Redditometro e accertamento sintetico: gli ultimi sviluppi

Quali sono le prospettive sui controlli di tipo sintetico dopo le numerose novità normative? Quali effetti avranno, ai fini dei controlli, i dati comunicati tramite lo spesometro?

L’art. 22 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, ha modificato i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell’art. 38 del D.P.R. n. 600/73, istituendo un nuovo sistema di determinazione sintetica del reddito, che vede da una parte il cd. spesometro e dall’altra parte il cd. redditometro.

Peraltro, l’Amministrazione finanziaria – C.M. n.28/2011 – ha confermato l’alternatività tra i due strumenti accertativi, uno basato sul totale delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta e l’altro fondato sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva.

La scelta dello strumento accertativo da utilizzare da parte dell’ufficio non necessariamente deve essere effettuata a monte ma, in ragione della fattispecie concreta, potrà essere effettuata successivamente in base alle risultanze istruttorie.

 

Il cd. spesometro

Sulla base del nuovo dettato normativo, applicabile per le annualità dal 2009 in poi, l’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti dell’art. 38 e dall’art. 39 del D.P.R.n.600/73, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta.

La stessa circolare n.28/2011 – punto 8.1. – ha confermato che tra le spese “di qualsiasi genere sostenute nel periodo d’imposta” e che rilevano nella determinazione sintetica del reddito rientrano anche quelle che nella disposizione normativa previgente erano individuate come “spese per incrementi patrimoniali”.

In presenza di acquisto di un bene di natura patrimoniale effettuato tramite finanziamento (mutuo, leasing…) ai fini dell’accertamento sintetico, ex art. 38, comma 4, del DPR 600/73, rileveranno solamente le quote o i canoni pagati nell’anno, che andranno ad aggiungersi alle altre spese sostenute nel corso del periodo d’imposta esaminato (cfr. c.m.n.28/2011, punto 6.2).

Al contribuente è demandata la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

La nuova modalità è utilizzabile in qualsiasi momento, anche per una sola annualità, qualora l’ufficio è in possesso di un elemento di spesa, spostando sul contribuente l’onere della prova.

Avendo il legislatore eliminato la norma relativa alla spesa per incrementi patrimoniali, la conseguenza che ne deriva è che in caso di acquisto di un bene di tale natura (immobile, automezzo, etc) l’intera spesa sostenuta influirà nel calcolo del reddito sinteticamente accertabile del contribuente.

Occorre, quindi, avere riguardo al principio di cassa: se, ad esempio, nel 2010 viene corrisposto un acconto per l’acquisto di un immobile pari a 50.000 euro e nel 2011 viene corrisposto il saldo per 150.000 euro, la “spesa” di 50.000 euro può essere imputata a maggiore reddito del 2010 e quella di 150.000 euro al maggiore reddito del 2011 ( cfr. c.m. n.28/2011, punto 8.2.).

 

Il cd. redditometro

La determinazione sintetica del reddito può essere, altresì, fondata sul contenuto induttivo di elementi di capacità contributiva (cd. redditometro), individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, con periodicità biennale.

Appena verranno individuati tali indici, lo strumento potrà essere valutato.

 

Regole e procedimento

Condizione necessaria – sia nell’ipotesi di spesometro ovvero di redditometro – è che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/5 quello dichiarato.

Come abbiamo anticipato, è venuta meno la disposizione relativa agli incrementi patrimoniali, per effetto della quale se l’ufficio determina sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, tale spesa si considera sostenuta – fatta salva l’eventuale prova contraria – nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti.

Prima di procedere alla determinazione sintetica del reddito complessivo l’ufficio ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di un rappresentante per fornire dati e notizie rilevanti a fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs.n.218/97, cosi da permettere, da una parte, di fornire la prova contraria, e dall’altra parte, la possibilità di definire l’atto, con la riduzione delle sanzioni ad 1/6, se il contribuente presta adesione ai contenuti integrali dell’invito a comparire.

In pratica, sussiste un doppio passaggio preliminare:

  • Invito a comparire al contribuente ( di persona o per mezzo di un rappresentante) per fornire dati e notizie rilevanti a fini dell’accertamento;

  • avvio del procedimento di accertamento con adesione, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs.n.218/97.

 

Inoltre, il comma 4, dell’articolo 18, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, ha riscritto le regole per la partecipazioni dei comuni all’accertamento sintetico.

Tale norma è stata da ultimo modificata dall’art. 8, comma 8-bis, lett. a), del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n.44, in vigore dal 29 aprile 2012, incidendo ancora sull’art. 44 del D.P.R.n.600/73, prevedendo l’invio di una segnalazione, da parte degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, ai Comuniche abbiano stipulato convenzioni con l’Agenzia delle entrate, prima dell’emissione di accertamenti cd. sintetici.

Il Comune di domicilio fiscale del contribuente comunica entro 30 gg. ( e non più 60) da quello di ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.

Qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo sono deducibili i soli oneri previsti dall’art. 10 del T.U.n.917/86; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall’imposta lorda previste dalla legge.

 

Le risposte delle Entrate sul nuovo accertamento sintetico

Con circolare n.25/E del 19 giugno 2012, le Entrate si sono soffermate, fra l’altro, sull’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 – adeguamento del reddito dichiarato al reddito effettivo.

La prima domanda posta chiedeva conferma se nell’ipotesi in cui l’unica fonte reddituale di un soggetto fosse data dal reddito d’impresa – il quale reddito tiene conto di tutta una serie di variazioni in aumento e in diminuzione, nonché viene determinato per competenza – si debba adeguare tale reddito, nel corso del contraddittorio, alla reale capacità di spesa del soggetto (come nel caso di molti altri redditi “figurativi”)

E, inoltre, se tale “adeguamento” debba essere fatto anche nell’eventuale atto di accertamento successivo, nell’ipotesi in cui non si giunga ad un accordo nel corso del contraddittorio.

L’Agenzia ha confermato che il riferimento al reddito reale finanziario disponibile, chein molti casi può divergere dal reddito dichiarato ai fini fiscali (i.e.rateizzazione di una plusvalenza ai soli fini fiscali).

Relativamente allaseconda parte della domanda rinvia all’Ufficio l’effettuazione delle opportune valutazionicaso per caso sulla base delle fattispecie concrete esaminate.

Inoltre, atteso che la disposizione normativa prevede che la determinazione sintetica del reddito è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto il reddito dichiarato (detta previsione non si discosta, per la determinazione della detta eccedenza, dalla precedente formulazione), in continuità con il regime precedente, le Entrate ritengono che la norma vada interpretata considerando la percentuale riferita al reddito dichiarato. Con riguardo all’esempio oggetto del quesito, il calcolo dell’eccedenza (un quinto) si baserà sul reddito dichiarato pari a 82 mila euro e, pertanto, l’accertamento pari a 100 mila euro sarà effettuabile.

Precisa l’Agenzia, comunque, che gli uffici effettueranno analisi del rischio dirette a selezionare le posizioni dei contribuenti che presentano incongruenze significative tra le spese sostenute per consumi e investimenti ed il reddito dichiarato.

In pratica si andranno a colpire le manifestazioni di ricchezza elevate rispetto ai redditi dichiarati e non gli scostamenti bassi.

 

3 luglio 2012

Roberta De Marchi