Le problematiche delle compensazioni IVA dopo il decreto sulle semplificazioni fiscali

il DL 16/2012 ha variato le regole sulle compensazioni IVA in corso d’opera, restringendo a 5.000 euro la libera utilizzabilità del credito IVA: ecco le problemtiche per la prossima scadenza fiscale del 16 marzo

Situazione in vigore prima del decreto semplificazione

Fino alla data del D.L. 16/2012 sulla Semplificazione fiscale i crediti Iva erano utilizzabili alle seguenti condizioni:

  1. liberi fino al limite di € 10.000 ;

  2. obbligo presentazione della dichiarazione per utilizzi superiori a € 10.000;

  3. apposizione del visto di conformità per utilizzi superiori a € 15.000.

 

EFFETTI DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONE ENTRATO IN VIGORE IL 02/03/2012 SULLE COMPENSAZIONI FUTURE

Il decreto sulle semplificazioni fiscali ha modificato l’importo del credito iva utilizzabile stabilendo in € 5.000 la cifra liberamente compensabile.

Lo Statuto del Contribuente, anche in questo caso, non ha funzionato1 e, allo stato attuale, la situazione normativa causa difficoltà operative e può essere riassunta con il seguente esempio.

 

Esempio

Azienda avente un credito annuale Iva 2011 di € 18.000.

Nei mesi di gennaio e febbraio 2012 (cioè prima dell’entrata in vigore del DL 16/2012) il soggetto ha già utilizzato in compensazione orizzontale un importo pari ad € 9.000 senza aver presentato la relativa dichiarazione Iva. Il contribuente ha pertanto superato il nuovo limite di € 5.000 imposto dal decreto semplificazioni e nel mese di marzo 2012 non potrà utilizzare il residuo credito Iva, se non dopo aver presentato la relativa dichiarazione Iva oppure, se la presenta entro il 31 marzo 2012, a decorrere dal 16/04/2012 potrà compensare i residui € 6.000 o tutto il residuo credito Iva pari ad € 9.000 se il contribuente ricorre al visto di conformità.

 

CONSIDERAZIONI IN MERITO AL CREDITO RELATIVO AL 2010 NON ANCORA UTILIZZATO

La norma del decreto semplificazione si occupa del credito Iva 2011 e non del credito Iva formatosi nel 2010: dalla lettura si deduce infatti che fino alla presentazione del modello Iva2012 (scadenza 30 settembre 2012) il credito Iva del 2010 sarà utilizzabile liberamente nel limite di € 15.000 o per importi superiori (previa apposizione del visto di conformità) senza incorrere nella limitazione di cui al decreto in oggetto.

 

9 marzo 2012

Celeste Vivenzi

1 La stampa specializzata di ieri (8 marzo) ha ventilato l’ipotesi di un’applicazione di tale restrizione alle scadenze successiva a quelle del 16/03; l’intervento del decreto appare troppo vicino alla scadenza del 16 marzo p.v. rispetto alla complessa gestione finanziaria di tanti contribuenti.