L'art. 2 c. 1 del Decreto Legge 201/2011 ha modificato le modalità applicative della deduzione dell'IRAP dalle imposte sui redditi (introdotta dall'art. 6 del DL 185/2008 secondo cui “la quota parte di Irap deducibile viene forfetariamente determinata in ragione del 10,00% dell’imposta complessivamente dovuta dai soggetti passivi che hanno fanno concorrere nella base imponibile spese per il personale od interessi passivi”) con l’effetto che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, sarà deducibile dall'IRPEF/IRES la parte di IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di legge.
Pertanto, nell'ipotesi di sostenimento di spese per il personale dipendente e assimilato, la quota di IRAP deducibile ai fini IRES/IRPEF dovrà essere determinata analiticamente, in relaz