un ripasso degli adempimenti dichiarativi connessi alla “messa in liquidazione” di una società
Il Decreto sulle semplificazioni ha apportato delle modifiche in materia di presentazione del modello unico (relativo ai soli redditi e quindi escluso il modello Iva ed Irap che vanno presentati in via autonoma con le modalità ordinarie) in caso di liquidazione (in buona sostanza è stata equiparata la normativa fiscale del Dpr. n. 332-1998 alla normativa civile di cui agli artt. 2484-2485 del codice civile).
La procedura di liquidazione, oltre che alle Società, può essere applicata anche all’impresa individuale ed appare quindi utile riepilogare gli aspetti principali della normativa vigente in materia:
-
tempistica dichiarazioni: in caso di liquidazione di Società o Enti soggetti ad IRES ,Società di persone ed imprese individuali, il liquidatore deve presentare una dichiarazione dei redditi per il periodo compreso tra l’inizio dell’annualità e la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento sociale, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in modalità telematica;
-
effetti dello scioglimento: decorrono dalla data di iscrizione del relativo provvedimento nel registro Imprese come disposto dall’art. 2484 del codice civile o dalla data di iscrizione del decreto del Tribunale nelle casistiche di cui all’art. 2485 del codice civile; nella fattispecie delle imprese individuali la data dell’effetto della liquidazione decorre dal momento della comunicazione effettuata ai sensi dell’art.35 del Dpr 633/72 all’Agenzia delle Entrate;
-
–Revoca della liquidazione: viene previsto che quando la revoca ha effetto prima del termine di presentazione della dichiarazione fiscale relativa al periodo ante-liquidazione ovvero alla dichiarazione relativa al periodo residuo post-liquidazione per il Liquidatore non sussiste l’obbligo di presentare le dichiarazioni secondo le specifiche modalità previste per la procedura di liquidazione; secondo l’art. 2487 del codice civile appare utile ricordare che la revoca della liquidazione ha effetto decorsi 60 giorni dall’iscrizione della delibera nel registro delle imprese (fatti salvi i casi di consenso espresso da parte dei creditori o il pagamento dei creditori contrari); le dichiarazioni presentate prima della revoca della liquidazione producono comunque i loro effetti e le imposte eventualmente versate sono considerate valide a tutti gli effetti;
-
–modalità operative di presentazione delle dichiarazioni nella liquidazione della ditta individuale: secondo la risoluzione n.31E del 2009 del l’Agenzia delle Entrate il Liquidatore deve:
-
presentare una dichiarazione ante liquidazione (inizio periodo d’imposta e fino alla comunicazione di cui all’art. 35 Dpr. 633/72) con lo scopo di comunicare il reddito d’impresa (frontespizio ,quadro RF o RG) entro l’ultimo giorno del nono mese successivo dalla data della comunicazione di cui sopra completa del modulo studi di settore ai soli fini statistici ;
-
presentare una o più dichiarazioni per i periodi successivi (frontespizio, quadro RF/RG e modulo studi di settore ai fini statistici);
-
presentare entro i termini ordinari una dichiarazione relativa a tutto il periodo d’imposta comprensiva dei redditi d’impresa, dei redditi di altra natura e degli oneri deducibili e detraibili (modello studi settore non obbligatorio in quanto già inviato con le dichiarazioni precedenti).
26 maggio 2012
Celeste Vivenzi