Il principio di specialità nelle sanzioni tributarie

il sistema sanzionatorio tributario si allinea alle normali regole di legge che prevedono un generale principio di specialità tra illeciti penali e illeciti amministrativi

L’art. 19 del D.lgs. n. 74/2000 ha introdotto il principio di specialità tra le norme incriminatrici del decreto legislativo che prevedono una sanzione amministrativa, in base alla quale, laddove uno stesso fatto sia punito dalla norma incriminatrice e da una disposizione che prevede sanzioni amministrative, è applicabile la sola disposizione speciale.

 

Se invece sono ravvisabili due illeciti distinti, anche se apparentemente riconducibili ad un unico comportamento irregolare, si applica anche la sanzione amministrativa.

 

L’attuale sistema punitivo tributario si allinea, peraltro, al generale principio di specialità tra illeciti penali e illeciti amministrativi contenuti nell’art. 9 della Legge 24 novembre 1981 n.689, non operante in ordine alle violazioni tributarie.

 

Nell’ambito del diritto penale, il principio di specialità è contemplato nell’art. 15 codice penale, in virtù del quale, nel caso in cui la stessa materia appaia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge, la disposizione speciale deroga a quella generale, salvo che sia diversamente stabilito.

 

Quanto sopra, è stato oggetto di pronuncia da parte della Commissione Provinciale Tributaria nr. 147/01/12, la quale ha respinto il ricorso da parte del contribuente che a seguito di una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza si era visto applicare sia una sanzione penale che amministrativa per aver emesso fatture per operazioni oggettivamente inesistenti

 

Nel caso specifico, secondo il contribuente, un unico fatto (emissione di fatture oggettivamente inesistenti) aveva avviato due procedimenti paralleli, quello penale e quello amministrativo, generando una duplicazione delle sanzioni: la condanna a quattro mesi di reclusione in sede penale e le sanzioni amministrative impugnate con il ricorso.

 

Dal canto suo, il fisco ha fatto notare l’infondatezza delle doglianze del ricorrente, in quanto in sede penale era stato condannato per l’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, mentre in sede amministrativa la contestazione riguardava l’omessa dichiarazione degli illeciti proventi percepiti.

 

Ad avviso dell’Amministrazione Finanziaria non si poteva applicare l’art. 19 del D.Lgs. n. 74/2000.

I giudici emiliani hanno respinto il ricorso, rilevando l’esistenza di due fatti diversi: uno nell’emissione di fatture oggettivamente inesistenti e l’altro nella redazione dei un’infedele dichiarazione per mancata indicazione dell’imponibile relativo ai compensi in nero, che non superando le soglie previste aveva comportato solo la sanzione amministrativa e non quella penale.

 

Più in generale, si può rilevare come come l’art. 19 escluda la possibilità che esista un concorso fra sanzioni penali e amministrative per uno stesso fatto commesso, disponendo espressamente che deve essere applicata la norma speciale.

 

Questa caratteristica può essere rinvenuta, qualora per l’applicazione della sanzione penale sia necessario il superamento di una specifica soglia di punibilità, identificando così un elemento caratterizzante che non si rinviene nella norma amministrativa.

 

In ambito tributario, è verosimile ritenere che la norma speciale sia quella penale e che quindi prevalga su quella amministrativa tutte le volte i cui possano scattare entrambi per l’identica violazione.

 

25 agosto

Paolo Giovannetti