Con sentenza n. 40364 del 15 ottobre 2012 (ud 19 settembre 2012) la Corte di Cassazione, in forza di consolidata giurisprudenza, ha affermato che "… i beni costituenti il fondo patrimoniale rimangono nella disponibilità del proprietario o dei rispettivi proprietari, ma hanno solo un vincolo di destinazione. Da ciò consegue che i beni immobili conferiti dal ricorrente non possono che appartenere a lui e pertanto resta soddisfatto il criterio dell'appartenenza della cosa al reo, che ne giustifica la confisca e il preventivo sequestro”.
La Corte si è già pronunciata sulla sequestrabilità per finalità preventive dirette alla confisca dei beni costituenti il fondo patrimoniale, osservando che non esiste alcuna incompatibilità tra il sequestro preventivo e i regimi di particolare favore assicurati dalle leggi civili a taluni beni in ragione della loro natura o destinazione.
I precedenti in questione (Cass. sez. 2, sent. n. 16658 dep