Inesistenza delle notifiche per posta: excursus legislativo

Per comprendere il dibattito giurisprudenziale e dottrinario sulla notifica delle cartelle esattoriali per posta è fondamentale analizzare la successioni degli interventi normativi sull’argomento.

Al fine di poter chiarire in modo univoco l’argomento delle notifiche a mezzo posta, risulta opportuno compiere un excursus storico per evidenziare che la fonte normativa in tema di notifiche per posta, risiede nel disposto di cui all’art. 26, c. 1, del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, rubricato “notificazione della cartella di pagamento”.

 

 

La norma in esame, nel corso degli anni, ha subìto le seguenti formulazioni:

  1. dal 1° gennaio 1974 sino al 30 giugno 1999:

“la notificazione della cartella al contribuente è eseguita dai messi notificatori dell’esattoria o dagli ufficiali esattoriali ovvero dagli ufficiali giudiziari e nei comuni che non sono sede di pretura, da messi comunali e dai messi di conciliazione. Alla notificazione in comuni non compresi nella circoscrizione esattoriale provvede l’esattore territorialmente competente, previa delegazione da parte dell’esattoria che ha in carico il ruolo. La notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo”;

  1. dal 1° luglio 1999 sino all’08.06.2001, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999:

“La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma”;

  1. dal 09.06.2001 sino ad oggi, a seguito delle ulteriori modifiche apportate dall’art.1, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 193 del 27 aprile 2001 (G.U. n. 120 del 25 maggio 2001):

“La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda”.

 

È facile notare lo sviluppo normativo relativo alla notifica a mezzo posta, infatti il legislatore, in un primo momento, ha tassativamente previsto la procedura di notifica “direttamente da parte dell’esattore”; successivamente, ha cancellato tale inciso e, di conseguenza, ha previsto che i soggetti notificatori fossero soltanto quelli tassativamente indicati nell’art. 26, comma 1, prima parte, cit. (Ufficiali della riscossione; altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge; ovvero previa eventuale convenzione tra comune e concessionario dai messi comunali, o dagli agenti della polizia municipale).

Il significato proprio delle parole e l’intenzione del legislatore sono chiari nell’escludere, a far data dal 1° luglio 1999, l’esattore (oggi concessionario) dalla notificazione mediante invio diretto della lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

 

Dopo queste preliminari ed imprescindibili precisazioni si comprende facilmente la differenza tra problematica della mancata compilazione della relata di notifica che si trova sulla cartella di pagamento che comporta la nullità della notifica stessa e quella attinente alle conseguenze che possono derivare dall’esecuzione della notifica da parte di un soggetto a ciò non abilitato dalla legge, appunto l’inesistenza della notifica. È comprensibile infatti, che il Legislatore abbia voluto prevedere una garanzia maggiore per la notifica degli atti tributari sostanziali , in quanto, questi incidono direttamente sulla sfera patrimoniale del destinatario e, pertanto, è più che coerente che le notifiche degli stessi debbano essere poste in essere mediante procedure ben definite e da soggetti abilitati, così da poter garantire l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del soggetto destinatario. A maggior ragione, poi, se la notifica della cartella di pagamento ha altresì la finalità di rendere l’atto perfetto in senso giuridico.

 

Per quanto, poi, riguarda la corretta procedura da seguire per le notifiche a mezzo posta, si cita la seguente normativa:

  1. art. 26, c. 2, cit.: “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l’art. 149-bis del codice di procedura civile” (comma inserito dall’art. 38, comma 4, lett. h), D. L. 31 maggio 2010 n.78, in vigore dal 31 maggio 2010, convertito dalla L. n. 122 del 30 luglio 2010);

  2. art. 26, c. 6, cit.: “per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”;

  3. art. 60, u.c., D.P.R. n. 600/73: “qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto” (comma aggiunti dall’art. 37, comma 27, lett f), D.L. n. 223 del 4 luglio 2006);

  4. art. 149 del codice di procedura civile: (notificazione a mezzo del servizio postale) “Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale. In tal caso l’ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendovi menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest’ultimo è allegato all’originale. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto”;

  5. art. 14, comma 1, Legge n. 890 del 20.11.1982: “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l’impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall’Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 26, 45 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi d’imposta”.

  6. Art. 2 Legge n. 890 del 20 novembre 1982: “gli ufficiali giudiziari, per la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale e per le comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata connesse con la notificazione di atti giudiziari, fanno uso di speciali buste e moduli, per avvisi di ricevimento, entrambi di colore verde, di cui debbono fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello prestabilito dall’Amministrazione postale. Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto”.

 

7 novembre 2012

Maurizio Villani e Francesca Giorgia Romana Sannicandro