Comunicazione operazioni “black list”

l’obbligo di presentazione della comunicazione riguarda anche i soggetti non residenti (UE o extraUE), limitatamente alle operazioni effettuate nel territorio dello Stato, con controparti aventi sede, residenza o domicilio in un Paese a fiscalità privilegiata

L’art. 1, cc. da 1 a 3, del D.L. 25.3.2010, n. 40, ha introdotto come noto, a decorrere dal 1° luglio 2010, un nuovo adempimento informativo, finalizzato a contrastare le frodi fiscali internazionali e nazionali, poste in essere con il noto sistema “carosello”, attraverso l’utilizzo di società “cartiere”, ossia società costituite con lo solo scopo di creare un’attività d’impresa del tutto apparente e cartolare.

Tale obbligo informativo si sostanzia, nella necessità, per i soggetti passivi nazionali, di comunicare periodicamente, con modalità telematica, all’Agenzia delle Entrate, l’esecuzione di determinate operazioni poste in essere con soggetti ubicati in Paesi a fiscalità privilegiata, c.d. black list. Da un punto di vista operativo, il Legislatore è intervenuto con il D.M. 30.3.2010, con il quale ha stabilito le modalità e i termini di presentazione della citata comunicazione. Per quanto concerne la modulistica, con il Provvedimento n. 2010/85352 del 28.05.2010 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate – come stabilito dall’art. 1, c. 2 del D.M. 30.3.2010 – è stato approvato il modello per la comunicazione telematica. L’Agenzia delle Entrate ha emanato i seguenti documenti di prassi:

  • C.M. 21.10.2010, n. 53/E;

  • C.M. 28.10.2010, n. 54/E;

  • C.M. 28.1.2011, n. 2/E.

 

Si segnala che l’art. 2, c. 8, del D.L. n. 16/2012 (cd. decreto “semplificazioni”), prevede che l’obbligo di comunicazione in questione deve essere effettuato solamente per le operazioni di importo superiore ad euro 500,00.

Secondo quanto precisato dalla C.M. n. 53/E (che prende spunto dalle istruzioni al modello di comunicazione), l’obbligo di presentazione della comunicazione riguarda anche i soggetti non residenti (Ue o extraUe), ma limitatamente alle operazioni effettuate, nel territorio dello Stato, con controparti aventi sede, residenza o domicilio in un Paese a fiscalità privilegiata.

Si afferma in pratica che il soggetto non residente identificato direttamente in Italia che realizza operazioni con operatori economici stabiliti in paesi c.d. black list, deve inviare il modello di comunicazione recante l’elenco di tali operazioni e ciò anche se in alternativa ha provveduto a nominare un proprio rappresentante fiscale in Italia, quest’ultimo è tenuto a segnalare le operazioni (attive e passive) che realizza, per conto del soggetto rappresentato, con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi aventi un regime fiscale privilegiato. La stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente deve, inoltre, segnalare le operazioni che la stessa realizza con operatori economici residenti in paesi black list.

In buona sostanza, l’obbligo di presentazione della comunicazione in capo a soggetti non residenti, richiede la presenza di due condizioni:

  • il soggetto non residente si è identificato ai fini Iva nel territorio dello Stato, tramite la nomina di un rappresentante fiscale (art. 17 del DPR 633/72), ovvero a mezzo di identificazione diretta (art. 35-ter);

  • il soggetto non residente, identificato in Italia, effettua operazioni territorialmente rilevanti ai fini Iva nel nostro territorio, “utilizzando” la propria posizione Iva in Italia.

 

La R.M. 29.11.2010, n. 121/E, ha precisato che rientrano nell’obbligo di comunicazione anche le operazioni svolte da una stabile organizzazione, di un soggetto italiano, situata in un Paese black list, nei confronti di clienti e fornitori anch’essi stabiliti in Paesi blak list. Secondo l’Agenzia, infatti, il rapporto che lega la stabile organizzazione con la casa madre è “trasparente”, nel senso che la prima costituisce una mera articolazione della seconda e non un soggetto autonomo.

A tale proposito, la C.M. n. 2/E/2011, ha opportunamente precisato che, nella descritta ipotesi, ed in accordo con quanto contenuto nella suddetta R.M. n. 121/E/2010, l’obbligo di comunicazione è previsto solamente per le prestazioni di servizi fuori campo Iva, per carenza del presupposto territoriale, effettuate dalla stabile organizzazione stabilita in un Paese black list di un operatore economico italiano. Parimenti, stabilisce la stessa C.M. n. 2/E/2011, sono soggette all’obbligo di comunicazione anche le prestazioni di servizi poste in essere nei confronti di un operatore economico stabilito in un Paese black list, dalla stabile organizzazione, situata in un Paese a fiscalità ordinaria, di un soggetto italiano.

 

18 ottobre 2012

Sandro Cerato