Il perfezionamento dell'accordo di mediazione

le regole per perfezionare l’eventuale accordo di mediazione fra Fisco e contribuente: il pagamento rateale, il pagamento a mezzo F24 e la procedura di riscossione coattiva

Con l’art. 39, c. 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il legislatore ha inserito nel D.Lgs. n. 564/92, l’art. 17-bis, rubricato “Il reclamo e la mediazione”.

L’istituto investe le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti dell’Agenzia delle entrate, notificati a decorrere dal 1° aprile 2012, imponendo al contribuente un rimedio – a pena di inammissibilità del successivo ricorso – da esperire in via preliminare e amministrativa.

Analizziamo gli aspetti legati al perfezionamento dell’accordo, analiticamente disciplinati dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n.9 del 19 marzo 2012.

 

IL PERFEZIONAMENTO DELLA MEDIAZIONE

La procedura di mediazione si perfeziona col versamento dell’intero importo dovuto o della prima rata in caso di pagamento rateale, effettuato entro 20 giorni dalla conclusione dell’accordo di mediazione.

All’istituto, per effetto del rinvio disposto dal comma 8 dell’articolo 17-bis, sono applicabili le disposizioni previste in materia di perfezionamento della conciliazione giudiziale.

Pertanto, l’accordo di mediazione costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto ovvero – in caso di omesso versamento alle scadenze – per l’iscrizione a ruolo, in applicazione del comma 3 dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

Il pagamento va effettuato, anche tramite compensazione, mediante modello F24, utilizzando appositi codici tributo, istituiti con distinta risoluzione.

Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato anche mediante scomputo di quanto eventualmente già versato dal contribuente in esecuzione dell’atto impugnato.

Nell’atto di mediazione, dalle somme dovute vanno scomputate quelle eventualmente già pagate in esecuzione dell’atto impugnato.

Nel caso di accordo avente ad oggetto il rifiuto espresso o tacito di un rimborso, la mediazione si perfeziona con la conclusione del relativo accordo.

 

Le modalità di versamento delle somme dovute

Ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, il versamento delle somme dovute a seguito dell’accordo di mediazione può avvenire “in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali, se le somme dovute superano i 50.000 euro”.

Di fatto, trattandosi di controversie di valore non superiore a ventimila euro, non sono ammesse più di otto rate.

L’importo rilevante ai fini della rateizzazione è quello riferito a ciascun atto oggetto di mediazione e non quello (anche superiore a 50.000 euro) complessivamente dovuto in base a un accordo che abbia ad oggetto una pluralità di atti, ciascuno di valore non superiore a ventimila euro, eventualmente impugnati con un unico reclamo.

A seguito del mancato pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.471/97, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

In altri termini, il mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione, con iscrizione a ruolo dell’intero importo residuo e di una sanzione pari al sessanta per cento delle somme ancora dovute.

Anche in caso di avviso di accertamento c.d. “esecutivo”, le rate successive alla prima, dovute e non versate, sono riscosse mediante iscrizione a ruolo.

 

L’errore scusabile

 

La circolare n. 12 del 19 marzo 2012 si preoccupa opportunamente di fornire istruzioni in caso di lievi errori che, in punto di diritto, potrebbero inficiare l’accordo di mediazione.

In particolare, qualora le somme versate siano lievemente inferiori a quelle dovute per un errore del contribuente che, anche oltre il termine di legge, abbia successivamente sanato l’errore, l’Ufficio valuta l’opportunità di ritenere valido il pagamento, tenendo conto dell’intento deflativo dell’istituto e dei principi di economicità, nonché di conservazione dell’atto amministrativo.

Le stesse valutazioni possono essere effettuate nel caso di lieve ritardo nel versamento da parte del contribuente o di altre minime irregolarità.

Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 65/2001, in materia di accertamento con adesione aveva individuato una casistica di situazioni particolari:

  • omesso versamento degli importi dovuti a titolo di perfezionamento dell’adesione, ovvero mancata prestazione della garanzia;

  • carente versamento degli importi dovuti;

  • tardivi versamenti degli importi dovuti, ovvero tardiva prestazione della garanzia nei casi di pagamento rateale.

 

Gli effetti del perfezionamento della mediazione

A seguito del perfezionamento della mediazione, la pretesa tributaria viene definitivamente rideterminata nella misura fissata dall’accordo di mediazione e il rapporto giuridico tributario, sottostante all’atto impugnato, si intende definito e non ulteriormente contestabile.

Nelle ipotesi di versamento rateale, l’atto originariamente impugnato perde efficacia a seguito del pagamento della prima rata.

In considerazione della definitività del rapporto tributario, intervenuta per effetto del perfezionamento della mediazione, la cartella di pagamento, emessa in caso di mancato versamento di una delle rate successive alla prima, può essere impugnata solo per vizi propri.

A seguito del perfezionamento, la mediazione non è impugnabile in quanto viene meno l’interesse ad agire in giudizio: l’eventuale ricorso sarebbe inammissibile.

In assenza del versamento integrale delle somme dovute o della prima rata in caso di pagamento rateale, la mediazione non si perfeziona e l’atto originario, avverso il quale il contribuente ha proposto l’istanza, continua a produrre effetti. Conseguentemente, il contribuente può decidere di:

– agire in giudizio, costituendosi in giudizio ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 546 del 1992;

– desistere dal contenzioso; in tal caso, decorso il termine di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 546 del 1992, l’atto oggetto di istanza diviene definitivo e l’Ufficio procede alla conseguente riscossione.

 

3 aprile 2012

Roberta De Marchi