Omesso scontrino fiscale e mediazione obbligatoria

secondo l’Agenzia delle Entrate l’irrogazione delle sanzioni accessorie per omessa emissione dello scontrino fiscale non è un atto soggetto al procedimento di mediazione

difesa del contribuente e mediazione fiscaleCon circolare n.33/E del 3 agosto 2012 le Entrate, rispondendo ad una serie di dubbi posti da più parti, ha precisato che le controversie relative alla sanzione di cui all’art. 12, c. 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997, con cui viene disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, devono ritenersi escluse dalla mediazione tributaria, in quanto sono caratterizzate da valore indeterminabile.

 

La mediazione fiscale

L’art.39, c. 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha inserito nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l’art.17-bis, rubricato “Il reclamo e la mediazione”, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti dell’Agenzia delle entrate, notificati a decorrere dal 1° aprile 2012, pena l’inammissibilità del ricorso.

L’istituto si caratterizza per la presenza di tre criteri, ben individuati dalla norma, la cui contestuale sussistenza impone, a chi intenda proporre ricorso, di esperire preventivamente e obbligatoriamente la procedura di mediazione:

  • tipologia di atto impugnato (avviso di accertamento; avviso di liquidazione; provvedimento che irroga le sanzioni; ruolo; rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti; diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari; ogni altro atto emanato dall’Agenzia delle entrate, per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie);
  • parte resistente nell’eventuale giudizio (agenzia delle Entrate);
  • valore della controversia (non superiore a 20 mila €).

 

Le controversie di valore indeterminabile

Già la circolare n. 9/E del 19 marzo 2012 aveva escluso dalla mediazione – proprio perché la norma richiede che la controversia sia contraddistinta da un valore espressamente individuato – le fattispecie di valore indeterminabile, quali, ad esempio, quelle relative ai provvedimenti di diniego di iscrizione e di cancellazione dall’Anagrafe unica delle Onlus oppure quelle concernenti esclusivamente la spettanza di un’agevolazione.

Oggi, nel ribadire la propria posizione, le Entrate, legittimamente, escludono dagli atti mediabili le sanzione relative alla sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, proprio perché di valore indeterminabile.

 

 

La sanzione per l’omesso rilascio del documento fiscale

Constatata l’infrazione, l’ufficio notifica l’atto di contestazione, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso (60 giorni più eventuale sospensione dei termini di 45 giorni).

Il trasgressore e gli obbligati possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive.

In mancanza, l’atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell’art. 18, del D.Lgs. n. 472/97.

L’impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

In deroga all’art. 19, c. 7, del D.Lgs. n. 472 del 1997 – norma che prevede l’esecuzione delle sanzioni quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo -, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo.

 

La definizione della sanzione non esclude la chiusura

Ricordiamo che l’Amministrazione finanziaria, attraverso i chiarimenti resi con la R.M. n. 150/E del 4 luglio 2007, con la circolare n. 1/E del 19 gennaio 2007 (punto 4), e con la circolare n. 23/E del 25 gennaio 1999, ha sempre sostenuto che la sanzione della sospensione in questione è disposta “anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato D.Lgs. n. 472 del 1997”, riprendendo in tal modo la medesima previsione contenuta nel precedente testo dell’art. 12, c. 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997.

La sanzione della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero all’esercizio dell’attività medesima

“va essenzialmente applicata quand’anche il soggetto interessato abbia definito in via agevolata la sanzione principale e, di conseguenza, non sia stato possibile in precedenza irrogare alcuna pena accessoria”.

Tale posizione si fonda sull’interpretazione letterale del comma 2 dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 471 del 1997, rimasto sostanzialmente immutato sul punto, in base al quale

“la sospensione di cui si tratta è disposta a prescindere dalla circostanza che siano state, o meno, irrogate le sanzioni accessorie previste dal D.Lgs. n. 472 del 1997”.

Pertanto, l’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 12, c. 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997, non è impedita dalla definizione agevolata disciplinata dall’art.16 del D.Lgs. n. 472 del 1997.

Evidenziamo che la posizione delle Entrate è in linea con la giurisprudenza della Corte, che è ormai uniforme sul punto: la licenza va sospesa comunque. Fra le altre, segnaliamo la sentenza n. 24012 del 13 novembre 2009 (ud. del del 7 ottobre 2009) dove la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale l’art. 12, c. 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nell’art. 16, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, con la conseguenza che l’irrogazione di detta sanzione non è impedita dalla definizione agevolata prevista da quest’ultima disposizione (Cass. nn. 2439/2007, 25468/2007, 25671/2008).

Principio già affermato dalla stessa Corte di Cassazione che, con sentenza n. 19626 dell’11 settembre 2009 (ud. 26 maggio 2009), aveva confermato la chiusura dell’esercizio, anche se il trasgressore provvede al pagamento in via breve.

Tale sentenza è conforme rispetto all’orientamento espresso dalla Corte nella sentenza 5 febbraio 2007, n. 2439, secondo cui

“in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 12, comma 2, il quale prevede la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio ovvero dell’esercizio dell’attività medesima nel caso in cui siano state accertate nel corso di un quinquennio tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale, ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nel D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16, comma 3, con la conseguenza che l’irrogazione di detta sanzione non è impedita dalla definizione agevolata prevista da quest’ultima disposizione”.

Ed ancora, di recente, con sentenza n. 22976 del 12 novembre 2010, la Corte di Cassazione ha ribadito la sua posizione in ordine ai rapporti tra definizione in via breve e chiusura dell’esercizio.

Per i giudici del Palazzaccio,

“in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, secondo il consolidato orientamento di questa, l’art. 12, comma 2, del D.Lgs 18 dicembre 1997, n.241, il quale prevede la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio ovvero dell’esercizio dell’attività medesima nel caso in cui siano state accertate nel corso di un quinquennio tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale, ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nell’art. 16, comma 3, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n.472, con la conseguenza che l’irrogazione di detta sanzione non è impedita dalla definizione agevolata prevista da quest’ultima disposizione”.

 

22 agosto 2012

Roberta De Marchi