Il procedimento di iscrizione dell'ipoteca per il concessionario alla riscossione

una ricostruzione, a seguito delle recenti sentenze di merito, del procedimento che Equitalia deve seguire per iscrivere ipoteca sugli immobili del contribuente

La sentenza di cui ci occupiamo (C.T.R. della Lombardia n. 29/27/12) concerne l’annullamento di iscrizione ipotecaria effettuata dal concessionario della riscossione Equitalia Esatri Spa sull’immobile di proprietà di una privata contribuente, che era stata impugnata in primo grado avanti la CTP di Lecco deducendo due rilevanti vizi di forma di cui era affetta la comunicazione inviata alla contribuente:

    1. mancata indicazione del responsabile del procedimento;

    2. mancato invio dell’intimazione ad adempiere in applicazione dell’art. 50 c. 2 DPR 602/1973.

 

Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente per entrambi i motivi sopra illustrati ed Equitalia ricorreva quindi in appello sostenendo le medesime argomentazioni respinte in prime cure.

In particolare, relativamente alla mancata indicazione del nominativo del responsabile del procedimento, Equitalia si è difesa adducendo che tale omissione sarebbe irrilevante in quanto “in nessun caso sanzionabile con la nullità”.

Per quanto riguarda il mancato invio dell’intimazione ad adempiere, il concessionario della riscossione ribadiva di non essere tenuto all’applicazione dell’art. 50 comma 2 DPR 602/1973 in quanto l’ipoteca doveva considerarsi “atto meramente cautelare” e non atto dell’esecuzione forzata.

 

La CTR Lombardia – Milano, con una sentenza sintetica ma perentoria, ha confermato l’annullamento dell’ipoteca del concessionario della riscossione deciso in primo grado, statuendo che: “essendo trascorso più di un anno dalla notifica delle cartelle esattoriali, senza che il concessionario abbia proceduto all’espropriazione, trova applicazione l’art. 50, II comma, DPR 602/73 e non l’art. 77 del DPR 602/73”.

 

Trova quindi una nuova ed autorevole conferma da parte del giudice tributario di secondo grado il principio, adombrato per la prima volta nella sentenza delle Sezioni Unite n. 2053/2006 e più recentemente confermato nella sentenza, sempre delle Sezioni Unite n. 4077/2010 secondo cui, essendo l’ipoteca esattoriale “un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare”, nel caso sia decorso più di un anno dalla notifica delle cartelle esattoriali poste alla base del vincolo ipotecario, è obbligatorio da parte del concessionario per la riscossione l’invio dell’intimazione ad adempiere di cui all’art. 50 comma 2 DPR 602/1973.

 

Per inciso si evidenzia come numerosi giudici tributari di merito si sono allineati a tale principio (si ricordano, ex plurimis, CTR Toscana del 24/03/2010; CTP Milano del 20/04/2009; CTR Puglia del 25/09/2009; Tribunale di Roma del 09/12/2010), sottolineando che la mancata attivazione della fase espropriativa da parte di Equitalia nel termine annuale fissato dall’art. 50 del DPR n. 602/1973 determina il venir meno della capacità esecutiva del ruolo (ossia del credito contenuto nella cartella esattoriale), essendo la sua efficacia sospesa ex lege sino a quando non è ripristinata dall’intimazione ad adempiere che deve quindi essere necessariamente notificata al contribuente.

Un particolare cenno sul punto, merita di essere fatto alla sentenza n. 18/2010 della CTR Piemonte – Torino che ha stabilito con particolare fermezza che “L’ipoteca, nella fattispecie, della riscossione tributaria ha una piena ed assoluta valenza espropriativa che, peraltro, è perfettamente coerente con le disposizioni di cui all’art. 2808 CC”.

Ed infine, sulla questione si è pronunciata recentemente la Cassazione a Sezioni Unite che ha riconosciuto una volta per tutte la natura propriamente esecutiva dell’iscrizione di ipoteca.

Nell’ambito, poi, della giurisdizione ordinaria, la natura propriamente esecutiva del provvedimento (come dell’afferente preavviso) di iscrizione di ipoteca e/o di fermo di beni mobili registrati” (SU del 12/10/2011).

 

Per completezza si fa presente che la CTR di Milano, nella sentenza in commento, ritenendo assorbente ai fini della decisione di conferma dell’illegittimità dell’ipoteca esattoriale il motivo del mancato invio dell’intimazione ad adempiere, non si è pronunciata sull’altro motivo della mancata indicazione del responsabile del procedimento, pur prendendo atto, nella parte motiva della sentenza, che “in primo grado è stato evidenziato che la mancata indicazione del responsabile del procedimento è un vizio che deve essere sanzionato con la nullità del provvedimento”.

 

22 novembre 2012

Roberto Molteni