Nuova IVA per cassa: quadro della normativa

Il Governo ha innalzato i limiti per l’utilizzo del regime per calcolare l’IVA per cassa: un quadro della nuova normativa.

iva per cassaL’art. 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. Decreto Crescita) ha innovato la disciplina dell’Iva ad esigibilità differita, ordinariamente contenuta nell’art. 6, co. 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ed estesa – per effetto del richiamo operato dall’art. 7, c. 1, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 – alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agenti nell’esercizio di imprese, arti o professioni, da parte di soggetti che nell’anno solare precedente avevano realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 200.000 oppure, in caso di avvio dell’attività, prevedevano di non eccedere tale limite (art. 1 del D.M. 26 marzo 2009).

In particolare, è stata prevista la cessazione di quest’ultimo regime speciale, per effetto dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, che dovranno essere attuate con un apposito Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro l’11 ottobre 2012.

Il legislatore non ha, quindi, optato per la modifica dell’art. 7 del D.L. n. 185/2008, preferendo la totale riscrittura della disciplina dell’Iva per cassa: il regime previsto dalla predetta norma e quello introdotto dall’art. 32-bis sono, tuttavia, accomunati dalla natura facoltativa, in quanto il contribuente può scegliere o meno di aderirvi.

Analogamente, è confermata la preclusione di accesso all’agevolazione per le operazioni soggette al reverse charge, oppure qualora il soggetto si avvalga di un regime speciale, intendendosi per tale quello “monofase” (art. 74, co. 1, del D.P.R. n. 633/72), quello delle agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter del predetto Decreto Iva) e quello del margine per i beni usati (art. 36 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41) e 41/95).

Un altro elemento di condivisione tra normativa previgente e nuova è rappresentato dal principio secondo cui l’Iva diviene comunque esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che prima del superamento di tale orizzonte temporale il cessionario o committente sia stato assoggettato ad una procedura concorsuale, nel qual caso il differimento continua ad operare: non è stato, invece, più riproposto il riferimento alle azioni esecutive.

 

Il nuovo regime si caratterizza, rispetto al previgente, per i seguenti aspetti:
  • l’estensione della possibilità di avvalersi del regime Iva per cassa ai soggetti passivi con volume d’affari non superiore ad euro 2.000.000 (rispetto al limite previgente di euro 200.000) per le operazioni effettuate nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione.
    Conseguentemente, sono escluse, a prescindere dalla consistenza del volume d’affari del cedente o prestatore, le fattispecie poste in essere dai soggetti passivi nei confronti di privati consumatori.
    L’accesso al regime è, invece, prospettabile se il cessionario o committente agisce nell’esercizio di imprese, arti o professioni, ma non è residente in Italia, purchè l’operazione posta in essere sia territorialmente rilevante nello Stato (C.M. 30 aprile 2009, n. 20/E);

  • il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti, da parte dei soggetti che si avvalgono dell’esigibilità differita, può essere esercitato dal momento di avvenuto pagamento dei relativi corrispettivi;

  • il diritto alla detrazione dell’imposta in capo al cessionario o committente sorge al momento di effettuazione dell’operazione – e, quindi, in base alle regole ordinarie di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 – ancorchè il corrispettivo non sia stato ancora pagato.

 

L’art. 32-bis, c. 2, del D.L. n. 83/2012 ha, inoltre, stabilito che l’applicazione del nuovo regime dell’Iva per cassa è subordinata all’esercizio della relative opzione, secondo le modalità che saranno definite con un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Tale atto dell’Amministrazione Finanziaria dovrà chiarire, tra l’altro, se tale facoltà – analogamente a quanto previsto dall’art. 7 del D.L. n. 185/2008 – sia applicabile anche soltanto ad una singola operazione, oppure se, come sembrerebbe desumibile dall’interpretazione letterale dell’art. 32-bis del Decreto Crescita, debba interessare tutte le operazioni poste in essere dal soggetto passivo, qualora rientranti nell’ambito di applicazione del co. 1 della disposizione.

Naturalmente, nel caso di operazioni attive poste in essere nei confronti di privati consumatori (ovvero che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni), o di altre fattispecie per le quali è preclusa l’applicazione del regime dell’Iva per cassa – e, pertanto, soggette alle regole ordinarie – è necessario effettuare un calcolo proporzionale dell’Iva sugli acquisti, al fine di determinare la quota subordinata differimento della detrazione.

Sotto il profilo operativo, l’esercizio dell’opzione comporta, infine, l’indicazione nella fattura – analogamente al regime di cui all’art. 7 del D.L. n. 185/2008 – dell’annotazione “Operazione con Iva ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012”.

 

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18 settembre 2012

Sandro Cerato