Data omessa: notifica nulla

L’eventuale omissione del messo notificatore nell’indicare la data in cui è stata effettuata la notifica, rende nullo il procedimento notificatorio.

È nulla la notifica della cartella se manca la data nella copia consegnata al destinatario.

La SC ha affermato, atteso che in caso di contrasto tra i dati risultanti dalla copia di relata allegata all’originale e quelli risultanti dalla copia consegnata al destinatario occorre far riferimento a quest’ultima, che la notifica è nulla se nella copia della cartella consegnata dal concessionario alla società non è indicata la data della consegna.

 

Procedura di notifica degli atti tributari

notifica di atti tributari presso la residenza del contribuenteIn ambito tributario il procedimento di notifica degli atti è disciplinato dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, così come dispone l’art. 16, c. 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario.

Quest’ultima disposizione produce il contenuto dell’art. 60, c. 1, lett. a, del Dpr n. 600 del 1973 il quale prevede come la notifica degli avvisi di accertamento e degli altri atti previsti per legge, debba esser eseguita secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del Cpc..

Le notifiche, oltre che a mezzo dell’ufficiale giudiziario, possono essere effettuate, ove richieste dall’Amministrazione finanziaria, anche a mezzo del messo comunale o di messo speciale autorizzato dalla stessa Amministrazione.

Le notifiche, inoltre, devono essere eseguite al domicilio eletto presso lo studio del commercialista se lo studio è nel domicilio fiscale del cittadino.

Infatti nel caso di elezione di domicilio da parte del contribuente, nel comune di domicilio fiscale, il fisco deve eseguire la notificazione dell’atto impositivo presso il domicilio eletto (Cass. 16 marzo 2011, n. 6114)

In alternativa alla procedura di notifica cd “brevi manu”, le parti possono effettuare le notifiche anche direttamente a mezzo del servizio postale con spedizione dell’atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

A corollario di quanto sopra precede, si evidenzia che l’amministrazione finanziaria, in virtù del principio generale contenuto nell’art. 6 della legge n. 212/2000 (statuto del contribuente) “deve, in linea generale, assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. Tale disposizione infatti, al primo comma, prevede l’effettiva conoscenza di tutti gli atti destinati al contribuente, ancorché siano applicabili le norme in materia di notifica. 1

Da quanto precede emerge che con lo statuto il legislatore ha voluto affermare che a tutti gli atti dell’amministrazione diretti al contribuente deve essere garantito il più alto grado di conoscibilità..2

 

 

Il caso: cartella esattoriale impugnata per notifica tardiva

La società ha impugnato la cartella esattoriale notificata dal concessionario in quanto tardivamente notificata eccependo la violazione degli artt. 148 e 160 del Cpc. Sia in primo che secondo grado i giudici di merito hanno rigettato l’opposizione presentata dalla società e quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione.

La SC ha ritenuto, avallando un consolidato orientamento giurisprudenziale, che

“ai fini della validità della notifica ai sensi dell’art. 148 Cpc, in caso di contrasto tra i dati risultanti dalla copia di relata allegata all’originale e i dati risultanti dalla copia consegnata al destinatario, occorre far riferimento alle risultanze ricavabili dalla copia in possesso del destinatario, ove in questa manchi qualche elemento essenziale….”.

In particolare, è stato affermato che se manca nella copia consegnata al destinatario l’indicazione della data dell’avvenuta notifica, quest’ultima è affetta da nullità insanabile (cfr. Cass. 15 giugno 2010, n. 14375; 19 gennaio 2007, n. 1210).

Nel caso de quo i giudici hanno accertato che nella copia della cartella esattoriale consegnata alla società non risulta indicata la data della consegna, per cui ne deriva la nullità insanabile di detta notifica, in virtù dell’art. 160 Cpc e, quindi, la non decorrenza del termine per proporre la relativa opposizione

I giudici di legittimità hanno affermato che la disciplina di cui agli artt. 148 e 160 Cpc è, pertanto, applicabile anche in materia di notificazione di una cartella esattoriale, per cui, in caso di mancata indicazione della relativa data di consegna nella copia della cartella in possesso del destinatario, alla nullità insanabile della notifica consegue la mancata decorrenza del termine per proporre opposizione.

 

21 marzo 2012

Enzo Di Giacomo

 

NOTE

1 Cass. 6 maggio 2005, n. 9407. I rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente devono essere improntati alla luce dei principi di cooperazione, collaborazione e buona fede, ai sensi della legge n. 212/2000. In tale senso una istanza di rimborso di imposta presentata ad ufficio incompetente della stessa amministrazione finanziaria non fa decadere il contribuente dal diritto al rimborso.

2 Cass. 02.03.2011, n. 5082. Sussistenza di obblighi dell’amministrazione finanziaria rispetto agli atti allegati da inserire nell’avviso di accertamento