E’ sequestrabile il bene che fa parte del fondo patrimoniale

continua la giurisprudenza relativa alla possibilità per il fisco di aggredire i beni inseriti in un fondo patrimoniale: oggi analizziamo il caso del sequestro per equivalente

Con sentenza n. 40364 del 15 ottobre 2012 (ud 19 settembre 2012) la Corte di Cassazione, in forza di consolidata giurisprudenza, ha affermato che “… i beni costituenti il fondo patrimoniale rimangono nella disponibilità del proprietario o dei rispettivi proprietari, ma hanno solo un vincolo di destinazione. Da ciò consegue che i beni immobili conferiti dal ricorrente non possono che appartenere a lui e pertanto resta soddisfatto il criterio dell’appartenenza della cosa al reo, che ne giustifica la confisca e il preventivo sequestro”.

La Corte si è già pronunciata sulla sequestrabilità per finalità preventive dirette alla confisca dei beni costituenti il fondo patrimoniale, osservando che non esiste alcuna incompatibilità tra il sequestro preventivo e i regimi di particolare favore assicurati dalle leggi civili a taluni beni in ragione della loro natura o destinazione.

I precedenti in questione (Cass. sez. 2, sent. n. 16658 dep. il 2 maggio 2007; 29940 del 2007), contengono alcune puntualizzazioni applicabili anche alla fattispecie. Si è sostenuto che le norme civilistiche che definiscono la natura di taluni cespiti patrimoniali (i.e. artt. 169 e 1881), ovvero disciplinano l’esecuzione coattiva civile (i.e. artt. 543 e 545 c.p.p.) riguardano esclusivamente la definizione della garanzia patrimoniale a fronte delle responsabilità civili, e in nulla toccano la disciplina della responsabilità penale, nel cui esclusivo ambito ricade invece il sequestro preventivo. Peraltro la struttura e la finalità del sequestro preventivo rendono evidente la differenza con le fattispecie civilistiche, tanto cautelari che espropriative: il sequestro preventivo non presuppone alcuna responsabilità civile, ed è anzi indipendente dall’effettiva causazione di un danno quantificabile; non prelude ad alcuna espropriazione, ma semmai ad un provvedimento sanzionatorio, quale è la confisca, che prescinde dal danno e considera solo l’esistenza di un particolare rapporto di strumentalità o di derivazione tra la cosa e il reato. Tali asimmetrie rendono improponibile qualsiasi tentativo d’analogia, che certo non può essere ispirata dai precedenti giurisprudenziali in tema di sequestro conservativo disposto nel processo penale, trattandosi nell’ipotesi del sequestro conservativo della medesima misura cautelare disciplinata dal codice di procedura civile, e posta a presidio della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità per obbligazioni di natura civilistica (risarcimento in favore della parte civile) o la cui realizzazione coattiva è strutturata sul modello dell’espropriazione forzata (spese processuali e pene pecuniarie).

La legittimità del sequestro finalizzato alla confisca non è esclusa dal fatto che trattasi di confisca per equivalente, poichè l’assenza di nesso pertinenziale tra il reato commesso e i beni confiscabili ‘per equivalente’ non altera la natura sanzionatoria della confisca, che colpisce il reo in quanto la giustificazione dell’intervento penale, con il simultaneo travolgimento dei vincoli civilistici, risiede unicamente nell’appartenenza del bene sequestrato al patrimonio del reo” (Cass. pen. Sez. 3 n. 6290 del 14.01.2010).

A ben vedere anche la sentenza n. 18527 del 03.02.2011, cui fa riferimento il ricorrente, è sostanzialmente in linea col sopraindicato indirizzo. Si legge infatti in motivazione: “E’ certamente corretto, in linea astratta il ragionamento seguito dal Tribunale laddove ha condivisibilmente ritenuto assoggettabili a sequestro preventivo, in vista della confisca per equivalente, beni cointestati con terzi estranei ma comunque nella disponibilità dell’indagato“. In relazione alla particolarità della fattispecie in esame, veniva disposto l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale solo perchè “… a fronte della documentazione offerta dalla difesa – e della quale il Tribunale ha avuto modo di analizzarne i contenuti, dandosene carico nell’ordinanza – non è stato adeguatamente motivato il profilo della disponibilità del bene in capo all’indagato…”.

Il ricorrente aveva la disponibilità, per quanto in precedenza evidenziato della quota del 50% del bene sequestrato per cui legittimamente è stato eseguito il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, benchè il bene stesso facesse parte del fondo patrimoniale.

Nè vi è alcuna lesione dei diritti del minore. Come ha già evidenziato il Tribunale dall’atto costitutivo non emerge la destinazione del fondo ad esclusivo interesse del minore, dal momento che si deroga espressamente all’art. 169 c.c. (unica norma posta a tutela del minore) prevedendosi che “i beni immobili costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere alienati, ipotecati o comunque vincolati se non con il consenso di entrambi i coniugi e senza bisogno di autorizzazione giudiziale anche in presenza di figli minori“.

 

3 dicembre 2012

Roberta De Marchi