Notifiche presso la casa comunale costituzionalmente illegittime?

il procedimento di notifica degli atti presso la casa comunale presenta dubbi di costituzionalità: ecco la valutazione espressa ieri dalla Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 258 del 22 novembre 2012, ha dichiarato l’illegittimità della norma (art. 26 del D.P.R. n. 602/1973), sancendo che l’avvenuto deposito della cartella nell’albo comunale avviene senza la minima notizia al contribuente, senza quindi che si affigga l’atto alla porta nè che si invii la raccomandata A/R.

La Consulta ha, dunque, dichiarato l’illegittimità del citato art. 26 nella parte in cui prevede che, in ogni caso di irreperibilità quindi anche in quella temporanea, la notifica possa avvenire ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett, e) del D.P.R. n. 600/73, ovvero mediante semplice deposito dell’atto presso la casa comunale.

La Corte ha, quindi, ritenuto ambiguo (oltre che sfavorevole ai diritti del contribuente) il contenuto di tale articolo 26. In sintesi, il contribuente deve venire a conoscenza che l’atto (cartella esattoriale) é stato depositato presso la casa comunale, mediante il ricevimento della raccomandata A/R, che è così informativa di tutto ciò.

Ove ciò non avvenga, tutte le cartelle sono nulle poiché di fatto non risultanti notificate al contribuente.