Il concordato di gruppo

in Italia manca una normativa sui concordati di gruppo; la giurisprudenza, tuttavia, sta prendendo atto dell’esistenza di procedure concorsuali che coinvolgono i gruppi societari

Come noto, il nuovo art. 161 della Legge Fallimentare (come modificato dalla Introdotta col DL 83/2012 conv. in L. 134/20121) prevede la possibilità per il debitore di depositare una domanda di concordato “in bianco”, cioè senza il piano di concordato, riservandosi di depositare il piano attestato entro 60 o 120 giorni dall’ammissione alla procedura (art. 161 L.F. c. 4); in caso di difficoltà oggettive nella definizione del piano, il debitore ha possibilità di ottenere ulteriori 60 giorni per il deposito dello stesso.

 

Il provvedimento del tribunale di Rimini che pubblichiamo oggi (decr. Cron. 5847 del Tribunale Fallimentare di Rimini) è doppiamente interessante:

  1. perchè illustra una delle motivazioni che possono giustificare un ritardo nella definizione del piano;

  2. perchè implicitamente ammette le ripercussioni dei rapporti infragruppo nelle procedure concorsuali.

 

I presupposti alla richiesta di estensione del termine per la presentazione del piano

La società istante, che è già entrata in procedura concorsuale “in bianco”, non ha ancora redatto il piano attestato da presentare ai creditori; la difficoltà nella redazione del piano risiede in diversi fattori, fra cui il fatto che la società debitrice è titolare di quote di partecipazione in altre società, assumendo anche le funzioni di una holding.

 

Nell’esercizio della propria attività la società debitrice ha svolto attività nei confronti delle società partecipate e, alla data di ammissione alla procedura, presentava a bilancio, sia le partecipazioni iscritte nell’attivo, che crediti per finanziamenti soci concessi alle società partecipate che crediti commerciali per operazioni svolte a favore delle società partecipate. Tali crediti e partecipazioni rappresentano uno degli asset più importanti dell’attivo concordatario.

 

Anche le società controllate hanno dovuto iniziare autonoma procedura concorsuale; tale situazione obbliga la società holding a (s)valutare tutti i valori di bilancio relativi a tali partecipazioni (in particolar modo i valori relativi ai crediti commerciali vantati verso le società partecipate).

 

Il concordato di gruppo?

Il Tribunale di Rimini riconosce che la gestione dei rapporti della società debitrice verso le società partecipate anch’esse in procedura concorsuale è giusta causa per richiedere l’estensione di 60 giorni per perfezionare il piano di concordato.

 

Il Tribunale di Rimini, oltre a concedere il suddetto maggior termine alla società debitrice, riconosce tutte le difficoltà nel gestire un concordato di un gruppo di società (“la necessità di coordinare la proposta ad altre procedure concorsuali di società collegate”).

 

Come è noto, la legge italiana (ad oggi) non riconosce la possibilità di procedura concorsuale minore per un gruppo di società, anche se nella realtà economica i gruppi societari sono estremamente comuni. E’ di palese evidenza che, in caso di procedura concordataria di una società facente parte di un gruppo, tutto il gruppo possa essere trascinato in procedura concorsuale, dato che le società di un gruppo normalmente agiscono come un unicuum non come entità separate.

 

Il decreto del Tribunale di Rimini riconosce che è importante coordinare tali procedure di gruppo a tutto vantaggio dei creditori sociali.

 

 

28 gennaio 2013

Luca Bianchi e Cinzia Mengozzi

1Art. 161 – Domanda di concordato

I. La domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell’anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.

II. Il debitore deve presentare con il ricorso:

a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;

b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;

c) l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;

d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;

e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.

III. Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lett. d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.

IV. Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell’articolo 152.

V. La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria.

VI. L’imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all’omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell’articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo.

VII. Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all’articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell’articolo 111.

VIII. Con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa, che il debitore deve assolvere sino alla scadenza del termine fissato. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo.

IX. La domanda di cui al sesto comma è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l’ammissione alla procedura di concordato preventivo o l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.

X. Fermo quanto disposto dall’articolo 22, comma 1, quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.