Contratto di rete: semplificata la disciplina

Il contratto di rete vorrebbe essere un utile strumento per consentire alle imprese, soprattutto alle PMI, di aggregarsi o di effettuare alleanze al fine di crescere in competenza ed in competitività ponendo in essere strategie di crescita e di sviluppo condivise, con l’ulteriore incentivo di connesse agevolazioni fiscali.

L’art. 45 del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012 (convertito in Legge n. 134/2012), cd. decreto per la crescita, ha introdotto alcune fondamentali modifiche alla disciplina del contratto rete.

Tali modifiche riguardano in particolare le reti che siano dotate di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un’attività con i terzi.

Il Decreto Sviluppo è, quindi, intervenuto semplificando la disciplina pubblicitaria delle reti ed introducendo la possibilità per la rete di iscriversi nel Registro delle imprese ove ha la propria sede e di acquisire in tal modo soggettività giuridica.

In particolare, la citata Legge ha modificato in maniera rilevante la disciplina in materia di contratti di rete (di cui all’art. 3 del D.L. n. 5/2009).

In primo luogo il Legislatore ha stabilito che qualora il contratto di rete preveda l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un’attività, anche commerciale, con i terzi:

  •  il regime di pubblicità si intende assolto mediante l’iscrizione del contratto di rete nel Registro delle imprese del luogo in cui ha sede la rete senza che sia necessaria l’iscrizione presso ogni singolo Registro delle imprese nel quale è iscritto ciascun partecipante alla rete;
  •  al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2614 e 2615, c. 2 c.c. che dettano la disciplina del fondo e della responsabilità verso i terzi dei consorzi con attività esterna(1);
  •  entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale l’organo comune è tenuto a redigere una situazione patrimoniale osservando, in quanto compatibili, le norme relative alla redazione del bilancio delle società di capitali e la deposita presso il Registro delle imprese in cui ha sede la rete;
  •  negli atti e nella corrispondenza della rete devono essere indicati la sede di quest’ultima, l’ufficio del Registro presso il quale è iscritta ed il numero di iscrizione.

 

Le ulteriori modifiche introdotte dal cd. decreto crescita riguardano:

– la possibilità che il contratto di rete possa essere redatto, ai fini degli adempimenti pubblicitari previsti per la registrazione contratto, oltre che nelle consuete forme dell’atto pubblico e della scrittura privata autenticata anche con atto firmato digitalmente da ciascun partecipante alla rete;

– la semplificazione del regime di pubblicità delle modifiche al contratto di rete che devono essere redatte e depositate per l’iscrizione a cura dell’impresa indicata nell’atto modificativo soltanto presso la sezione del Registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa; sarà quindi tale ufficio a darne comunicazione a quelli in cui sono iscritte le altre imprese partecipanti.

– la facoltà della rete, unicamente nel caso in cui sia prevista la costituzione di un fondo patrimoniale comune, di iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese della circoscrizione in cui è stabilita la propria sede, in tal modo acquisendo soggettività giuridica.

 

La Legge n. 134/2012 ha, infine, introdotto un’agevolazione per gli operatori del settore agrario escludendo i contratti di rete dall’applicazione del regime vincolistico vigente in materia di contratti agrari.

 

Il Contratto di Rete

La disciplina del contratto di rete è regolata dall’art. 3 del D.L. n. 5-2009 (convertito in Legge n. 33/2009), poi modificato dal D.L. n. 78/2010 (convertito in Legge n. 122/2010).

Il Legislatore ha definito “rete” quel contratto tramite il quale più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la competitività sul mercato.

A tal fine gli imprenditori si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.

 

Elementi del Contratto di Rete

Il contratto di rete:

  • deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata (2);
  • è soggetto ad iscrizione presso il Registro delle Imprese presso cui è iscritta ciascuna impresa che lo ha sottoscritto e acquista efficacia dal momento in cui è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari(3).

 

Costituiscono elementi necessari del contratto di rete:
  • la presenza di almeno due imprenditori (indipendentemente dalla loro forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal tipo di attività svolta e della ubicazione territoriale; rimangono esclusi i Professionisti);
  • l’indicazione degli obbiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra i medesimi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi;
  • la definizione di un programma di rete che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante nonché le modalità di realizzazione dello scopo comune;
  • la durata del contratto;
  • le modalità di adesione di altri imprenditori;
  • le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune.

