IVA sui lavori nella casa di riposo

E’ possibile applicare l’aliquota Iva ridotta del 10% per lavori per la realizzazione di lavori per una casa di riposo?

Lavori nella casa di riposo: Iva al 10%

Quesito:

A seguito di lavori per la realizzazione di una copertura di una terrazza per una casa di riposo (da adibire a ritrovo degli ospiti), si chiede di sapere se è possibile applicare l’aliquota Iva ridotta del 10%.

 

RISPOSTA

Si ritenere che l’aliquota del 10% sia applicabile ai lavori di manutenzione effettuati sui cosiddetti edifici “assimilati” alle case di abitazione non di lusso (ai sensi dell’articolo 1 della Legge 659 del 19 luglio 1961), a condizione che costituiscano stabile residenza di collettività.

E’ il caso, ad esempio, di orfanotrofi, case di riposo e dei conventi, dal momento che si tratta di strutture destinate a essere residenza stabile delle persone che vi alloggiano.

Ai sensi dell’art. 1, della Legge 19.7.1961, n. 659, sono assimilati alle abitazioni non di lusso gli edifici idonei a ospitare collettività, tra i quali rientrano:

  • gli edifici scolastici (R.M. 24.5.1986, n. 321536);

  • le caserme;

  • gli ospedali, case di cura, sanatori, ricoveri e case di riposo;

  • le colonie climatiche;

  • i collegi, educanti, pensionati, asili infantili, orfanotrofi;

  • le carceri;

  • i monasteri, conventi, edifici di culto cattolico (chiese, santuari e oratori);

  • i fabbricati simili ai precedenti, anche se non destinati in via principale a ospitare collettività, sono utilizzati per finalità di istruzione, assistenza, beneficenza e cura.

 

Ai sensi dell’art. 36, co. 3, lett. c), D.L. 331/1993, conv. con la Legge 427/1993, i fabbricati sopra elencati sono stati inseriti nel n. 127-quinquies, Tab. A, Parte III, del D.P.R. 633/1972, che prevede l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta pari al 10%.

Sarà così possibile applicare l’aliquota ridotta del 10% sia per la costruzione che per l’ampliamento e il completamento degli edifici già costruiti o in corso di costruzione.

Con riferimento alla casa di riposo si ritiene che per gli interventi citati nella domanda (intervento di copertura della terrazza) sia possibile applicare l’Iva agevolata del 10%.

 

17 settembre 2012

Antonio Gigliotti