I chiarimenti della circolare MAP sul reddito d'impresa

un riassunto degli ultimi chiarimenti (utili anche ai fini delle dichiarazioni in invio) forniti dall’Agenzia delle Entrate sulla quantificazione del reddito d’impresa

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 35/E ha fornito delle interpretazioni inerenti quesiti posti nel corso del Modulo di aggiornamento professionale (MAP) del 31 maggio 2012.

 

  1. L’utile realizzato da una società di capitali nell’esercizio 2011 e accantonato a riserva per effetto della delibera di destinazione dell’utile dell’esercizio assunta dall’assemblea dei soci nel corso del mese di aprile del 2012 rileva ai fini del calcolo dell’ACE nell’UNICO 2012?

No. Nella relazione al Decreto si specifica che l’incremento è agevolabile dall’inizio dell’esercizio nel corso del quale l’assemblea delibera di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio. Quindi nell’UNICO 2013.

 

  1. Per le società che hanno chiuso in perdita l’esercizio 2010, il patrimonio netto di riferimento deve essere considerato al netto o al lordo della perdita civilistica?

Al netto. Poiché la norma fa riferimento al patrimonio netto contabile, si ritiene che la perdita d’esercizio, compresa quella del 2010, contribuisce a determinare il patrimonio netto contabile.

 

  1. Nel modello UNICO SC 2012 è stata introdotta, al rigo RF74, la casella 2 “Soggetto in perdita sistematica”, si chiede se i tre periodi di imposta consecutivi cui si fa riferimento siano quelli relativi al triennio 2008, 2009 e 2010 o se ci si riferisca al triennio 2009, 2010 e 2011.

La casella “Soggetto in perdita sistematica” inserita nei modelli Unico SC ed ENC 2012 è diretta a quei soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, il cui periodo di imposta è iniziato dopo l’entrata in vigore della legge 148/11, ma prima del 1° gennaio 2012 e che si chiuderà non oltre il 30 dicembre 2012.

 

  1. In merito all’errata competenza, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 del 4 maggio 2010 si riferisce ai componenti negativi di reddito, si chiede se sia applicabile, con le stesse modalità, anche ai componenti “positivi”.

I principi contenuti nella citata circolare devono essere estesi anche alla ipotesi di non corretta imputazione temporale di componenti positivi, ripresi a tassazione dall’ufficio accertatore in un

periodo di imposta successivo rispetto a quello in cui gli stessi componenti hanno già concorso alla determinazione del reddito. Ciò in quanto anche in tale ipotesi si realizza un fenomeno di doppia imposizione che deve essere evitato.

 

24 settembre 2012

Anna Maria Pia Chionna