 

Costituiscono contenuto eventuale del contratto di rete:
  • L’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la previsione di criteri di valutazione dei conferimenti e di regole per la gestione del fondo stesso;
  • l’istituzione di un organo comune di gestione e la determinazione dei poteri attribuitegli;
  • la previsione di cause facoltative di recesso anticipato.

Per i contratti di rete l’istituzione del fondo patrimoniale è condizione necessaria per potere fruire delle agevolazioni fiscali e per attribuire alla rete un regime di autonomia patrimoniale.

 

Approfondisci: Rete d’impresa: i profili giuridici

 

Contratto di rete d’impresa: trattamento fiscale agevolato

L’art. 42, c. 2-quater, del D.L. n. 78-2010 ha introdotto un regime di sospensione di imposta per gli utili di esercizio realizzati dalle imprese aderenti alla rete nei periodi d’imposta 2010, 2011 e 2012, accantonati ad apposita riserva e destinati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.

Presupposti per poter usufruire dell’agevolazione fiscale sono:

  • la sottoscrizione di un contratto di rete debitamente iscritto al Registro delle Imprese ovvero l’adesione ad un contratto di rete già esistente;
  • l’istituzione del fondo patrimoniale comune;
  • l’asseverazione del programma comune di rete da parte degli organismi abilitati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 febbraio 2011;
  • l’accantonamento degli utili ad apposita riserva di bilancio e la destinazione dei medesimi al fondo patrimoniale comune;
  • la realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete entro l’esercizio successivo a quello in cui è stata deliberata la destinazione dell’utile;
  • la presentazione in via telematica della comunicazione (cd. Modello Reti) nel periodo compreso tra il 2 e il 23 maggio 2012 e 2013;
  • la redazione (entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale a cura dell’organo comune) di una situazione patrimoniale osservando, ove compatibili, le norme relative alla redazione del bilancio delle società di capitali ed il deposito presso il Registro delle imprese in cui ha sede la rete.

 

La norma prevede anche alcuni limiti all’agevolazione e precisamente che:

  • il regime agevolativo si applica esclusivamente per gli utili realizzati fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012;
  • l’importo degli utili che non concorre alla formazione del reddito d’impresa non può comunque superare il limite di 1 milione di euro per ciascuna impresa partecipante e per ciascun periodo d’imposta per cui è prevista l’agevolazione (2010, 2011, 2012);
  • le agevolazioni possono essere concesse per ogni anno di operatività dell’agevolazione (2010, 2011, 2012) nei limiti dell’importo stanziato a livello nazionale (€ 14.000.000,00 per l’esercizio in corso al 31.12.2012);
  • l’agevolazione opera esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi (non vale per l’IRAP) e può essere fruita solamente in sede di versamento del saldo (senza incidere sul calcolo degli acconti dovuti).

 

Approfondisci: Le agevolazioni fiscali nel contratto di rete

 

Finalità del Legislatore

Il Legislatore con il contratto di rete ha inteso istituire un utile strumento per consentire alle imprese, soprattutto alle PMI, di aggregarsi o di effettuare alleanze al fine di crescere in competenza ed in competitività ponendo in essere strategie di crescita e di sviluppo condivise, con l’ulteriore incentivo delle citate agevolazioni fiscali.

 

NOTE

(1) Per conseguenza il fondo patrimoniale comune:

– non può essere soggetto a divisione per tutta la durata del contratto di rete;

– non può essere aggredito dai creditori particolari dei partecipanti alla rete;

– risponde, in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete con la conseguenza che i terzi creditori possono fare valere i loro diritti esclusivamente sul fondo.

 

(2) La Legge n. 134/2012 offre la possibilità che il contratto di rete possa essere redatto, ai fini degli adempimenti pubblicitari previsti per la registrazione contratto, oltre che nelle consuete forme dell’atto pubblico e della scrittura privata autenticata anche con atto firmato digitalmente da ciascun partecipante alla rete.

 

(3) La Legge n. 134 del 07 agosto 2012 ha semplificato tale sistema prevedendo che, in presenza di fondo patrimoniale, il regime di pubblicità si intende assolto mediante l’iscrizione del contratto di rete nel Registro delle imprese del luogo in cui ha sede la rete senza che sia necessaria l’iscrizione presso ogni singolo Registro delle imprese nel quale è iscritto ciascun partecipante alla rete.

 

15 settembre 2012

Vincenzo D’Andò