Liquidazione giudiziale dei compensi: è sempre preferibile il preventivo

il nuovo decreto sulle tariffe professionali ha profondamente innovato le modalità di determinazione dei compensi dei liberi professionisti: ecco perchè diventa fondamentale il preventivo col cliente

L’art. 9 del D.L. 24.01.2012 n.1, ha previsto che, in assenza di specifico accordo tra le parti, la liquidazione giudiziale dei compensi dei professionisti deve essere determinata con riferimento a precisi parametri stabiliti con decreto del Ministro Vigilante. In attuazione alla suddetta disposizione, è stato pubblicato, in gazzetta ufficiale del 22.08.2012, e in vigore dal giorno successivo, il D.M. 140 che individua i suddetti parametri e le regole cui dovranno attenersi i giudici nella determinazione dei compensi dei professionisti.

Nello specifico, il D.M. in commento – rubricato “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia” – si compone di 42 articoli e di alcune tabelle ed è strutturato in sette capi contenenti disposizioni generali (capo I art. 1) e disposizioni particolari per alcune professioni regolamentate quali: avvocati (capo II, artt. 2-14); dottori commercialisti ed esperti contabili (capo III, artt. 15-29); notai (capo IV, artt. 30-32); professionisti dell’area tecnica quali, ad esempio, agrotecnici, architetti, biologi, chimici, geometri, ingegneri e periti (capo V, artt. 33-39).

E’ stabilito, inoltre, che il compenso relativo alle prestazioni di altre professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, diverse da quelle per esempio di cui sopra (i.e. agente di cambio, assistente sociale, attuario, giornalista, psicologo, revisore contabile e consulenti del lavoro) debba essere liquidato dal giudice applicando, per analogia, le disposizioni contenute nel D.M. 140/2012 (capo VI, art. 40). In allegato al decreto in commento si trovano, infine, alcune tabelle di riferimento recanti soglie numeriche o percentuali relative alle varie prestazioni professionali.

Le disposizioni di carattere generale, applicabili a tutte le suddette categorie professionali regolamentate, prevedono che, la determinazione giudiziale dei compensi comprende l’intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa e i costi degli ausiliari del professionista.

Di contro, nel computo dei compensi liquidabili non sono comprese, invece, le spese da rimborsare, incluse quelle concordate in modo forfettario, oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo; detti oneri dovranno essere liquidati, autonomamente, sulla base della documentazione prodotta dal professionista (o anche in modo forfettario) una volta dimostrato l’effettivo sostenimento degli stessi.

Nel caso di un incarico svolto collegialmente da più professionisti, il compenso è unico, ma potrebbe essere incrementato fino al doppio, in sede di liquidazione giudiziale.

Per le società tra professionisti, il compenso è determinato nella misura spettante ad un solo dei soci professionisti, anche quando la prestazione professionale è eseguita da più soci collegialmente.

Per gli incarichi non conclusi, o assunti in corso d’opera, ai fini della liquidazione del compenso, il giudice dovrà tener conto dell’attività professionale effettivamente svolta.

Le soglie numeriche indicate nelle tabelle allegate al DM 140/2012 (minimi e massimi di tariffa) non sono tuttavia vincolanti per la liquidazione del compenso sicché il giudice potrà, in ogni caso, accordare compensi diversi. La disposizione più importante, comunque, è quella secondo cui “l’assenza di prova del preventivo di massima” (art. 9, c. 4, per. 3, del D.L. 24.01.2012, n. 1) costituisce “elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso”. Per tale motivo si consiglia, al fine di evitare le alee di rischio della liquidazione giudiziale, di concordare in anticipo e per iscritto con il cliente, i compensi spettanti per lo svolgimento dell’incarico professionale.

Infatti, la mancanza di un preventivo scritto tra le parti potrebbe indurre il giudice a riconoscere, al professionista, un compenso più basso rispetto a quello spettante. Per quanto concerne le disposizioni particolari per i dottori commercialisti ed esperti contabili, queste prevedono, rispetto al passato, l’inapplicabilità dei rimborsi di spese, indennità, onorari specifici e graduali, preconcordati e a tempo.

In buona sostanza, il compenso del professionista dovrà, ora, essere determinato con riferimento ai seguenti parametri generali (sezione I del capo III):

a) valore e natura della pratica;

b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;

c) condizioni d’urgenza per l’espletamento dell’incarico;

d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;

e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;

f) pregio dell’opera prestata. Ai fini della corretta determinazione del compenso, l’organo giurisdizionale dovrà attenersi, oltre alle indicazioni circa i suddetti parametri generali, anche alle disposizione e ai parametri specifici indicati per particolari funzioni professionali esercitate (sezione II del medesimo capo).

 

Si tratta, in particolare, delle seguenti:

a) amministrazione e custodia;

b) liquidazione di aziende;

c) valutazioni, perizie e pareri;

d) revisioni contabili;

e) tenuta della contabilità;

f) formazione del bilancio;

g) operazioni societarie;

h) consulenza contrattuale ed economico-finanziaria;

i) assistenza in procedure concorsuali;

l) assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria;

m) sindaco di società.

 

A seconda delle varie funzioni, il compenso è di norma liquidato, salve ulteriori variazioni, applicando al valore della pratica le percentuali variabili stabilite nella tabella C allegata al decreto, nonché utilizzando, di regola, gli ulteriori valori monetari indicati nella medesima tabella.

 

12 settembre 2012

Sandro Cerato