di importo non superiore ad euro 2 mila, il legislatore:

  • Limita la responsabilità amministrativa dei funzionari ai casi più gravi;

  • consente agli enti di riscossione, una volta approvato il decreto, di attivarsi, per tutti i crediti ultradecennali iscritti in ruoli esecutivi fino al 31 dicembre 1999, per il discarico delle somme e la richiesta agli enti creditori del rimborso delle spese per le procedure esecutive poste vanamente adottate.

  • Non si tratta, quindi, di annullamento d’ufficio dei crediti iscritti in ruoli resi esecutivi a fine dicembre 1999, ma si consente agli agenti di riscossione di adottare una procedura più snella per il discarico per inesigibilità dei ruoli rispetto a quella prevista dalla normativa vigente, che sarà formalizzata con apposito decreto del Mef.

  • In definitiva , per i ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, gli agenti di riscossione dovrebbero abbandonare l’attività di riscossione ed annullare azioni cautelari intraprese (quali ipoteche, fermi amministrativi…) con estinzione delle procedure di vendite all’incanto eventualmente già programmate.

 

Conclusione

I termini di questomini condono sono i seguenti:

  • Importo totale della cartella non superiore ad € 2000 comprensivo di sanzioni e interessi, ma non comprendente gli aggi esattoriali, dei quali pertanto non si tiene conto.

  • Iscrizioni relative a ruoli resi esecutivi entro il 31/12/2009.

  • Natura dell’importo iscritto a ruolo senza limitazione alcuna. Si può trattare di tributi erariali, tributi locali, multe stradali, contributi previdenziali….

  • Pendenza del debito alla data del 30 giugno 2013. Ciò significa che se l’esattore riesce ad incassare le somme iscritte a ruolo prima di tale data purtroppo non c’è nulla da fare.

  • Non è necessaria alcuna istanza specifica

Si consiglia a tutti i contribuenti di richiedere immediatamente a Equitalia la propria posizione debitoria, in modo da verificare nei prossimi mesi se essa ha provveduto all’annullamento dei vecchi ruoli come previsto dalla legge (la norma parla di annullamento decorsi sei mesi dall’entrata in vigore della stessa, ossia a partire dal primo gennaio 2013).E’ consigliabile controllare presso l’esattoria, decorso il termine del 30/06/2013, che effettivamente lo sgravio sia stato effettuato.

 

6 febbraio 2013

Ignazio Buscema