La circolare dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Affari legali e Contenzioso Settore strategie difensive-, del 6 agosto 2012 n. 34/E, rischia di stravolgere del tutto il percorso di numerosi contenziosi instaurati avverso cartelle di pagamento emesse a seguito del mancato riconoscimento di un credito Iva nel caso di omessa dichiarazione.
Difatti, quello che sembrava un giudizio a lieto fine alla luce della costante giurisprudenza di merito nonché alla luce della circolare della stessa A.E. n. 74/2007 subisce ora, a causa della citata circolare 34/E, una sferzata negativa.
IL FATTO.
I contenziosi in questione si sono instaurati a seguito della notifica di numerose cartelle di pagamento, emesse a seguito di controllo automatizzato ex articolo 54-bis del DPR n. 633/72, per il mancato riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali in contribuenti hanno omesso le dichiarazioni ai fini IVA, delle imposte dirette o dell’Irap.
Tali contenziosi fondano la loro difesa sul fatto che il diritto di detrazione del credito IVA permane anche nel caso in cui il contribuente abbia omesso la dichiarazione o non allegato il quadro Iva alla dichiarazione presentata.
In effetti l’aspetto sostanziale e, quindi, l’effettività e l’esistenza del credito deve prevalere sul dato formale di mancata indicazione dello stesso credito in dichiarazione o di dichiarazione omessa.
Tutto ciò confortato sia dai registri Iva, sia dalle liquidazioni periodiche, sia dai modelli F24 dai quali emerge con chiarezza la sussistenza del credito, a nulla rilevando l’aspetto formale che per l’anno di maturazione del credito stesso la dichiarazione sia stata omessa.
LA NORMA
La legittimazione normativa a tale difesa è riposta nell’art. 19 del D.P.R. n. 603/72, che in maniera chiara sancisce: “il diritto alla detrazione dell’imposta … può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto”.
Inoltre, vi è da sottolineare che il fisco dispone del potere di controllare l’esistenza del credito maturato nell’anno in cui la dichiarazione è stata omessa ex art. 55 del D.P.R. n. 633/72. Ma, se tale potere non viene esercitato, non è possibile far venir meno il diritto di detrazione solo perché l’ufficio risulta inerte e non instaura alcuna forma di controllo o di contraddittorio con il contribuente.
LA GIURISPRUDENZA
La giurisprudenza conforme a tale indirizzo era oramai consolidata: Commissione Tributaria Provinciale dell’Emilia Romagna, n. 22 del 3/03/2011; Commissione Tributaria Regionale Roma, n. 284 del 27/09/2011; Commissione Tributaria Regionale Milano, n. 79 del 8/07/2011; Commissione Tributaria Regionale Torino, n. 16 del 21/01/2010; Tributaria Regionale Roma, n. 234 del 13/09/2010; Commissione Tributaria Provinciale Frosinone, n. 222 del 13/12/2010.
Quanto esposto è, altresì, confermato dalla Corte di Giustizia Comunità Europea, con la sentenza n. C-95/07 e n. C-96/07 del 8/05/2008, in cui è espresso un principio che, traslato nella fattispecie esaminata, comporta l’impossibilità di sanzionare la mancata presentazione della dichiarazione con il disconoscimento di un diritto di credito spettante.